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La casa mi va stretta... la provvigione non ti spetta! Sentenza Tribunale di Roma sez. X n. 20375
LA CASA MI VA STRETTA... LA PROVVIGIONE NON TI SPETTA.
La sentenza del Tribunale di Roma sez. X n. 20375, depositata lo scorso 26 ottobre, muta l’orientamento proprio (trib. Roma sez. X. n. 17692/11) e della giurisprudenza costante sul diritto alla provvigione anche in caso di mediazione atipica: sinora al mediatore spettava un compenso per il solo fatto di aver messo in contatto le parti, anche se il bene era difforme da
quello reclamizzato o, all’atto della stipula, i contraenti variavano le condizioni del contratto standard. All’acquirente, però, non spetta alcun rimborso, nemmeno per la lite temeraria. Il caso. Un’anziana donna si rivolgeva ad una nota agenzia immobiliare per l’acquisto di un immobile a Roma e suo tramite formulava <>, impegnandosi a corrispondere una somma a titolo di provvigione alla sua accettazione da parte del venditore. Una volta concretizzatasi questa condizione, però, la donna non saldava il dovuto, sostenendo che il preliminare non era valido poichè il bene era difforme da quello proposto. Infatti il venditore aveva mostrato una planimetria dell’appartamento e della soffitta che era risultata essere di dimensioni più ridotte. Non aveva consegnato le chiavi sì che l’acquirente non aveva potuto visitarlo prima dell’accettazione, scoprendo l’inganno solo allora. Si opponeva, perciò, al decreto ingiuntivo della mediatrice, chiedeva un risarcimento danni e la condanna per liti temeraria.
L’agente chiamava in causa, in manleva, le proprie assicurazioni. Il giudice accoglieva la sua richiesta, ma negava i danni e, quindi, veniva meno la garanzia con compensazione delle spese tra l’agente e gli intervenuti.
Quando spetta la provvigione? Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità divergono. Qualche anno fa quando è prevalso l’orientamento, sino allora minoritario, secondo cui il mediatore, regolarmente iscritto all’albo, ha diritto a richiederla anche solo per aver messo in contatto le parti, indipendentemente se queste concludano o meno l’affare (Cass. civ. sez. III n. 10205/11). Infatti il contratto di mediazione non obbliga le parti a concluderlo, è sufficiente che si incontrino per l’opera prestata dall’agente (Trib. BA sez. II civ. n. 2757/09). È dovuta anche nel caso in cui il contratto, firmato quando l’incarico era già scaduto, sia risolto oppure sia stato concluso dopo la scadenza del mandato (Cass. civ. sez. III n. 5348/09 e Trib. BA sez. II n. 1998/09). Si ricordi che l’altra tesi, ormai desueta, invece, imponeva la conclusione dell’affare come condizione essenziale per percepirla (Trib. BA sez. II n. 1818/09) e, in alcuni casi, essa di per sé non era sufficiente a rivendicare tale diritto (Cass. sez. trib. n. 9539/11): si deve dimostrare l’attività svolta dall’intermediario e che la stessa ha portato alla stipula dell’accordo (cfrNiente provvigione per il mediatore che non si qualifica ...

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