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QUESITO N. 266: Se è legittima la clausola testamentaria che imponga all’erede di non alienare un bene conferitogli con atto mortis causa (c.d. clausola di non alienabilità).-
Quesito n. 266: Se è legittima la clausola testamentaria che imponga all’erede di non alienare un bene conferitogli con atto mortis causa (c.d. clausola di non alienabilità).-

La soluzione del quesito giuridico sottoposto alla nostra attenzione postula una premessa necessaria sulla natura degli atti di disposizione mortis causa ed, in particolare, sul testamento. Oggetto, difatti, di non sopite dispute, è ancora oggi la natura giuridica del testamento e, soprattutto se lo stesso possa essere ricompreso nella categoria del negozio giuridico.-
Autorevole dottrina nega che il testamento e' negozio giuridico ciò sia se per negozio giuridico si vuole intendere – la volonta’ dell’effetto programmato (testamento soggettivo) sia se per negozio giuridico si vuole intendere l’ autoregolamento di interessi privati (testamento oggettivo) e si è altresì escluso il testamento dal novero degli atti di autonomia privata.-
Il testamento non viene considerato un negozio giuridico perché esso non sarebbe una manifestazione di volontà atta a produrre effetti giuridici autonomi di per sé, in quanto l'effetto successorio è sempre di natura legale e quindi il testamento può solo indirizzare l'effetto successorio legale in un senso diverso, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, da quello cui naturalmente sarebbe diretto.-
L’opinione tradizionale e maggioritaria, tuttavia, annovera il testamento tra i negozi giuridici, per un’esigenza di unitarietà della dottrina negoziale, che conduce a costruire una categoria unica di negozi inter vivos e mortis causa basata sull’ affinità funzionale e di destinazione concreta tra testamento e contratto, essendo entrambi strumenti per la circolazione dei beni e, dunque, ruotanti intorno al nucleo della proprietà.-
Se così è, dunque, si finisce per riconoscere l’applicabilità al testamento di tutte quelle disposizioni civilistiche che regolano il negozio giuridico.-
Ed in effetti, va osservato che il testatore gode di ampia libertà nel regolare i propri interessi, con il solo limite della liceità, limite talmente ampio e indefinito che il de cuius puo' con il testamento conseguire gli effetti più svariati e non solo quelli attributivi. E l'ordinamento mette a disposizione del testatore strumenti tali, come vedremo, che consentono a quest'ultimo di regolare i propri interessi nel modo più ampio e quindi sarebbe riduttivo relegare la funzione del testamento a quello di mero atto deviativo di un effetto legale.-
Con particolare riguardo alla fattispecie de quo, va detto, che nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dei propri interessi il testatore può stabilire, con apposita clausola accessoria della disposizione testamentaria (a titolo universale o particolare) attributiva di beni, che la proprietà del bene oggetto dell'assegnazione mortis causa non possa essere trasferita a terzi.-
È questa la c.d. clausola di inalienabilità o, patto di non alienazione o, divieto testamentario (negoziale) di alienazione, con cui si vuole ottenere l'effetto di impedire la trasmissione di una determinata situazione giuridica attiva da un soggetto e da un patrimonio all'altro, per atto inter vivos, sia esso a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito: ancor più ampio del divieto di alienazione è invece il divieto di «disposizione», che comprende nel suo alveo anche la trasmissione a causa di morte e quindi ogni atto di trasferimento volontario di beni nonché l'atto unilaterale di rinunzia. Sarà naturalmente compito dell'interprete quello di verificare se, in concreto, il testatore abbia voluto prevedere un divieto di alienazione ovvero un più ampio divieto di disposizione. Questo tipo di clausole vengono normalmente ricomprese nella più ampia categoria delle limitazioni negoziali imposte alla circolazione dei diritti patrimoniali, che colpiscono l'esercizio del potere di disporre dell'individuo: esse trovano il loro maggior campo di applicazione proprio in materia testamentaria.
Il divieto testamentario di alienazione non può tout court ritenersi valido sempre, senza alcun limite.
La disciplina dello stesso va ricavata applicando la disciplina desumibile dall’art. 1379 c.c..-
Difatti, può ragionevolmente sostenersi che l'art. 1379 C.C. esprima la disciplina generale del divieto negoziale di alienazione, per cui può assumersi quale valido metodo, quello del ricorso ad un'interpretazione estensiva dell' art. 1379 c.c., estendendosi pertanto la disposizione in esame alla materia testamentaria, sia alla luce di quel consolidato orientamento, non solo dottrinario, secondo cui l'art. 1324 c.c. legittimerebbe l'applicazione al testamento delle norme dettate in tema di contratto ove compatibili; sia alla l...

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