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Mediazione atipica e determinazione del concetto di conclusione dell’affare.-
Mediazione atipica e determinazione del concetto di conclusione dell’affare
 
 
La mediazione può assumere il contenuto di un contratto, c.d. mediazione atipica, il cui contenuto è affidato alla libera volontà delle parti, le quali possono determinare il concetto, altrimenti incerto nella sua accezione, di conclusione dell'affare che legittima il diritto del mediatore ad ottenere la provvigione, concetto che può essere ricondotto alla semplice accettazione della proposta raccolta dal mediatore, essendo una clausola siffatta perfettamente valida. L'accettazione della proposta di acquisto raccolta da un mediatore che non preveda la stipula di un successivo contratto preliminare, ma direttamente il rogito, è idonea a costituire tra le parti un vincolo contrattuale riconducibile all'affare idoneo a far sorgere il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Tribunale di Roma, sent. 552/2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. decima


In persona del Giudice Dr. Vincenzo Vitalone ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 27490/2008
TRA
R. M.
Rappresentato e difeso dall’avv. C. E. T. ed elett. te domiciliato in Roma via omissis
ATTORE
E
G. P. S.p.A.
Rappresentata e difesa dall’avv. F. M. ed elett. te domiciliata in Roma alla via omissis
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All’udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata R. M. ha proposto opposizione al d.i. n. 1363/2007 emesso dal Tribunale di Roma a favore della G. P. S.p.A. per l importo di ¬ 6.240,00 oltre accessori a titolo di provvigione maturata e non pagata per attività di intermediazione immobiliare.
L opponente ha eccepito l’inesistenza della prova scritta idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo e comunque ha contestato, nel merito, la conclusione dell’affare, unica circostanza che avrebbe legittimato la mediatrice ad ottenere la provvigione.
Sulla scorta delle difese della società convenuta e della documentazione prodotta da entrambe le parti deve valutarsi come l’opposizione sia infondata.
La prova scritta del credito è, nel caso in esame, il riconoscimento di esso da parte del debitore che con atto da lui sottoscritto ha riconosciuto dovuta la provvigione al momento della comunicazione da parte dell’agenzia dell’accettazione da parte del futuro venditore della proposta di acquisto stilata dal proponente medesimo.
La mediazione può assumere il contenuto di un contratto (cosiddetta mediazione) il cui contenuto è evidentemente affidato alla libera volontà delle parti. In particolare sono le stesse che, con riferimento ai rispettivi interessi, determinano il concetto, altrimenti incerto nella sua accezione, di conclusione dell’affare che legittima il diritto del mediatore ad ottenere la provvigione. Nella fattispecie le parti hanno ritenuto che alla sola accettazione da parte del futuro venditore costituisse motivo per riconoscere al mediatore il proprio compenso e non vi è motivo di ritenere tale valutazione inficiata di qualche invalidità.
Del tutto infondata è l’ulteriore richiesta dell’attore di ottenere una riduzione della provvigione da parte del Tribunale non rinvenendosi nella specifica materia alcun principio che la legittimi.
Nel caso in esame peraltro le parti del futuro atto di trasferimento non avevano previsto la stipula del contratto preliminare così da potersi intendere che l’accettazione della proposta con la contestuale fissazione della data per il rogito fosse idonea a costituire un vincolo contrattuale. Che poi le parti abbiano deciso di non dar corso al trasferimento è circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento del diritto del mediatore alla provvigione.
Dal rigetto dell’opposizione discende la soccombenza nelle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 27490/2...

... continua
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