Loading…
Certificazione energetica: agenti immobiliari nel labirinto degli annunci senza ipe. Chiarimenti, eccezioni e sanzioni .
Agenti immobiliari nel labirinto dell'annuncio senza Ipe
Cresce il rischio d'attività per gli agenti immobiliari, tra nuovi obblighi e dubbi interpretativi. È la norma che impone di riportare nell'annuncio commerciale le informazioni sulla prestazione energetica dell'edificio che ancora oggi, a cinque mesi circa dall'entrata in vigore, fatica a decollare: solo il 33% degli annunci di vendita pubblicati da agenzie indipendenti su Immobiliare.it sono completi,  HYPERLINK "http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf" \t "_blank" come disposto dal Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011
Per far ripartire il mercato stagnante delle compravendite sono in tanti a sperare che la classe energetica possa innescare una nuova domanda, quella in cerca dell'upgrading abitativo, e tradursi in leva per il mercato. L'obbligo di riportarla sugli annunci ha l'obiettivo di far scegliere consapevolmente la casa ai futuri acquirenti. Riguarda tutte le inserzioni: su carta, cartelli stradali, online oppure in radio. In realtà la norma nazionale impone di indicare l'indice di prestazione energetica (Ipe) dell'edificio o della singola unità oggetto di compravendita. Va da sè che, per conoscerlo, è necessario far redigere da un tecnico accreditato, incaricato dal proprietario, l'attestato di certificazione energetica (Ace) che assegna la classe (da A a G) e poi riportare nell'annuncio i dati contenuti nel documento finale, tra cui l'Ipe appunto.
La normativa nazionale In particolare l'art 13, comma 2-quater dice: «Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica». Innanzitutto il riferimento esplicito agli «annunci di vendita», collegato ai «trasferimenti a titolo oneroso», coinvolge a pieno titolo nell'applicazione dell'obbligo anche eventuali proposte di permuta o le compravendite di quote in multiproprietà.
Sebbene sia più conosciuto il parametro della classe energetica, l'obbligo riguarda invece l'indice che «esprime direttamente il fabbisogno (e quindi i consumi) energetici dell'immobile: l'Ipe riporta il consumo di energia primaria (quindi per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, esclusa la climatizzazione estiva e l'illuminazione) «per unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/mq anno o KWh/mc anno».
Sulla base del valore dell'Ipe, il legislatore ha definito la classificazione di merito degli edifici: la classe A consuma meno di 29 KWh/mq all'anno; la B dai 58 ai 29 KWh/mq; e così via fino alla classe G che consuma più di 175 KWh/mq.
Non vale l'autodichiarazione L'Ace, che contiene l'Ipe, deve essere redatto da un professionista abilitato iscritto al proprio Ordine, (architetto, ingegnere, geometra e perito sono le quattro figure professionali che hanno competenze riconosciute nella progettazione termotecnica). Nonostante ai fini della compravendita per la classe G si possa fare un'autodichiarazione, facendo riferimento alla «qualità scadente dell'edificio», il proprietario non se ne può mai avvalere nella pubblicazion...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione