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QUESITO N. 172: Se è valida la clausola di un contratto di locazione in cui è data facoltà al conduttore di recedere con un preavviso inferiore ai sei mesi.-
Quesito n. 172: Se è valida la clausola di un contratto di locazione in cui è data facoltà al conduttore di recedere con un preavviso inferiore ai sei mesi.-


Per una corretta soluzione del quesito in esame è necessario esaminare l’art. 4 della L. n. 392/78.-
Tale disposizione, infatti, recita testualmente : “È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.-
Dunque, la suddetta disposizione, prende in esame, tutelando sempre il conduttore quale contraente più debole nel rapporto locatizio, la possibilità che tra le parti si convenga un diritto di recesso a favore del solo conduttore e quindi la possibilità per lo stesso di sciogliere il contratto ancor prima della scadenza convenzionalmente pattuita o della scadenza stabilita dal legislatore.-
Il favor conductoris ha indotto, quindi, il legislatore a concedere al conduttore stesso la facoltà, seppur anticipatamente contrattata, di interrompere il contratto di locazione nelle more della sua durata, fermo restando ovviamente la possibilità di disdetta da inviarsi sei mesi prima della scadenza del contratto medesimo ( cfr. Trib. Siracusa 15 maggio 2001).-
Il legislatore prevede, in questa ipotesi, una facoltà del conduttore di recesso volontario da notificarsi al locatore almeno con un preavviso di sei mesi; tale termine non deve, però, ritenersi perentorio e pertanto le parti ben possono pattuire un preavviso di recesso inferiore ai sei mesi e quindi ad esempio, di due o tre mesi, come nel caso de quo ( Cfr. Gian Vincenzo Tortorici, Affittare gli immobili, Milano 2004) .-
D’altra parte, proprio in quanto si tratta di una facoltà e non di un diritto del conduttore, appare evidente che le parti nella loro autonomia contrattuale, possono derogare ad una disposizione di legge,che non inerisce alla salvaguardia di una esigenza di ordine pubblico, ma esclusivamente alla tutela dell’interesse del locatore.-
Quest’ultimo, infatti, deve essere preavvertito del rilascio del...

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