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QUESITO N. 479: Case vacanze e mediazione. Comunicazione P.S. e Tassa di soggiorno. Disciplina e modalità operative.
Quesito:  n. 479:
- che cosa si intende per gestione di casa vacanza? la semplice locazione che fa anche il singolo proprietario di un immobile, o un mediatore per suo conto, oppure l’offerta di un soggiorno in appartamento o villa compreso di biancheria, pulizie ed altri servizi?
- il mediatore che loca appartamenti e ville (per periodi settimanali inferiori ai 30gg) in nome e per conto dei privati è tenuto alla comunicazione dei dati degli alloggiati alla p.s.?
- nel caso in cui il mediatore si limiti solo alla messa in relazione (locatore e conduttore), mentre il relativo contratto venga direttamente stipulato dalle parti, ha comunque l’obbligo della comunicazione alla p.s.?
- tassa di soggiorno, e case per le vacanze: se l’agenzia di mediazione è tenuta a riscuotere tale tassa dai propri clienti

 
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L’affitto di un appartamento è una soluzione molto richiesta per le vacanze, in quanto consente di mantenere inalterate tutte le comodità e gli orari della vita a casa propria. Una casa in una località turistica può essere affittata per un periodo determinato oppure per tutta la durata dell’anno, per essere usata nei week end e indistintamente per le vacanze sia estive che invernali. Il  HYPERLINK "http://casa.excite.it/contratto-turistico-di-locazione-quando-serve-e-come-stipularlo-N110906.html" contratto d’affitto è obbligatorio, ma purtroppo viene fatto raramente trattandosi spesso rapporti tra privati. E' consigliabile avere sempre scritte le condizioni concordate (prezzo, caparra, utenze, pulizie, caratteristiche dell'appartamento, durata del soggiorno). Il contratto d’affitto per la durata di qualche settimana o mese è detto contratto turistico di locazione. I  HYPERLINK "http://1844633.r.msn.com/?ld=4vGGbBO8ZpKmtsTcUc8G7IfzIHvdPwpvrUUg5-Z9dY_EVzsn3xBTvVmJGHLBcTCHEVTwnECDtc2i1gH4qLEYWlh36sAy7fZqCp3lZqqWG3ILPWNticfK_F69f5PK1J-I_dAawbgA1dzSmFotlTh5e8Xn7f33s6zvx6OfbZA6lRATdkpbE_oifsp2rZr4OTylrllcOkEs92j-aBDvQmgoRfHtzSdrDogU8_CuvESU6Ii3irS5gL28Lwbsn1AiB9_Tpmg8RCTsfMMEGUy87obn-K1vNSCG0QJmNzPWK5XENFnE7_1RxuGoFWuNQrgbisDDQg8CZAaUBvUVCE" \t "_blank" contratti che hanno durata maggiore di trenta giorni sono detti contratti transitori.
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Per quanto concerne le casa vacanze e la normativa fiscale bisogna sapere che se ad affittare l'immobile è una persona fisica non è necessario aprire la Partita Iva. Diverso è il discorso se si offrono servizi tipici dell'albergo come pulizie, cambi biancheria e pasti. Le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità turistiche case vacanze esulano dalla disciplina della legge n. 431 del 1998, ma sono regolate solo dalle norme del codice civile.
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I contratti stagionali, in particolar modo per case vacanza o per appartamenti in località turistiche, stanno prendendo sempre più piede, anche perché la forte domanda di alloggi ad uso vacanziero, ha messo in evidenza il grave problema delle locazioni stagionali in nero. In questi ultimi tempi, infatti, si è assistito ad una sempre maggiore richiesta di alloggi in disponibilità stagionale, facendo registrare l’aumento dell’utilizzo dei contratti turistici di locazione, ormai sempre più impiegati, al fine di vedere regolamentata una trattativa privata, spesso poco tutelata e controllata.
Il contratto turistico di locazione salvaguarda e tutela il proprietario di un immobile e, l’affittuario, da eventuali truffe, contenziosi legali e spiacevoli inconvenienti che si potrebbero verificare nel corso dell’utilizzo del bene. Questa, è la ratio con la quale il legislatore ha introdotto l’impiego di un contratto a tutela di quanti, anche per brevi periodi, decidano di porre in affitto la propria casa o, prendere in affitto, un appartamento per trascorrere le proprie vacanze. Ultimamente, infatti, è stato riscontrato un forte aumento delle stipule contrattuali, causa anche il desiderio di sentirsi maggiormente tutelati in caso di eventuali inadempienze o spiacevoli sorprese, imputabili sia agli affittuari che ai proprietari stessi dell’immobile dato in locazione. Indubbiamente la diffidenza, propria dei nostri giorni, ha invogliato a ricorrere sempre più al contratto turistico di locazione, in luogo del più conosciuto contratto transitorio, nelle condizioni e circostanze in cui questo sia fattibile.
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Contratto turistico di locazione e contratto transitorio a confronto. Il contratto turistico di locazione prevede la stipula tra le parti, nel solo caso in cui la locazione avvenga per un periodo superiore ai trenta giorni. In caso contrario, la legge non prevede alcuna azione di registro e nessun obbligo a carico del proprietario e dell’affittuario. Il contratto transitorio, invece, prevede obbligatoriamente la stipula e la registrazione, poiché, per la natura propria di questo tipo di contratto, viene stipulato in vista di una locazione, per un periodo sì definito, ma sicuramente lungo. In generale, nel caso si intenda ricorrere al contratto di locazione turistica, anche nell’ipotesi in cui non sussistano i trenta giorni, sarebbe buona norma, onde evitare spiacevoli inconvenienti, sottoscrivere ugualmente un accordo, di natura informale, ma di fatto cautelativo. Il contratto turistico di locazione, rientrando a pieno titolo tra le varie tipologie di contratti di locazione, è disciplinato e, regolamentato, dal Codice Civile, dagli articoli 1571 e seguenti. In questi articoli sono indicati i doveri del proprietario e dell’affittuario, incondizionatamente. Come per tutti i contratti, anche per il contratto turistico di locazione, andranno indicati per prima cosa i dati personali del proprietario dell’immobile da locare e del locatario. Andrà poi individuato il bene, specificandone l’indirizzo e i dati catastali, indicando la presenza, o meno, di un ascensore, di un posto auto, l’utilizzo di parti comuni come, ad esempio, di una piscina condominiale e via dicendo. Inoltre, andranno specificate le consist...

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