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Agevolazione “prima casa”: ulteriori chiarimenti.-
Agevolazione “prima casa”: ulteriori chiarimenti.-


Ha suscitato un notevole interesse la sent. n. 100 dell’8 gennaio 2010, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che l’agevolazione cosiddetta “prima casa” spetti anche ai contribuenti già proprietari di un altro immobile nello stesso comune, se quest’ultimo è inidoneo, per dimensioni e caratteristiche, a sopperire alle esigenze abitative dell’acquirente e della sua famiglia.-
Il clamore suscitato dalla pronuncia è dovuto al fatto che la stessa costituisce un repentino
cambiamento dell’orientamento della stessa Suprema Corte, che, dal 1996 (anno di entrata in vigore dell’attuale formulazione normativa), ha sempre negato la possibilità di utilizzo dell’agevolazione “prima casa” da parte dei contribuenti già proprietari di altri immobili nello stesso comune.-
Prima di analizzare la sentenza, è opportuno inquadrare normativamente il contesto di riferimento dell’agevolazione in oggetto.-

Il quadro normativo dell’agevolazione.-
La prima disposizione che prevedeva delle agevolazioni per l’acquisto di immobili da parte di contribuenti che vi destinassero la propria abitazione e residenza era contenuta nella legge 168 del 22 aprile 1982. Da allora, però, l’agevolazione, che oggi viene comunemente definita “prima casa”, ha subito una notevole evoluzione, attraverso una tormentata storia di modifiche legislative susseguitesi nel tempo.-
La disciplina a oggi vigente è contenuta nel D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 3% per l’acquisto di abitazioni non di lusso, purché sussistano determinate condizioni.-
I benefici derivanti dall’agevolazione in oggetto non sono limitati all’imposta di registro ma si estendono anche all’IVA, relativamente alle operazioni imponibili aventi a oggetto la cessione degli immobili con le caratteristiche sopra indicate e purché sussistano le succitate condizioni. In tal caso, l’aliquota IVA è applicata nella misura ridotta del 4% (in luogo del 10% o 20%), come previsto dalla Tabella A – parte seconda, n. 21), allegata al D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972.-
L’agevolazione “prima casa”, infine, consente l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, attualmente pari a 168 euro ciascuna, in luogo della tassazione proporzionale al valore dell’immobile con aliquota rispettivamente del 2% e 1%, ai sensi del D.Lgs. 347 del 31 ottobre 1990.-
Alla luce di quanto sin qui esposto appare, pertanto, evidente che l’agevolazione sull’acquisto di un nuovo immobile spetti soltanto allorquando il contribuente non sia titolare della proprietà o di altri diritti reali su un precedente fabbricato situato nello stesso comune. Tale circostanza, come illustrato in
precedenza, deve, peraltro, essere dichiarata dall’acquirente nell’atto pubblico.-
La giurisprudenza, così come la dottrina e la prassi, sono sempre stati concordi nel ritenere che la possidenza di un altro immobile nello stesso comune precludesse al contribuente l’accesso all’agevolazione “prima casa”.-
Nell’ultima sentenza emessa dalla Suprema Corte sul tema, però, la decisione è andata in senso diametralmente opposto, creando, di fatto, un punto di rottura con quello che ormai si riteneva un orientamento consolidato.-

La sentenza n. 100/2010.-
Un contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso della maggior imposta di registro indebitamente versata, a seguito di mancato riconoscimento dei benefici “prima casa” in sede di atto pubblico di acquisto di un immobile destinato a sua abitazione.-
L’agevolazione era stata negata, poiché il contribuente risultava proprietario di altro immobile nello stesso comune. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso.-
Oppone gravame il contribuente ma il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado, stabilendo che il ricorrente non possedeva i requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, atteso che lo stesso risultava proprietario, nello stesso comune, di un altro immobile, ancorché di piccole dimensioni, tali – secondo il contribuente – da non essere sufficienti a garantire una idonea sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare.-
Proponeva, allora, ricorso per cassazione, il contribuente, con un unico motivo di ricorso.-

Ricorso per cassazione.-
Il contribuente:
– deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131 del 26.4.1986;
– formulava il seguente quesito di diritto: se «la locuzione casa di abitazione di cui all’art. 1, nota 2-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 131 del 26.4.1986, deve, in conformità al dettato costituzionale, essere interpretata in senso soggettivo e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente.-

In sostanza, il contribuente sosteneva che le vigenti disposizioni in materia di agevolazioni “prima casa”, che prevedevano appunto il requisito della non possidenza di “altra casa di abitazione” nello stesso comune non ostavano alla fruizione dell’agevolazione da parte del ricorrente, atteso che tale suo altro immobile non poteva costituire una “casa di abitazione”, stante l’inidoneità di esso (di dimensioni
pari a 22 mq) a sopperire alle esigenze abitative del suo intero nucleo familiare.-
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha condiviso la posizione del contribuente.-
Il ricorso è stato, così, dichiarato manifestamente fondato e accolto in Camera di Consiglio. L’Amministrazione finanziaria è stata, inoltre, condannata alla refusione delle spese di giudizio.-

Motivazione della sent. n. 100/2010.-
«Secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, comma 4, e nota 2-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131 del 26.4.1986 – nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione – si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, a una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia».-

Considerazioni conclusive.-
La pronuncia in commento, come già anticipato, non si pone tra quelle rientranti nel tradizionale orientamento della Suprema Corte, che ha sempre ritenuto, unitamente a dottrina e prassi, che il possesso di un altro immobile nello stesso comune pregiudichi la possibilità di avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.-
Analizzando le sentenze passate dei Supremi Giudici si rileva, però, che già nel loro pronunciamento n. 18128 del 7 agosto 2009, erano st...

... continua
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