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Se l’assegnatario della casa coniugale può esperire azione revocatoria avverso l’atto di vendita dell’immobile oggetto del suo diritto?
Assegnazione della casa coniugale, vendita dell’immobile e azione revocatoria
Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.05.2007 n° 11830 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=16462" Ilaria Di Punzio)

L’assegnatario della casa coniugale può esperire azione revocatoria avverso l’atto di vendita dell’immobile oggetto del suo diritto?

Assegnazione della casa coniugale, vendita dell’immobile e azione revocatoria
( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=37131" Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 22.05.2007, n. 11830)
di  HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=16462" Ilaria Di Punzio
(Articolo tratto da  HYPERLINK "http://www.altalexmese.it/" Altalex Mese n. 6/2007)
Il quesito:
L’assegnatario della casa coniugale può esperire azione revocatoria avverso l’atto di vendita dell’immobile oggetto del suo diritto?

Il caso
Tizio e Caia si separano. Il Tribunale assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva di Tizio, a Caia, affidataria del figlio minore Tizietto, e le attribuisce il diritto ad un assegno di mantenimento. Tizio, vende l’appartamento a Sempronio. Caia propone azione revocatoria della vendita lamentando che l’immobile alienato costituiva l’unica garanzia di assolvimento degli obblighi posti a carico del coniuge con i provvedimenti di separazione.
Il Tribunale adito accoglie la domanda, ma le ordina il rilascio dell’immobile poiché in sede di revisione dei provvedimenti di separazione era stato escluso il diritto di abitazione, stante il raggiungimento della maggiore età da parte di Tizietto.
Successivamente in sede di divorzio Caia ottiene nuovamente il diritto di abitazione, ma Sempronio le notifica precetto di rilascio dell’appartamento. Caia, allora, agisce in giudizio domandando l’accertamento del suo diritto di abitare l’immobile. Sempronio eccepisce l’inammissibilità della domanda e l’inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento di assegnazione contenuto nella sentenza di divorzio, pronunciato all’esito di un procedimento iniziato dopo l’acquisto e al quale egli non aveva partecipato.
Nel corso del giudizio, Caia proponendo ricorso ex  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=33746" \l "art700" art. 700 c.p.c., ottiene temporaneamente il diritto di restare in casa, ma all’esito del giudizio ordinario le sue domande vengono respinte.
In secondo grado, però la Corte d’Appello, confermando il contenuto del provvedimento ex  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=33746" \l "art700" art. 700 c.p.c. le riconosce di nuovo il diritto di abitazione, rilevando come essendo stata accolta la revocatoria ed essendo divenuto a lei inopponibile l’atto di compravendita, ella non avesse necessità di far valere nei confronti di Sempronio il contenuto della sentenza di divorzio, essendo sufficiente che tale titolo fosse utilizzato contro Tizio. Sempronio ricorre per cassazione.
Sintesi della questione. La problematica.
Il problema affrontato dalla sentenza in esame riguarda la natura dell’azione revocatoria e l’utilizzabilità della stessa ai fini della tutela del diritto di abitazione riconosciuto al coniuge dell’alienante.
La normativa.
 HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794" Codice Civile
Articolo 2901
Condizioni
[1] Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
[2] Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
[3] Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
[4] L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Articolo 2902
Effetti
[1] Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
[2] Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Articolo 2740
Responsabilità patrimoniale
[1] Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
[2] Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
Articolo 6
1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio ...

... continua
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