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QUESITO N.145: Se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo con un soggetto extra-comunitario che sia munito soltanto di permesso di soggiorno turistico e quale tipologia di locazione è preferibile.-
Quesito 145: E’ possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo con un soggetto extra-comunitario che sia munito soltanto di permesso di soggiorno turistico? Quale tipologia di locazione è preferibile?

E’ importante premettere, ai fini della soluzione del caso di specie, che il permesso di soggiorno è un documento che consente ai soggetti extra-comunitari di soggiornare in territorio italiano per un tempo determinato.-
Esso può essere rilasciato anche solo per fini turistici ma, in questo caso, può avere una durata massima di tre mesi ed è rinnovabile, dietro apposita richiesta, per una sola volta.-
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Per questo motivo la legge italiana non prevede nessuna limitazione alla stipulazione di contratti di locazione con stranieri-extracomunitari, anche se muniti soltanto di permesso di soggiorno turistico. In quest’ ultimo caso però, sarebbe preferibile scegliere una tipologia di locazione congeniale alla transitorietà delle esigenze abitative dello straniero.-
A tale scopo la legge prevede il contratto transitorio di locazione, per il quale è prevista una durata minima di un mese ed una durata massima di diciotto mesi.
Lo schema-tipo di contratto “transitorio” è stabilito in appositi accordi territoriali, depositati presso i rispettivi Comuni.
Tuttavia, la legge ha stabilito dei criteri generali che devono essere rispettati in tali contratti tipo definiti a livello locale.-
Oltre l’elemento della durata, stabilita in un minimo di un mese e un massimo di diciotto mesi, è necessario che il locatore e il conduttore con apposite dichiarazioni individuino l’esigenza della transitorietà, prevedendo l’onere per il locatore di confermare, con lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del contratto, i motivi di transitorietà posti a base dello stesso.-
Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della “transitorietà” abitativa, il contratto transitorio viene ricondotto alla disciplina ordinaria con la durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/98 (cioè almeno quattro anni, che si rinnoveranno automaticamen...

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