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Sospensione della prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione: se la mancata registrazione o trascrizione di un contratto è da ritenersi occultamento doloso.-
Sospensione della prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione: se la mancata registrazione o trascrizione di un contratto è da ritenersi occultamento doloso.-


«In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di mediazione, aveva dichiarato prescritto il diritto alla provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso occultamento della conclusione del contratto e non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore)».

«La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in tema di mediazione, aveva fatto decorrere il termine di prescrizione del diritto alla provvigione da due scritture private non aventi data certa, stipulate tra le parti messe in contatto dal mediatore, ritenendole idonee a comprovare l'avvenuta conclusione dell'affare, ed affermando che incombeva al mediatore l'onere di eccepire e provare che la data indicata nel documento non corrispondeva alla realtà)».

 HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S03%20A2010%20N2030%20" Cassazione civile , sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2030



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele - Presidente - Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere - Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 11519/2004 proposto da: PARAM STUDIO DI RAMELLA IVO & C SNC, C.F. (OMISSIS), in persona del socio R.I. quale legale rappresentante della medesima con firma disgiunta, elettivamente domiciliata in Roma, presso Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentata e difesa ROBERTO ROLANDO e Dante BODO con studio in 13900 BIELLA, Via Repubblica n. 26, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro IMPRESA EDILE MERLIN SERGIO, in persona del legale rappresentante M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell'avvocato CELESTI Valerio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOCCACINO CARLO giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1511/2003 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Prima Civile, emessa il 31/102003, depositata il 25/11/2003 R.G.N. 557/03; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito l'Avvocato Valerio CELESTI; Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Antonietta ARESTIA confermate in Camera di consiglio dal P.M. Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

   
Fatto
Con atto notificato il 5 maggio 2004 la s.n.c. Studio Param, di Ivo Ramella & C. (d'ora in avanti, Pararti) ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 31 ottobre-25 novembre 2003 n. 1511 della Corte di appello di Torino che - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Biella - ha respinto la domanda di pagamento della somma di L. 17.000.000, proposta contro l'Impresa. Edile Sergio Merlin, a titolo di provvigioni maturate per avere svolto attività di mediazione immobiliare. Espone la ricorrente che, avendo ricevuto l'incarico dalla Merlin di reperire acquirenti per un immobiLe sito in (OMISSIS), aveva messo in contatto con la stessa due possibili acquirenti, accompagnandoli in luogo e svolgendo l'attività richiesta in questi casi. Successivamente, all'insaputa di essa Param, la Merlin aveva stipulato direttamente con gli stessi soggetti i contratti di compravendita del suddetto immobile, con due scritture private in data (OMISSIS). Proposta azione in giudizio contro il Merlin, con atto notificato il 24.11.1994, il convenuto ha opposto preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, per essere decorso oltre un anno dalla conclusione dei contratti; nel merito, l'insussistenza di ogni incarico di mediazione in favore della Para...

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