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Se, in un condominio, l'innovazione è vietata nel caso in cui potrebbe pregiudicare la stabilità del fabbricato
Condominio

VIETATA L'INNOVAZIONE CHE PREGIUDICA LA STABILITÀ

Domanda Un condomino, proprietario di un attico, ha acquistato un altro appartamento sottostante e ora vorrebbe far abbattere una parete divisoria tra una stanza e la tromba dell'ascensore, per poter accedere direttamente nel suo appartamento tramite la cabina dell'ascensore. Ciò avviene già per l'attico. Così facendo, a suo dire, potrebbe accatastare — come unica unità immobiliare — i due appartamenti, spostandosi all'interno degli stessi con l'ascensore. Si tenga presente che il pianerottolo dell'appartamento acquistato di recente è condiviso con un altro condomino. Le modifiche richieste e a carico dell'inquilino sono: taglio della parete in calcestruzzo; smontaggio dell'attuale cabina e installazione di una nuova con apertura anche laterale (a uso esclusivo dell'appartamento e dell'attico). Per fare questo tipo di intervento occorre il consenso degli altri condomini? Se sì, in quale percentuale? È possibile riscontrare la finalizzazione di un servizio comune come utilizzo, anche se in parte, di una singola proprietà e, se nel caso, sarebbe consentito?
Risposta
Nel caso del lettore, torna applicabile l'articolo 1122, Codice civile (che impone al condomino, nell'utilizzo della sua proprietà, di non recar danno alle parti e impianti comuni dell'edificio), ma anche l'articolo 1120, comma 2, Codice civile, per il quale «sono vieta...

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