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Se l’amministratore di un condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni senza necessità di autorizzazione dell’assemblea
Amministratore in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini
Cassazione , sez. III civile, sentenza 13.02.2007 n° 3064

L’amministratore di un condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni ed è legittimato a rappresentare in giudizio il condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione.
Lo ha stabilito la Sezione Terza della Cassazione, con la sentenza n. 3064 del 13 febbraio 2007, aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza e discostandosi da una recente decisione (Cassazione 22294/04) che negava la possibilità all'amministratore di resistere in giudizio senza la preventiva autorizzazione assembleare.
(Altalex, 21 febbraio 2007)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA 13 febbraio 2007, n. 3064
(Presidente e relatore Vittoria)
Premesso in fatto
1. La controversia è sorta dalla esecuzione di un contratto di assicurazione, che, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza del 5.3.2000, si sarebbe rinnovato.
2. La società Fondiaria Spa ha ottenuto dal giudice di pace di Caltanissetta un decreto di ingiunzione contro il condominio Arminia di Gela, via ..............
Ciò per la somma di lire 908.000 e per la rata di premio maturata il 5.3.2001.
3. Il condominio ha proposto opposizione.
Ha dedotto che, per aver disdettato il contratto il 31.12.1999, non aveva poi pagato la rata scaduta il 5.3.2000 e che, indipendentemente dalla disdetta, il contratto si era sciolto di diritto, in base all’articolo 1901, comma 3, c.c., per non avere la società assicuratrice agito per la riscossione di quella rata nei successivi sei mesi.
Ha obiettato la Fondiaria, che della rata scaduta il 5.3.2000 aveva chiesto il pagamento con decreto ingiuntivo del 14.6.2000.
Al che il condominio ha contrapposto la difesa che quel decreto era da considerare privo di efficacia, perché non era stato notificato regolarmente.
4. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione.
Ha considerato che la disdetta era stata tardivamente data il 31.12.1999, perché secondo il contratto avrebbe dovuto esserlo non oltre tre mesi prima della scadenza.
Il contratto s’era rinnovato ed al 5.3.2001 era maturata una nuova rata.
Né il contratto s’era sciolto in base all’articolo 1901 Cc, perché della precedente rata del 5.3.2000 la Fondiaria aveva chiesto il pagamento con il decreto d’ingiunzione del 14.6.2000, notificato il 4.7.2000.
La notifica, d’altro canto, era stata eseguita regolarmente, perché, per la temporanea assenza del destinatario, l’agente postale aveva immesso avviso nella casella corrispondente dello stabile in indirizzo ed aveva provveduto ad informare il destinatario della giacenza del plico.
5. Il Condominio ha chiesto la cassazione della sentenza.
La Fondiaria ha resistito con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso contiene due motivi.
2.1. La cassazione della sentenza è chiesta, col primo motivo, per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articoli 137, 139 e 149 dello stesso codice).
Il punto della decisione su cui verte il motivo è quello della validità della notificazione del decreto 14.6.2000.
Questa la tesi svolta dal ricorrente.
Il condominio non è una persona giuridica, ma un ente di gestione, sicché la notifica della domanda giudiziale non si fa secondo le disposizioni previste dall’articolo 145 c.p.c., ma va fatta alla persona dell’ amministratore e, se non può essere fatta all’amministratore di persona, va fatta a norma degli articoli 139 e ss.
Nel caso concreto avrebbe dovuto essere fatta presso il suo domicilio privato, mentre era stata fatta presso lo stabile da lui amministrato.
Peraltro, la notificazione era stata fatta a mezzo del servizio postale, senza però che il plico fosse consegnato sul luogo a persona che avesse dichiarato una qualità idonea.
In questo caso, per la sua validità, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale richiede che l’ufficiale postale, oltre a rilasciare avviso al destinatario del deposito che del plico sarà fatto presso l’ufficio della posta, nell’avviso di ricevimento che unito al plico è depositato, egli descriva le operazioni eseguite per tentare la consegna.
L’avviso di ricevimento non conteneva tali elementi e dunque la notificazione era affatto inesistente.
2.2. Anche con il secondo motivo, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, in relazione agli articoli 75 e 139 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che pure la notificazione del decreto contro cui è stata proposta opposizione, sebbene non inesistente, era nulla.
3. La resistente società Fondiaria solleva una questione pregiudiziale: chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché l’amministratore lo ha proposto senza che l’assemblea lo abbia autorizzato a proporlo.
La qu...

... continua
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