Loading…
QUESITO N. 369: Se il diritto di sciorinare il bucato è qualificabile quale diritto personale o diritto reale. Se la morte del soggetto a favore del quale tale diritto è stato costituito estingue il diritto o se lo stesso è trasmissibile per successione
Quesito n. 369: Se il diritto di sciorinare il bucato è qualificabile quale diritto personale o diritto reale. Se la morte del soggetto a favore del quale tale diritto è stato costituito estingue il diritto o se lo stesso è trasmissibile per successione a titolo particolare.

Il diritto d’uso è il diritto reale su cosa altrui che attribuisce al titolare (usuario) la facoltà di servirsi del bene e, se esso è fruttifero, di raccogliere i frutti, per il soddisfacimento dei suoi bisogni e di quelli della sua famiglia (art. 1021 c.c.). Quest’ultimo ha in comune con il diritto di usufrutto l’attribuzione al titolare de potere di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare in conformità della sua destinazione ( Cass. civile, sent. 13 settembre 1963, n. 2502;  HYPERLINK "extlnk://prod-id=JD%26op-id=5%26Action=ExecuteQuery%26ID_HEADER=908503%26" Cassazione civile, sez. II, 26/02/2008, n. 5034), ma se ne differenzia in quanto la facoltà di godimento, nel diritto d’uso, non può andare oltre quanto necessario al fabbisogno del titolare e della sua famiglia. Nel concetto di famiglia sono compresi i coniugi ed i figli, di sangue e adottivi, naturali e riconosciuti e gli affiliati, nonché le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare servizio a lui ad alla sua famiglia. Il diritto d’uso ha carattere strettamente personale e, pertanto, non è cedibile e non può essere dato in locazione (art. 1024 c.c.) (Alpa e Garofoli, Manuale di diritto civile, Nel Diritto editore 1999).
Il diritto d’uso non può avere carattere di perpetuità e può costituirsi per testamento, per contratto o per usucapione: pertanto esso si differenzia dall’usufrutto in quanto diversamente da quanto accade in quest’ultimo, l'usuario deve godere del bene concessogli in modo diretto, non potendo cederlo o darlo in locazione. Anche la giurisprudenza di legittimità conferma l’indirizzo della dottrina citata: “Ai sensi dell'art. 1020 c.c. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso, ex art. 1024 c.c., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti”  HYPERLINK "extlnk://prod-id=JD%26op-id=5%26Action=ExecuteQuery%26ID_HEADER=699689%26" Cassazione civile, sez. II, 02/03/2006, n. 4599 .
Le servitù vengono invece qualificate dal Codice civile con una definizione che ricalca l’impostazione tradizionale di origine romanistica, ovvero come un “peso” imposto ad un fondo cosiddetto servente, per l’utilità di un altro fondo , cosiddetto dominante, ciò in virtù di un titolo negoziale, giudiziale o amministrativo. È un diritto reale di godimento che spetta ad un soggetto in quanto proprietario del fondo e che consiste nel diritto di poter realizzare un’attività tramite il fondo vicino o di proibire alcunché al proprietario di quel fondo, che subisce, pertanto, una compressione delle sue facoltà di godimento. Già da questa prima definizione emerge quella che è la caratteristica fondamentale della servitù ovvero la “predialità”, intesa come inerenza ai fondi, dovendosi trattare di un rapporto che lega i due beni e non i soggetti che ne sono proprietari. Eventuali diritti incidenti sul godimento del fondo, ma concessi ad una determinata persona, non rientrano dell’ambito della servitù, ma costituiscono semplici obbligazioni personali, pertanto non trasmissibili al successivo proprietario del fondo con la vendita del bene (Alpa e Garofoli, Manuale di diritto civile, Nel Diritto editore 1999).
Diversamente, la giurisprudenza di merito ritiene che “La costituzione di servitù apparente di sciorinamento di panni, rientra nel novero dei diritti reali, il cui esercizio, per la sua particolare natura, non è suscettibile di essere limitato o regolamentato a priori, trattandosi di una tipica servitù discontinua, in quanto, la necessità di sciorinare i panni, non solo si pone quotidianamente, ed è ordinariamente collegata alle esigenze domestiche, che, possono essere le più diverse (dipendendo dal numero dei componenti della famiglia, dalle loro abitudini di vita, dal tipo di attività lavorativa svolta ecc.), ma dipende anche ed in gran parte ...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione