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QUESITO N. 196 : Quali sono gli effetti derivanti dalla registrazione del compromesso?
Quesito n. 196 : Quali sono gli effetti derivanti dalla registrazione del compromesso?

Al fine di dare soluzione al quesito posto, occorre preliminarmente operare alcune importanti distinzioni tra concetti ed istituti giuridici a volte analoghi e per questo facilmente confondibili.-
Le differenziazioni e le precisazioni che è opportuno effettuare riguardano la nozione giuridica del contratto preliminare, della scrittura privata, autenticata e non, dell’ efficacia e dell’opponibilità del contratto, per approdare, di poi, alla distinzione esistente tra gli istituti della registrazione e della trascrizione.-
Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo; esso quindi ha ad oggetto un’obbligazione di fare o meglio di prestare, in un momento successivo, il proprio consenso.-
Diverso dal contratto preliminare è invece il compromesso che si configura non come una promessa reciproca di contrarre ma come un contratto definitivo avente immediata efficacia e contenente l’impegno di riprodurre in una forma particolare il consenso già prestato.-
Per entrambe le tipologie di contratto la legge richiede il requisito della forma scritta, ove essi abbiano ad oggetto il trasferimento di un immobile ( vedasi art. 1350 c.c.) ; tale requisito rimane soddisfatto, quindi, laddove le parti addivengano alla stipula di una scrittura privata.-
La scrittura privata può o meno presentare il requisito dell’autenticazione, cioè dell’attestazione da parte di un pubblico ufficiale dell’autenticità delle firme e dunque della paternità dell’atto.-
I requisiti di forma, quali appunto la forma scritta di cui si è detto, attengono al profilo della validità dell’atto. Diverso è, invece, il profilo dell’efficacia dello stesso. Il contratto può dirsi efficace allorché sia idoneo a conseguire effetti giuridicamente rilevanti.-
A norma dell’art 1372 c.c. esso ha forza di legge tra le parti e dispiega i suoi effetti diretti solo e soltanto tra i contraenti, lasciando impregiudicata la sfera giuridica dei terzi. Rispetto a questi ultimi può parlarsi, quindi, non di efficacia ma di opponibilità ; ciò vuol dire che il contraente, sempre che abbia ottemperato alle prescrizioni legislative dettate in materia di pubblicità, potrà opporre l’atto anche ai soggetti rimasti estranei alla stipula.-
L’opponibilità degli atti a terzi è perseguibile attraverso la trascrizione degli atti che attua una forma di pubblicità a tutela della circolazione dei beni, finalizzata alla soluzione di conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa.-
La registrazione dell’atto, invece, fatta all’ufficio del Registro, è finalizzata a dare certezza anche di fronte ai terzi della data dell’atto.-
Le finalità perseguite dalla trascrizione e dalla registrazione sono dunque diverse, avendo solo la prima l’effetto di ...

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