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QUESITO N. 271: Se è possibile vendere un appartamento che fa parte di una costruzione che insiste su un suolo oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ma per il quale non vi è stata l’emissione successiva del decreto definitivo di esproprio.-
Quesito n. 271: Se è possibile vendere un appartamento che fa parte di una costruzione che insiste su un suolo oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ma per il quale non vi è stata l’emissione successiva del decreto definitivo di esproprio.-

L'espropriazione è il provvedimento emanato dalla Pubblica Amministrazione in virtù del potere ablatorio di cui è dotata, che ha come conseguenza il trasferimento all'Amministrazione stessa della titolarità di un bene immobile o di un altro diritto reale, al fine di consentire la realizzazione di un'opera pubblica, previo pagamento di un indennizzo all’originario proprietario.-
Attualmente coesistono due tipologie di procedimenti espropriativi per pubblica utilità, uno ordinario ed un altro straordinario, in cui il carattere della straordinarietà è dato dal diverso momento, rispetto all’emanazione del decreto definitivo di esproprio, in cui si realizza la materiale presa di possesso dell’immobile da espropriare e, dunque, l’inizio dei lavori; trattasi, in tale seconda ipotesi, della cosiddetta “occupazione d’urgenza preordinata all' espropriazione”.-
Il procedimento espropriativo ordinario, così come delineato dal d.P.R. n° 327 del 2001, si articola in varie fasi:
a) sottoposizione del bene da espropriare al vincolo preordinato all’esproprio;
b) dichiarazione di pubblica utilità;
c)determinazione dell’indennità di espropriazione.-
Il procedimento si perfeziona se, entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è emanato il decreto definitivo di esproprio il quale dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito, con l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio.-
L’occupazione d' urgenza preordinata all' espropriazione è disciplinata, in particolare, dall’art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, introdotto dal D.Lgs. n° 302 del 2002 e consente alla Pubblica Amministrazione di accedere al possesso del bene (e quindi di iniziare l’opera di pubblica utilità) prima di acquisirne la proprietà e cioè prima dell’emissione del decreto di esproprio.-
L’art. 22-bis dispone testualmente che:“Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) ancorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13”.-
In relazione al quesito sottoposto alla nostra attenzione quel che più ci interessa del suindicato articolo è la parte che fissa il termine di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione in correlazione con l’emanazione del decreto definitivo di esproprio.-
Il termine, come disposto dalla norma sopra riportata, è quello di cui all’art. 13 dello stesso Testo Unico rubricato “Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità” e per il quale “Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il ...

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