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Vendita immobiliare:il preliminare serve ad interpretare il definitivoe non perde l'efficacia se non integralmente riprodotto.
 HYPERLINK "http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_346_2011_Avvocati_Lecce_vendita_immobiliare_contratto_preliminare_definitivo_interpretazione_efficacia_integrale_riproduzione_Valentino_Aventaggiato.html" Vendita immobiliare:  HYPERLINK "http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_346_2011_Avvocati_Lecce_vendita_immobiliare_contratto_preliminare_definitivo_interpretazione_efficacia_integrale_riproduzione_Valentino_Aventaggiato.html" il preliminare serve ad interpretare il definitivo  HYPERLINK "http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_346_2011_Avvocati_Lecce_vendita_immobiliare_contratto_preliminare_definitivo_interpretazione_efficacia_integrale_riproduzione_Valentino_Aventaggiato.html" e non perde l'efficacia se non integralmente riprodotto  Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 346 del 10/1/2011
In ambito di compravendita immobiliare, risulta di notevole importanza pratica l’inquadramento del tema relativo al rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo. Come è noto, prima di stipulare il contratto di compravendita immobiliare per atto pubblico, ovvero dinanzi al notaio, i contraenti stipulano solitamente un contratto preliminare, redatto in forma scritta e debitamente registrato ai fini fiscali. Dalle autorevoli parole della Cassazione risulta pacifico che la funzione precipua del contratto preliminare è quella di “impegnare i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di un successivo contratto definitivo, e la prestazione essenziale che ne forma oggetto è costituita da quel particolare facere, consistente nella stipulazione anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli elementi prederminati in sede di compromesso”. (Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 29 marzo 2006 n. 7273).
Se è fuori di dubbio il ruolo servente del contratto preliminare rispetto a quello definitivo, è invece controversa l’ipotesi in cui il contratto definitivo non riporti integralmente le disposizioni previste nel preliminare né tantomeno le deroghi espressamente, generando così una differenza tra quanto disposto nel contratto definitivo e quanto nel preliminare: in questi casi, come vedremo, il preliminare è uno strumento utile per interpretare correttamente le volontà delle parti nel contratto definitivo. Ne è un tipico esempio il caso in esame, in cui si è registrata proprio una “ambigua” discrepanza tra l’oggetto del preliminare e quello del contratto definitivo: nel contratto preliminare il venditore, oltre a vendere l’appartamento sito in condominio, aveva assunto l’obbligo di cedere in esclusiva proprietà all’acquirente un porticato ed un posto auto, salvo poi non menzionarli nel contratto definitivo. A tal proposito, il venditore citato in giudizio si era difeso sottolineando che la disposizione era stata sostituita con una clausola contraria, secondo cui “con l'appartamento vengono vendute pro quota le parti condominiali dell'edificio come per legge” e come tali dovevano essere considerati anche il porticato ed il posto auto. Gli attori...

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