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Articolo che spiega gli effetti dell'abrogazione dell'art.13 del decreto impianti (decreto ministeriale n.37/2008) per effetto dell'art 35 del decreto legge 112/2008 (manovra d'estate).-
IMMOBILI
LOCAZIONI E ACQUISTI SENZA VISTO SUGLI IMPIANTI
La "manovra d'estate" ha cancellato l'obbligo di certificare, quando si trasferisce un immobile, la conformitą degli impianti domestici alle norme di sicurezza. L'articolo 35 del decreto legge 112 del 2008 ha infatti abrogato l'articolo 13 del decreto ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, che aveva dettato alcune prescrizioni per i contratti di compravendita (e di trasferimento di immobili in genere), operative dal 27 marzo scorso: - l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione tecnica e amministrativa con riferimento a impianti elettrici, impianti per l'automazione di porte e cancelli, impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici in genere, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, impianti di ventilazione, impianti idrici e sanitari, impianti del gas, impianti di sollevamento di persone o di cose, impianti di protezione antincendio; e l'obbligo, con riferimento agli impianti termici, di consegnare il libretto di uso e manutenzione; - l'obbligo di allegare, all'atto di trasferimento dell'immobile, la «dichiarazione di conformitą» o la «dichiarazione di rispondenza», a meno che tra i contraenti non fosse stata pattuita la deroga a questo obbligo; - la prestazione di garanzia da parte del venditore in ordine alla conformitą degli impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza, salvo che i contraenti non avessero pattuito la deroga a tale prestazione di garanzia; - la consegna della documentazione indicata anche al conduttore dell'appartamento preso in locazione. La "manovra d'estate" ha abrogato "solo" l'articolo 13 del decreto ministeriale 37 del 2008. Rimane quindi in piedi tutta la normativa contenuta nel decreto ministeriale 37 sulla realizzazione degli impianti in conformitą alle prescrizioni di legge. Quindi, da un lato scompare la normativa che mirava a formalizzare, nei contratti di locazione e di compravendita, lo stato degli impianti. Ma dall'altro lato resta in vigore la disciplina che impone la conformitą degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione. E si salva anche l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 37 del 2008, secondo il quale il proprietario deve adottare tutte le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dei propri impianti. Pertanto, se il proprietario deve poter dimostrare di avere ottemperato alle prescrizioni in materia di sicurezza, e quindi di essersi avvalso di imprese abilitate, dovrebbe conservare la documentazione e consegnarla all'acquirente. Dunque, anche se viene meno la norma che impone l'obbligo "formale" di "fotografare" nel contratto di compravend...

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