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QUESITO N. 193: Se in caso di premorienza di uno dei coeredi rispetto ad un altro coerede è possibile applicare l’istituto dell’accrescimento
Quesito n. 193: Se in caso di premorienza di uno dei coeredi rispetto ad un altro coerede è possibile applicare l’istituto dell’accrescimento.-

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato.-
In tali casi il testatore può infatti nominare altri soggetti (chiamati ulteriori) che subentrino ai primi chiamati nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di sostituzione ordinaria.
E se anche con questi criteri non si riesce ad individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l'eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima o intestata (cioè in mancanza di un testamento).
A questo punto un successore viene necessariamente trovato in quanto, pur se manchino parenti del de cuius entro il sesto grado che intendano accettare l'eredità, il patrimonio dimesso dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.
Ancora in tema di sostituzione ordinaria va ricordato che se il testatore dispone la sostituzione solo per il caso che il chiamato non possa (ad esempio, a seguito di premorienza) o solo per il caso che il chiamato non voglia (ad esempio, per rinuncia) accettare l'eredità, si presume che egli si sia voluto riferire anche al caso non espresso, salvo che non risulti in qualche modo una sua diversa volontà.
Dalla sostituzione ordinaria va tenuta distinta con attenzione la sostituzione fedecommissaria, e cioè il fenomeno per il quale ciascuno dei genitori o degli ascendenti in linea retta o il coniuge di un soggetto interdetto (e cioè della persona che sia stata dichiarata tale in seguito all'accertamento di una condizione di così grave inferiorità mentale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi) possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ereditati a favore della persona e degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La medesima possibilità è attribuita anche nel caso del minore d'età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere la sua interdizione.
Nell'ipotesi che la cura dell'incapace sia stata effettuata ad opera di una pluralità di persone o di enti, i beni ereditati dall'interdetto alla sua morte sono attribuiti a questi soggetti in proporzione al tempo durante il quale gli stessi hanno avuta cura dell'interdetto.
Se, invece, il chiamato all'eredità non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e non vi è un testamento nel quale il de cuius abbia disposto il già descritto criterio della sostituzione, il chiamato ulteriore può essere individuato mediante la cosiddetta <>, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali;
b) il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del primo chiamato (denominati <>) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto <>) che non voglia o non possa accettare l'eredità dimessa dal de cuius.-
Va altresì precisato che all'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè non c'è limite di grado di parentel...

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