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Se è configurabile come mediazione il comportamento di colui che ha agito
Se è configurabile come mediazione il comportamento di colui che ha agito "come una sorta di uomo di fiducia dei proprietari, in virtù di una vecchia amicizia”

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 2 novembre 2010, n. 22291

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Presidente
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere
Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 11990-2008 proposto da:
FA. DO., BA. SI. FR., PR. MA. ED. (...), FA. CA., elettivamente domiciliati in RO., VIA PA. EM. (...), presso lo studio dell'avvocato GR. MA. Che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
PE. DI. (...), PE. OD. (...), BA. GI. (...), MO. LE. (...), elettivamente domiciliati in RO., CORSO TR. (...), presso lo studio dell'avvocato VE. RA., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SA. FI.;
SA. PL. (...), elettivamente domiciliato in RO., VIA CR. N. (...), presso lo studio dell'avvocato DO. GI., che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
sul ricorso 12170-2008 proposto da :
SA. PL. (...), elettivamente domiciliato in RO., VIA CR. (...), presso lo studio dell'avvocato DO. GI., che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
PE. DI. (...), MO. LE. (...), PE. OD. (...), BA. GI. (...), elettivamente domiciliati in RO., CORSO TR. (...), presso lo studio dell'avvocato VE. RA., che li rappresenta e difende unitamente all' avvocato SA. FI.;
-controricorrenti -
nonché contro
FA. CA., FA. DO., BA. SI. FR., PR. MA. ED.,
- intimati -
avverso la sentenza n. 4633/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2007;
udita la relazione dei-a causa svolta nella pubblica udienza del 24/0 6/2 010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
uditi gli Avvocati VE. Ra., DO. Gi.,
difensori dei rispettivi resistenti chiedono di riportarsi agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso previa manifesta infondatezza e inammissibilità di due ricorsi; condanna aggravata art. 385 4 °cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PI. Sa. citò davanti al Tribunale di Roma Di. Pe., Od. Pe. e rispettive loro mogli Le. Mo. e Gi. Ba., esponendo: che in esecuzione di incarico conferitogli dai convenuti, proprietari di un comprensorio in località Sant'An. a Ro., aveva evitato l'espropriazione per pubblica utilità del fondo e aveva stipulato numerosi contratti preliminari di vendita di singoli lotti, poi alienati ai promittenti acquirenti dai proprietari; che questi ultimi, tuttavia, avevano poi rifiutato la formalizzazione notarile di alcune vendite, pur avendo riscosso i relativi prezzi, e avevano negato sia dì aver rilasciato all'attore una procura scritta, sia di aver concordato come suo compenso il trasferimento di quattro lotti, oltre al 50% di quanto realizzato in più rispetto a lire 7.000.000 per ogni appezzamento venduto, con un minimo di lire 50.000.000; che la procura, la scrittura riguardante il corrispettivo convenuto e alcuni contratti preliminari erano scomparsi in occasione di un suo incontro con i Pe. nell'ufficio di uno di loro. Chiese pertanto che, previa ricostruzione di tali documenti, gli fossero trasferiti in proprietà i lotti promessigli e che i convenuti fossero condannati al pagamento dell'ulteriore compenso pattuito, da determinare nel minimo in lire 50.000.000, con rivalutazione e interessi anche anatocistici, nonché al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, sempre con rivalutazione e interessi anche anatocistici.
Successivamente Ca. Fa., Si. Fr. Ba., Do. Fa. e Ma. Ed. Pr. citarono davanti allo stesso Tribunale di Roma Di. Pe. e Pl. Sa., esponendo che ognuno di loro attori aveva concluso con il secondo convenuto, il quale aveva agito in nome del primo, un contratto preliminare di vendita per un lotto del terreno suddetto, ma che Di. Pe. aveva negato di aver dato alcun mandato a Pl. Sa. e di aver ricevuto somme come caparra. Chiesero pertanto la condanna di Di. Pe. alla restituzione del doppio di tali importi, ove fosse risultato che era stato validamente rappresentato da Pl. Sa., o altrimenti la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, in misura pari all'ammontare delle caparre versate.
I due giudizi, in ognuno dei quali si erano costituiti i rispettivi convenuti contestando la fondatezza degli assunti degli attori, furono riuniti.
All'esito dell'istruzione, con sentenza dell' 11 luglio 2003 il Tribunale condannò in solido Di. Pe., Od. Pe., Le. Mo. e Gi. Ba. a pagare a Pl. Sa. 25.882, 00 euro oltre agli interessi; condannò in solido Di. Pe., Od.Pe., Le. Mo., Gi. Ba. e Pl. Sa. a pagare 20.660,00 euro oltre agli interessi a Ca. Fa., 20.6660,00 euro oltre agli interessi a Si. Ba., 18.592,44 euro oltre agli interessi a Do. Fa. e 18.592,44 euro oltre agli interessi a Ma. Ed. Pr., respinse tutte le altre domande proposte dalle parti.
Impugnata in via principale da Di. Pe., Od.,Pe., Le. Mo. e Gi. Ba., in via incidentale da Pl. Sa., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza dell'8 novembre 2007 ha dichiarato nulla la condanna di Od. Pe., Le. Mo. e Gi. Ba. al pagamento di somme in favore di Ca. Fa., Si. Ba., Do. Fa. e Ma. Ed. Pr.; ha respinto tutte le domande proposte da Pl. Sa.; lo ha condannato a pagare 10.329, 13 euro oltre agli interessi a Ca. Fa. , 10.329, 13 euro oltre agli interessi a Si. Ba., 9.296, 22 euro oltre agii interessi a Do. Fa. e 9.296, 22 euro oltre agli interessi a Ma. Ed. Pr..
Contro questa sentenza sono stati proposti i ricorsi per cassazione indicati in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.
Le eccezioni di inammissibilità, sollevate pregiudizialmente dai resistenti Di. Pe., Od. Pe., Le. Mo. e Gi. Ba. vanno disattese, poiché i ricorsi risultano sostanzialmente rispettosi delle prescrizioni dell'art. 366 bis c.p.c: i quesiti di diritto rivolti a questa Corte sono formulati in maniera sufficientemente puntuale e perspicua, mentre i fatti in relazione ai quali la motivazione si assume inadeguata sono indicati con chiarezza e precisione; né la norma citata può reputarsi violata, per essere state sollevate in ogni motivo questioni molteplici, sia di diritto sia di fatto, poiché tutte sono intrinsecamente connesse e poste distintamente, in correlazione con i vari aspetti dei vizi den...

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