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Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14).-
Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.
Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14).
Struttura: CAPO I  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X1%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 1 Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X2%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 2 Esclusione dalla cessione in proprietà.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X3%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 3 Quote di riserva delle cessioni in proprietà. CAPO II  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X4%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 4 Soggetti del diritto alla cessione.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X5%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 5 Proporzione tra alloggio e nucleo familiare. CAPO III  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X6%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 6 Prezzo della cessione.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X7%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 7 Ricorso contro la determinazione del prezzo.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X8%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 8 Segreterie delle Commissioni.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X9%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 9 Pagamento del prezzo. CAPO IV  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X10%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 10 Presentazione delle domande.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X11%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 11 Preferenza agli assegnatari.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X12%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 12 Assegnazione degli alloggi.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X13%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 13 Eliminazione di vincoli sulla proprietà.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X14%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 14 Ricorso avverso le assegnazioni.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X15%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 15 Acquisto della proprietà.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X16%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 16 Divieto di alienazione dell'alloggio.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X17%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 17 Divieto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X18%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 18 Gestione degli immobili.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X19%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 19 Locali adibiti in edifici destinati ad alloggi ad uso diverso dall'abitazione.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X20%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 20 Riparto e cancellazione delle ipoteche. CAPO V  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X21%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 21 Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni. CAPO VI  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X22%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 22 Disciplina degli alloggi dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X23%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 23 Cooperative a proprietà indivisa.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X24%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 24 Agevolazioni tributarie.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X25%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 25 Soggetti del diritto alla cessione nella prima attuazione delle norme.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X26%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 26 Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X27%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 27 Alloggi per terremotati in Messina.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X28%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 28 Abrogazione di disposizioni vigenti.  HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Geo%20Microsystems\\Documenti\\SITO\\TDPR%20G17%20M01%20A1959%20N2%20C2%20X29%20K19%20W01%20Y1959%20Z14" Articolo 29 Entrata in vigore delle norme.
Articolo 1
Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme.
Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme: 1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Provincie, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei numeri 4, 6, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni; 2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2°, del detto testo unico nonché gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349; 30 ottobre 1952, n. 1324; 11 marzo 1953, n. 187; 31 ottobre 1953, n. 831; 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio; 3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi della parte seconda, titolo 3° del ripetuto testo unico ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215; 4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, esclusi i ricoveri provvisori; 5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.
Articolo 2
Esclusione dalla cessione in proprietà.
Sono esclusi dalla cessione in proprietà: a) gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dell'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737; 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni; b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni; c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.
Articolo 3
Quote di riserva delle cessioni in proprietà.
Nell'attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20% degli alloggi di proprietà delle Provincie, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed una quota pari al 30% degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato. Nel determinare la quota relativa all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato non si tiene conto degli alloggi indicati nell'art. 2. Il Ministro per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore dei profughi tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno. Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano, per quanto riguarda agli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Ministro per i trasporti.
Articolo 4
Soggetti del diritto alla cessione.
Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che al momento della pubblicazione dei bandi di cui all'art. 10 sono assegnatari di case contemplate dalle presenti norme. Sono esclusi da tale diritto coloro i quali si trovino in una delle condizioni indicate nell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale è stato sostituito con l'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, compresi coloro i quali abbiano ottenuta l'assegnazione con patto di futura vendita di alloggi costruiti con il concorso o con il contributo dello Stato o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, in qualsiasi località. La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni. Sono nulle le cessioni effettuate in violazione dei due commi precedenti.
Articolo 5
Proporzione tra alloggio e nucleo familiare.
I singoli alloggi sono ceduti in proprietà tenendo conto della proporzione fra la superficie e la composizione del nucleo familiare, in esso compresi i conviventi comunque a carico, in modo che per ogni componente il nucleo stesso sia attribuita una superficie di metri quadrati 18 esclusi i servizi, con diritto ad arrotondamento per eccesso in misura non superiore a metri quadrati 18. Coloro i quali non possono conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio occupato in dipendenza del disposto del comma precedente hanno diritto ad ottenere in proprietà altro alloggio disponibile proporzionato al proprio nucleo familiare, anche in altri immobili dell'ente proprietario.
Articolo 6
Prezzo della cessione.
Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento del bando di cui all'art. 10, ridotto del 30%, nonché di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente, fino ad un massimo di 20 anni. Il valore venale è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'Intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile. Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario. Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.
Articolo 7
Ricorso contro la determinazione del prezzo.
Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, ad una Commissione nominata presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche dal Ministro per i lavori pubblici e composta: 1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede; 2) da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale; 3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile; 4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri. Il ricorso può essere proposto oltre che dall'assegnatario, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse. Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione. Le parti possono essere udite personalmente dalla Commissione.
Articolo 8
Segreterie delle Commissioni.
Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti articoli 6 e 7 è disimpegnato dall'Ufficio del genio civile. Ai componenti le Commissioni stesse spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.
Articolo 9
Pagamento del prezzo.
Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5,80%. Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta. Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo or...

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