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Se, in materia di condominio, i lavori si anticipano se l'urgenza è eccezionale
Condominio
I LAVORI SI ANTICIPANO SE L'URGENZA È ECCEZIONALE
A cura di Cesarina Vittoria VEGNI
Domanda
Nel 2006 ho denunciato all'amministratore del condominio l'infiltrazione di acqua dal tetto condominiale nella veranda di proprietà. L'amministratore ha incaricato una ditta che al termine dei lavori ha fatto sapere che il problema era stato sanato. A settembre di quest'anno il problema si è riproposto, con un peggioramento di tutto il tetto che copre la veranda. Ho informato telefonicamente l'amministratore, ricevendo assicurazioni su un rapido intervento. Il 5 e 23 ottobre ho risollecitato il problema via fax senza avere alcuna risposta. Niente può escludere un peggioramento della frattura nel tetto. Alla luce di quanto detto, ho il diritto di far riparare il danno esistente da una ditta da me incaricata, rimettendo poi la fattura da pagare all'amministratore condominiale? Come posso richiamare l'amministratore al rispetto dell'obbligo di "tutela delle parti comuni" previsto dall'articolo1130 del Codice civile?
Francesco BARTOLOZZI - SESTO FIORENTINO
Risposta
L'articolo 1134 del Codice civile consente al condomino di far eseguire lavori sulle parti comuni solo se sono urgenti. In questo caso avrà diritto al rimborso della spesa sostenuta.La giurisprudenza ha chiarito che in materia condominiale questa norma ha portata eccezionale, diversamente che nella comunione.«La diversa disciplina dettata dagli articoli 1110 e 1134...

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