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QUESITO N. 324: Se un immobile costruito in assenza di concessione edilizia con domanda in sanatoria non ancora definita e con il pagamento della sola prima rata di oblazione, è soggetto all’abbattimento.-
Quesito n. 324: Se un immobile costruito in assenza di concessione edilizia con domanda in sanatoria non ancora definita e con il pagamento della sola prima rata di oblazione, è soggetto all’abbattimento.-

La trattazione del presente quesito richiede brevi cenni su diversi istituti propri del diritto amministrativo. In particolare occorre porre attenzione sulla “concessione in sanatoria”, la stessa trova la sua disciplina negli artt. 13 e 22 della legge n. 47/85, ora art. 36 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia ) ed è una possibilità di intervento amministrativo permanente, che è sempre esistito fin dal momento dell’emanazione della legge quadro in materia urbanistico edilizia n. 47/85.-
La ratio della norma è quella di consentire al privato che ha eseguito un’opera edilizia in violazione di legge, e quindi senza aver chiesto ed ottenuto preventivamente l’atto abilitativo a realizzare l’opera, e cioè la concessione urbanistico-edilizia, di ottenerla in via differita. In qualche modo l’ordinamento prevede che quell’opera, comunque, era potenzialmente realizzabile su quella specifica area. Quindi il privato, se avesse rispettato le regole, avrebbe potuto ottenere la concessione preventiva e quindi realizzare l’opera perché conforme alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici adottati in sede locale (cosiddetta “doppia conformità). Questa sanatoria non è prevista nelle aree soggette a vincolo perché non contemplata da nessuna legge. In ordine a ciò occorre ribadire che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere eseguite in aree vincolate si riferisce unicamente al fatto urbanistico-edilizio, fermo restando che non viene in alcun modo sanata la violazione ambientale perché come sopra specificato, tale sanatoria non è prevista dalla legge vigente ed è facoltà del magistrato ordinare comunque anche in presenza della sanatoria urbanistico –edilizia il ripristino o la demolizione.-
Diverso dalla concessione in sanatoria è il condono edilizio, che è pacificamente estendibile anche alle opere realizzate in aree vincolate, è un’attività di cancellazione politica amministrativa degli abusi di ogni ordine e grado che incide anche su tali situazioni. Su tale aspetto la norma è chiara e la dottrina e la giurisprudenza sono concordi. Quindi l’isolato provvedimento normativo di “condono”urbanistico edilizio è pacificamente applicabile su ogni angolo del nostro territorio nazionale, ma soltanto per le opere realizzate entro una certa data. Per quelle realizzate in epoca successiva non è assolutamente ipotizzabile. A tal riguardo viene in rilievo, per la fattispecie in esame, la legge n. 724/94 la quale ha previsto all’art. 39 la sanatoria penale ed amministrativa di opere realizzate abusivamente entro il 31.12.1993 , in tali termini sembrerebbe rientrare la domanda presentata, nel caso di specie, nel1994.-
In ordine a quanto appena evidenziato la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l’autorità comunale non può adottare “provvedimenti sanzionatori “di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell’eventuale sussistenza della conformità positiva sarebbe “inutiliter data“ e gravemente illegittima risulterebbe l’eventuale demolizione del bene. In definitiva, una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima, l’autorità urbanistica è tenuta ad adottare il provvedimento sull’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò per, non correre il rischio di vanificare l’eventuale procedimento teso a restituire alla legalità l’opera non più esistente (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09.06.09, n.5656,T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05.06.08, n. 5244, T.A.R. Campania Napoli, sez.II, 06.12.2007, n.15815).-
Ancora sempre in tal senso il T.A.R...

... continua
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