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QUESITO N. 038: Se in caso di vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica, spetta all'istituto autonomo case popolari il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile
lizia residenziale pubblica era inizialmente disciplinata dall’art.28 della legge n.513 del 1977 che prevedeva un decennio di inalienabilità dalla data dell’acquisto da parte dei privati e, dopo il decennio, un diritto di prelazione a favore dell’ente da esercitarsi a prezzo d’origine rivalutato.-
Successivamente, per far fronte alle finanze dissestate dello Stato e consentire una gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con criteri sostanzialmente privatistici, la legge n.412 del 30/12/1991 aveva consentito lo smobilizzo del patrimonio immobiliare degli IACP regolamentando interamente la materia nell’art.28.-
L’art.28 della legge n.412, che aveva ribaltato un principio consolidato in materia non ponendo alcun limite né alcun divieto di alienazione a carico degli acquirenti di alloggi di edilizia sovvenzionata, è stato successivamente abrogato dall’art. 1 comma 26 della legge n.560 del 24/12/1993.-
La legge n.560 del 24/12/1993 ha ristabilito il principio posto dall’art.28 della legge n.513/1977 stabilendo nel comma 20 dell’articolo unico che “gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neanche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci ann...

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