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Se l’amministratore di condominio può divulgare, attraverso la bacheca, informazioni relative a vicende personali dei condomini.-
Privacy anche nel condominio!
E’ vietato esporre in bacheca i dati relativi a vicende personali dei condomini

L’ attività di amministrazione di un condominio comporta una serie di operazioni riconducibili alla nozione di “trattamento” individuata dal Codice in materia di protezione dei dati personali all’art. 4 secondo cui per trattamento si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
Quindi, costituisce trattamento dei dati, la tenuta dell'anagrafe condominiale e la registrazione dei nomi e dei dati anagrafici dei condomini in un registro cartaceo ovvero in uno dei correnti programmi di gestione condominiale, la determinazione di quanto dovuto da ciascuno dei condomini mediante applicazione della tabella millesimale alle spese preventivate o già effettuate, la registrazione dei pagamenti, la conservazione dei documenti contenenti la descrizione delle caratteristiche principali delle diverse unità immobiliari risultanti dalle relazioni dei tecnici che hanno redatto la tabella millesimale o da altre rilevazioni, la raccolta e la tenuta della documentazione dell'attività contrattuale del condominio e delle spese, la tenuta della corrispondenza ricevuta dai partecipanti al condominio e di quella indirizzata a questi o a terzi.
Ciò comporta dunque che nell’ambito dello svolgimento della suddetta attività il trattamento dei dati condominiali venga effettuato nel rispetto dei principi introdotti dal legislatore con il D.lgs n. 196 del 2003.
Con la recente ordinanza del 27 aprile 2005 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, ha ribadito il principio, già affermato in precedenza dall’Autorità Garante, secondo cui l’amministratore di condominio non può divulgare, attraverso la bacheca, informazioni relative a vicende personali dei condomini di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della gestione amministrativa dell’immobile.
In particolare nel caso di specie un amministratore affiggeva nella bacheca condominiale, collocata all’esterno dell’edificio, la denuncia – querela dal medesimo sporta nei confronti di una condomina a seguito di contegni minacciosi tenuti dalla medesima ai danni di operai incaricati dall’assemblea di eseguire alcuni lavori.
La condomina non avendo ottenuto la rimozione della copia della querela si rivolgeva pertanto al Tribunale di Napoli affinché, con provvedimento d’urgenza, ordinasse all’incauto amministratore di rimuovere il documento in quanto consultabile non soltanto da tutti i condomini ma anche da chiunque accedesse all’edificio per un qualsiasi motivo.
Il Giudice dopo aver ordinato in via cautelare la rimozione, confermava con la suddetta ordinanza il relativo decreto in precedenza adottato.
In particolare si è ritenuto che la condotta posta in essere dall’amministratore si poneva in contrasto con i principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali sanciti dall’art. 11 del D.lgs n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Con riferimento al condominio la pertinenza deve essere ascritta esclusivamente a quelle informazioni che comunque siano di una qualche utilità per la gestione amministrativa del caseggiato quale finalità precipua cui deve essere informato qualsiasi trattamento di dati posto in essere dall’amministratore.
Diversamente la querela esposta in bacheca, attenendo ad una vicenda personale e privata di uno dei condomini, non poteva certo rientrare nell’interesse della comunità condominiale alla trasparenza della gestione amministrativa del caseggiato.
Ove poi l’amministratore avesse voluto rendere edotti i condomini sull’accaduto, ritenendo l’informazione di interesse comune, secondo il Giudice, avrebbe comunque dovuto scegliere una diversa modalità comunicativa inviando singole missive o diffondendo l’informazione in sede di assemblea condominiale.
A questo punto occorre ricordare che il Garante era già intervenuto più volte in materia (provvedimenti del 12 dicembre 2001 del 17 maggio 2001 e del 23 ottobre 2000) stabilendo una serie di principi in ordine al trattamento di dati personali posto in essere dagli amministratori di condominio.
In linea generale ha stabilito che per verificare se sia lecito e corretto affiggere in bacheca elenchi contenenti nome e cognome degli inquilini morosi o di semplici avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento, occorre tener conto dei principi sulla riservatezza, e, al tempo stesso, porre attenzione a quanto, caso per caso, stabilito dal codice civile e convenuto tra i condomini nell'eventuale regolamento di condominio rispetto ai poteri e alle facoltà attribuiti all’amministratore.
In particolare il Garante ha ritenuto poi che l'esposizione in una bacheca condominiale posta in luogo accessibile anche ad estranei al condominio, dell'ordine del...

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