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Se i coeredi possono cedere ciascuno, indipendentemente dall’altro, la propria quota del bene senza dover riservare la prelazione all’occupante (il quale è, a sua volta, comproprietario).-
Se i coeredi possono cedere ciascuno, indipendentemente dall’altro, la propria quota del bene senza dover riservare la prelazione all’occupante (il quale è, a sua volta, comproprietario)

D: Tizio possiede un immobile commerciale adibito a bar il quale è di proprietà per 7/18 di un erede e per 1/18 + 1/18 di altri due, mentre la restante metà è dell’occupante esercente l’attività (questa gli è stata venduta da un terzo, che poi è familiare, ma che l’aveva acquistato a sua volta dal padre proprietario).-
Tale bene è indiviso, pertanto il titolare dell’attività corrisponde l’affitto per la metà che non gli appartiene, anche se vorrebbe acquistarla ma a prezzo stracciato.-
La domanda che pone Tizio è la seguente: esiste la possibilità per i coeredi di cedere ciascuno indipendentemente dall’altro la propria quota del bene senza dover riservare prelazione all’occupante?
È praticabile un atto di donazione di quota? Eventualmente verso i propri figli in maniera tale da garantire loro un’eventuale fonte di reddito determinata dalla locazione?


R: Nella fattispecie di un immobile commerciale la cui proprietà spetta in parte a colui che vi esercita la propria attività commerciale mediante un contratto di affitto ed in parte a più coeredi che ne percepiscono il canone, si ravviserebbe una duplice prelazione qualora uno dei coeredi decidesse di alienare la propria quota e precisamente:
a) La prelazione che spetta agli ALTRI COEREDI ai sensi dell’art. 732 C.c.: “Il coerede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione”.-
Essendo questa una prelazione di tipo legale e non convenzionale (prevista, quindi, espressamente dalla legge e non dalla mera volontà delle parti) si ritiene abbia un effetto reale, cioè la sua violazione comporta la possibilità da parte del coerede, al quale non sia stato notificato un eventuale atto di alienazione, di recuperare il bene stesso direttamente dall’acquirente (cosiddetto “RETRATTO SUCCE...

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