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Se è dovuta l’ICI anche per gli immobili non condonati e privi del certificato di abitabilità.-
Se è dovuta l’ICI anche per gli immobili non condonati e privi del certificato di abitabilità

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. del 28/01/2010, n. 1850

Un immobile abusivo, privo del certificato di agibilità e non ancora condonato è soggetto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.- Infatti la Corte ha stabilito che ai fini dell’imposizione della tassa sui rifiuti è sufficiente che l’immobile risulti occupato nel territorio in cui il Comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.-
Tra le varie censure, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 decreto legislativo 504/1992 e del regolamento Ici del comune di Napoli nonché del giusto procedimento amministrativo, oltre che travisamento dei fatti, rilevando che l’immobile de quo sarebbe abusivo, non completato, non condonato né abitato.- La ricorrente ha aggiunto che, fino al completamento dell’istruttoria relativa alla pratica di condono, la stessa non potrebbe essere considerata proprietaria dell’immobile, non avendo questo alcuna rilevanza giuridica. La Corte ha osservato che il presupposto della tassa de qua ai sensi dell’art. 62 del decreto legislativo 507/1993 è l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia attivo e ciò, per quanto concerne l’occupazione o detenzione di locali, senza tenere conto del mancato completamento del manufatto e/o della abusività della costruzione. Ora, nella sentenza impugnata si afferma che l’immobile in questione era occupato e veniva normalmente utilizzato a fini abitativi.- Tale accertamento in fatto del giudice di merito poteva essere censurato, in sede di legittimità, solo per vizio di motivazione, ma tale censura non risulta proposta. La Corte ha rilevato anche che la ricorrente si è limitata, nel motivo in esame, a affermare che l’immobile non era utilizzato, riportando a sostegno della propria affermazione stralci di verbali redatti dalla polizia municipale del Comune di Napoli dai quali si desume che l’immobile non era ultimato e che i lavori erano fermi, ma, anche a non voler considerare che gli stralci estrapolati da un contesto non reso noto, per cui gli stessi non consentono di comprendere di quale immobile si tratti e di quali parti dello stesso, è sufficiente osservare che, dalla lettura dei suddetti stralci, si ricava solo che l’immobile non era completo e che i lavori non erano in corso, ma non si ricava affatto che l’immobile non fosse abitato, ben potendo essere abitato anche un immobile non completo e sfornito del certificato dell’abitabilità, stante che il presupposto per l’imposizione de qua è l’occupazione o la detenzione dell’immobile, indipendentemente dal suo completamento e dalla sua “abitabilità” sul piano giuridico.-


Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. del 28.01.2010, n. 1850 In fatto e in diritto 1. Giovanna C. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Comune di Napoli (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu 1993/1996, la C.T.R. Campania rigettava l’appello del contribuente rilevando che anche l’immobile abusivamente realizzato e in attesa di condono deve essere assoggettato ad Ici e che nel caso di specie l’immobile risultava occupato ed utilizzato a fini abitativi. 2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del Regolamento del Comune di Napoli, dei principi in tema di adozione di atti amministrativi e degli art. 2 e 3 decreto legislativo 504/1992, la ricorrente rileva l’inesistenza giuridica dell’avviso e quindi la sua inefficacia perché non firmato dal dirigente ma dal funzionario responsabile. La censura è inammissibile per novità della questione, posto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la suddetta questione fosse stata già posta nel giudizio di merito né la ricorrente deduce in ricorso di averla già (ed eventualmente quando) proposta o censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su di essa. A tale proposito, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giuridica - che, come nella specie, implichi un accertamento di fatto - non risult...

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