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Se i lavori edilizi riguardanti manufatti abusivi non sanati, nè condonati sono assoggettabili al regime della d.i.a..-
Se i lavori edilizi riguardanti manufatti abusivi non sanati, nè condonati sono assoggettabili al regime della d.i.a.



I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.-




N. 09335/2009 REG.SEN. N. 00136/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 136 del 2007, proposto da Russo Amalia, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Di Maio e Giovanni Matarese, domiciliata, ex lege, in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.; contro il Comune di Forio, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio; per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 531 del 13/10/2006. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali l’amministrazione le ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate in Forio. Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto diverse censure di violazione di legge (artt. 38 e 44 della legge 47/85, artt. 27 e 32 del d.P.R. 380/2001, art. 7 della legge 241/90, art. 51 della legge 142/90, art167 del d. lgv. 42/2004) ed eccesso di potere. Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009 il ricorso è stato posto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto. Con l’impugnata ordinanza il Comune di Forio ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusivamente realizzate in ampliamento di preesistente fabbricato, a sua volta realizzato in assenza di titolo edilizio ed oggetto di domanda di condono ai sensi della legge 47/85, non esitata al momento di proposizione del ricorso. Le opere consistono in un locale di 47,00 metri quadrati, accorpato al fabbricato principale, in un locale tecnologico di 9,00 mq circa e in una patio coperto di circa 16,00 mq. Dalla documentazione versata in atti emerge, senza ombra di dubbio, l’estraneità dei manufatti dei quali è ingiunta la demolizione alla domanda di condono in precedenza presentata. Infatti, nell’accertamento dei vigili urbani, sulla cui base ha avuto inizio il procedimento repressivo gravato, si legge come gli ampliamenti realizzati accedono ad un preesistente fabbricato oggetto di condono. L’estensione della preesistenza è indicata in 138 metri quadrati, superficie addirittura superiore a quella descritta nella domanda di sanatoria, in cui si parla di un fabbricato di 114,41 mq. Di tanto è perfettamente consapevole la ricorrente che, in tempo successivo all’emanazione del provvedimento di demolizione ha presentato una istanza di accertamento di conformità dalla quale emerge la sicura estraneità al manufatto oggetto di condono del patio e del locale tecnico, mentre la ricomprensione del locale di 47 metri quadrati nel precedente assetto dell’immobile è meramente asserita e non supportata da alcun documento. Ciò posto, va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza,con il quale la ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 38 e 44 della legge 47/85, per essere l’immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio oggetto di precedente domanda di condono. Come sopra visto, le opere delle quali è ingiunta la demolizione sono estranee all’istanza condonistica, la cui presentazione non autorizza, secondo il principio desumibile dal comma 14 dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, la prosecuzione di lavori a completamento o ad integrazione delle opere, le quali, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive (cfr, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 dicembre 2008 , n. 20793). La realizzazione delle opere di ampliamento oggetto della gravata demolizione, inoltre, caratterizzata da aumento di superficie e di volume, oltre che di modifica di sagoma e prospetto, non è in alcun modo ascrivibile, come sostenuto con il secondo motivo di doglianza, ad una attività di straordinaria manutenzione, realizzabile a mezzo di semplice d.i.a. La legittimità della scelta sanzionatoria del comune, del resto, rimane ferma anche a voler condividere la prospettazione secondo la quale le opere potevano essere ricondotte alla sfera di applicazione delle norme relative alla denuncia di inizio attività. Come più volte affermato in giurisprudenza, infatti “ …i lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) r...

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