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QUESITO N. 117 - Se il conduttore può concedere in comodato parte dell’immobile nel caso in cui il contratto di locazione preveda un divieto di sublocazione anche parziale.
Quesito n. 117: “Se il conduttore può concedere in comodato parte dell’immobile nel caso in cui il contratto di locazione preveda un divieto di sublocazione anche parziale”.
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È preliminarmente opportuno evidenziare che la fattispecie posta al nostro esame attiene all’ipotesi in cui un conduttore vorrebbe concedere a terzi ed in comodato gratuito, parte dell’immobile locato (cd. comodato parziale), nonostante che nel contratto di locazione abitativa sia stata esclusa la possibilità di sublocare l’immobile.-
Dunque, l’oggetto del nostro quesito attiene all’individuazione del campo di applicazione della clausola che vieta al conduttore la sublocazione anche parziale del contratto di locazione, affinchè si possa stabilire se in tale clausola è ricompreso anche il divieto di concedere in comodato parte dell’immobile locato.-
Orbene, è principio noto che “Il divieto pattizio di sublocazione è violato, con il conseguente inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, ogni qualvolta venga trasferito a terzi, da parte del conduttore, il godimento, anche parziale, della res locata, indipendentemente dal titolo che tra conduttore e terzo possa legittimare il trasferimento e, quindi, anche nel caso che il conduttore conferisca il godimento dell'immobile locato ad una società di cui faccia o venga a far parte, pur continuando ad espletare la stessa attività oggetto della sua precedente impresa individuale nell'immobile ove opera, come imprenditore, anche il terzo. (Nella specie, è da riformare la pronuncia di merito che aveva escluso l'inadempimento con riguardo al conferimento, da parte del conduttore, del godimento dell'immobile ad una società in nome collettivo - di cui era socio - senza p...

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