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Decreto Legge n° 23 del 01.02.2006
Sfratti sospesi per sei mesi nei confronti dei disagiati residenti in taluni comuni
Decreto Legge n° 23 del 01.02.2006

Nei comuni con più di un milione di abitanti da oggi sono sospese per sei mesi le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.-
E' quanto previsto dal decreto-legge n. 23 del 1 febbraio 2006 al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.-
Il provvedimento dispone altresì che i Comuni possano prevedere per i medesimi proprietari, nonché per quelli che volontariamente decidano di sospendere temporaneamente le procedure di sfratto a carico di inquilini gravati da oneri particolari, forme di esenzione o riduzione dell’ICI e dell’addizionale comunale dell’IRPEF.-
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE n. 23 del 1 febbraio 2006
Testo del decreto-legge n.23 del 1 febbraio 2006 (in Gazzetta Ufficiale - Suppl. Ordinario - n. 45 del 27 febbraio 2006), coordinato con il disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni" approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(Le modifiche apportate in sede di conversione sono evidenziate in grassetto)
Art. 1
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio.-
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.-
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidita' superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.-
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=9678" decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=4791" decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.-
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione m...

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