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QUESITO N. 237: Come può tutelarsi il coniuge in regime di comunione legale qualora l’altro coniuge abbia donato, senza la sua autorizzazione, la quota del 50% del bene al figlio di quest’ultimo?
Quesito n. 237: Come può tutelarsi il coniuge in regime di comunione legale qualora l’altro coniuge abbia donato, senza la sua autorizzazione, la quota del 50% del bene al figlio di quest’ultimo?

E’ ben noto che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. La disposizione contenuta nell’articolo 159 del codice civile indica, infatti, la comunione legale dei beni, regolata dagli articoli 177 e segg., come il regime ordinario che vige tra i coniugi al momento del matrimonio e che può essere derogato (o integrato) dalle convenzioni matrimoniali, stipulate anche successivamente, costitutive del fondo patrimoniale, della comunione convenzionale o della separazione dei beni.-
Orbene, nella fattispecie de quo, ci troviamo di fronte ad un classico esempio di atto dispositivo di uno dei coniugi senza il consenso dell’altro.-
Prima di addentrarci nella risoluzione del quesito, è opportuno e preliminare operare un necessario distinguo tra comunione ordinaria e comunione legale.-
E, infatti, mentre nella comunione ordinaria spetta congiuntamente e pro indiviso a più persone il diritto di proprietà o altro diritto reale, conservando ciascuna di esse il proprio diritto in toto et in qualibet parte, nella comunione legale, invece, i coniugi non sono titolari di quote ma sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione stessa, che non consente alcuna partecipazione di terzi estranei.- ( cfr Corte cost. con sent n. 311 del 1988).-
Da questa differenziazione discende, pertanto, che tutti i beni acquisiti in comunione dai coniugi non possono essere liberamente divisi da questi, in quanto nessuno di essi può liberamente disporre della propria quota, ma può disporre dell’intero bene purchè abbia ottenuto il consenso dell’altro coniuge.-
L’art. 184 c.c. sancisce, infatti, che “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683. L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data della trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.”-
Da questo disposto normativo si evince che in tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili o...

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