Loading…
L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi?
Assegnazione della casa familiare in assenza di figli: i poteri del giudice
Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.02.2008 n° 3934
 HYPERLINK "javascript:window.print()" Stampa  INCLUDEPICTURE "http://www.sentenze.net/images/printer.gif" \* MERGEFORMATINET 

L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi? Il giudice della separazione può assegnare la casa coniugale in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento?

Assegnazione della casa familiare in assenza di figli: i poteri del giudice
( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=40740" Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2008 n. 3934)
di Vincenzo Galatro
(Articolo tratto dal n° 4/aprile 2008 del supplemento mensile  HYPERLINK "http://www.altalexmese.it/" AltalexMese  HYPERLINK "http://www.altalexmese.it/" Consulta l'indice dell'ultimo numero e  HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=303&idnot=36339" scopri come abbonarti)
Il quesito:
L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi? Il giudice della separazione può assegnare la casa coniugale in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento?

Il caso
Una coppia di coniugi, anziani e bisognosi di assistenza, in assenza di prole, chiedevano entrambi al giudice di primo grado l’assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale, dichiarava la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione e confermando il provvedimento provvisorio di assegnazione della casa coniugale alla moglie in via esclusiva, già usufruttuaria. Inoltre, determinava in favore di quest’ultima un assegno di mantenimento di euro 110 mensili.
La Corte d'appello rigettava l'impugnazione promossa dal marito che insisteva per l'assegnazione della casa coniugale in suo favore in quanto coniuge più debole.
In particolare, la Corte d’appello osservava che l'assegnazione della casa coniugale poteva avvenire, al di fuori della disciplina derivante dal diritto reale o di godimento esistente sul bene, soltanto nel caso in cui vi fosse la presenza di prole, ipotesi che nella specie difettava, ricordando inoltre che questa rappresentava l'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione.
Avverso tale decisione, il marito ricorre per cassazione. Secondo la tesi del ricorrente, la casa coniugale va intesa, oltre che come complesso di beni immobili e mobili, anche come centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si articola e si esprime la vita familiare; afferma, di conseguenza, che sarebbe incivile negare che tale bene esista e debba essere oggetto di assegnazione quando non vi sono figli, assegnazione che deve avvenire a favore del coniuge più debole. Ciò perché l'assegnazione della casa coniugale non sarebbe soltanto strumento di protezione della prole, ma mezzo atto a garantire anche il conseguimento di finalità diverse quali quella all'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il sopraggiungere della crisi coniugale.
Inquadramento della problematica
La problematica posta all’attenzione dei giudici della prima sezione civile può essere sintetizzata nei seguenti termini:
- L’assegnazione della casa familiare può essere disposta dal giudice in favore del coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimento su di essa, a prescindere dalla presenza o dall’affidamento della prole?
- O l’affidamento della prole costituisce per il nostro ordinamento giuridico un presupposto indefettibile per l’assegnazione della casa familiare al coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimenti?
- La disciplina codicistica in materia di separazione implica il potere del giudice di assegnare la casa familiare – come soluzione alternativa – anche al coniuge non affidatario della prole, come modalità di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, ex art. 156 c.c.?
- L’assegnazione della casa familiare, oltre ad essere considerato strumento di protezione della prole, può considerarsi quale mezzo atto a garantire il conseguimento di altre finalità, quali quella dell’equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi anche dopo il sopraggiungere della crisi coniugale, dell’equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni dell’interruzione della comunione materiale e spirituale, e del favore verso il coniuge più debole?
La normativa
 HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794" Codice civile (testo in vigore sino alla  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10290" L. 54/2006)
Articolo 155, comma 4
L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Articolo 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a ter...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione