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Cancellazione ipoteca mutui immobiliari: semplificato il procedimento


Cancellazione ipoteca mutui immobiliari: semplificato il procedimento
L'art. 13, commi 8-sexies e segg., del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni nella legge 40/2007 ha previsto che, se il creditore è un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
Il mutuante deve, entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo, darne comunicazione direttamente alla conservatoria, che deve procedere d'ufficio all'immediata (il giorno successivo) cancellazione dell'ipoteca.
Il decreto prevede che l'ipoteca venga cancellata senza alcun onere per il debitore.
L'estinzione avviene ex lege e le successive comunicazioni sono necessarie solo per le annotazioni nei registri.
L'Agenzia del Territorio ha emanato due provvedimenti, rispettivamente del 23 e del 25 maggio, al fine di individuare le procedure per rendere operativo il disposto legislativo.
Con il decreto interdirigenziale del 23 maggio è stato istituto, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio, il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione.
Con il secondo provvedimento sono disciplinate le modalità di trasmissione della comunicazione, in modo da garantire la provenienza della comunicazione dal creditore o da soggetti da questi addetti o preposti a qualsiasi titolo.
Il nuovo procedimento “semplificato” di cancellazione delle ipoteche concesse a garanzia di mutui fondiari parte dal 2 giugno 2007. Fino al 4 luglio 2007 le comunicazioni potranno essere inviate in modalità cartacea. Dal 5 luglio le comunicazioni dovranno essere redatte su supporto informatico (con firma digitale). Dal 15 ottobre 2007 diventa facoltativa...

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