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Quando è possibile, nell’ambito di un condominio, installare delle antenne televisive sulla proprietà altrui.-
Quando è possibile, nell’ambito di un condominio, installare delle antenne televisive sulla proprietà altrui


In un edificio condominiale il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, (ex artt. 1 e 3 l. 6 maggio 1940, n. 554 e dell'art. 231 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, ora assorbiti nel d. lgs. n. 259/2003), e' subordinato all' impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché altrimenti il sacrificio imposto ai proprietari sarebbe ingiustificato.-

Il principio espresso dalla Corte fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto riconosciuto all'utente dalla normativa citata incontra un limite nel divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione dell'impianto su parte del proprio immobile, laddove il condomino abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale. Il diritto vantato dal singolo non comprende infatti la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora cost...

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