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QUESITO N. 191: Se è possibile far passare per il giardino di proprietà esclusiva di un condomino le condutture per il metano a favore di un altro condomino
Quesito n. 191: Se è possibile far passare per il giardino di proprietà esclusiva di un condomino le condutture per il metano a favore di un altro condomino.-

Al fine di esaminare la fattispecie in esame, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.-
Ai sensi dell’art. 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. E’ essenziale, pertanto, questa relazione ( rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia delle limitazioni che subisce quello servente.-
La costituzione delle servitù può avvenire in due modi: o coattivamente, per imposizione della legge (servitù coattive) o per volontà dell’uomo (servitù volontarie).-
Nel caso di cui ci si occupa, relativo al passaggio di condutture di metano sul terreno di proprietà esclusiva di un condomino, si tratta di una servitù coattiva. In altri termini il proprietario del fondo servente non è obbligato a garantire il passaggio di dette condutture.-
In tal senso la Suprema Corte: “ a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purchè ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un numerus clausus , sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicchè non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di...

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