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QUESITO N: 165: Se su incarico dell’amministratore pro tempore è possibile affittare un locale adibito ad uso deposito, che non é stato mai accatastato ed è di proprietà di un intero condominio.-


Quesito n. 165: Se su incarico dell’amministratore pro tempore è possibile affittare un locale adibito ad uso deposito che non é mai stato accatastato ed è di proprietà di un intero condominio.




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Per la soluzione del quesito in esame, è necessario, preliminarmente, dire che la mancata iscrizione al Catasto non inficia di invalidità un eventuale contratto di locazione, ma esclusivamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.-
Infatti, l’art. 1 comma 338 della L. 311/04, stabilisce che dal mancato adempimento degli obblighi concernenti l’accatastamento di immobili, previsti dagli artt. 20 ( variazione sui fabbricati esistenti) e 28 ( costruzione nuovi fabbricati) del D.L. 13 aprile 1939 n. 652 convertito con L. 11 agosto 1939, n. 1249, discende l’applicazione di una sanzione rispettivamente di E. 258,00 nel primo caso e di E. 2.066,00 nel secondo.-
Tuttavia, nell’ipotesi in esame, indipendentemente dall’accatastamento o meno del locale adibito ad uso deposito, il problema che si pone è se sia possibile o meno locare detto locale su incarico dell’amministratore pro tempore del condominio.-
Come è noto, l’amministrazione del condominio si configura come un ufficio di diritto privato, la cui disciplina è regolata dagli artt. 1130 e s.s. c.c.-
Ebbene, a quest’ultimo spetta di “eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio” e di “ disciplinare l’uso delle cose comuni”.-
La conclusione del contratto di locazione di un locale condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene, mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del ...

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