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QUESITO N. 500: Ipotesi di vendita di immobile locato e il conduttore abbia subito un pignoramento presso terzi del proprio debito per il canone in confronto al locatore. Sorte del pignoramento all’ atto di cessione dell’immobile e estinzione del debito
QUESITO: IL CONDUTTORE CHE ABBIA SUBITO UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEL PROPRIO DEBITO PER IL CANONE IN CONFRONTO AL LOCATORE, DEVE ASTENERSI DAL CONTINUARE A PAGARE IL CANONE FINO A QUANDO LA SOMMA DEL PIGNORAMENTO NON SI È ESTINTA, ANCHE NELL’IPOTESI CHE L’IMMOBILE SIA VENDUTO A TERZI?

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Nell’espropriazione presso terzi il creditore procedente agisce iure proprio e non in via di surroga, esercitando l’azione esecutiva consacrata dal titolo esistente nei confronti dell’esecutato; solo quest’ultimo è il soggetto passivo dell’esecuzione, mentre il terzo subisce unicamente un’efficacia riflessa del titolo, in virtù del sua posizione di debitor debitoris o di detentore di mobili di proprietà dell’esecutato.
Pertanto a seguito della cessione dell’immobile viene meno la posizione di debitor debitoris del conduttore nei confronti del precedente locatore (esecutato), e in parallelo nei confronti del creditore procedente, conseguentemente anche il pignoramento subisce un arresto dovuto al fatto che il terzo (conduttore) non è più debitore dell’esecutato stesso.
In questo caso il conduttore pertanto dovrà opporsi all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando il diritto del creditore a procedere al pignoramento, essendo divenuta inefficace, l'assegnazione dei canoni al creditore, a seguito dell'alienazione, dal debitore esecutato ad un terzo, dell'immobile locato. (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/05/1979, n. 2871).
Per tale motivo il conduttore è tenuto a pagare il relativo canone di locazione al nuovo locatore.
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L’espropriazione presso terzi si concreta in un atto predisposto dal creditore e sottoscritto dall'ufficiale giudiziario il quale provvede alla sua notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. personalmente al debitore e al terzo.
L' atto in questione dovrà contenere, ex art. 543, comma 2, cod. proc. civ.:
1) l'indicazione del creditore e del credito per il quale si procede;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo all'esecutato e l' intimazione, rivolta al terzo, di non disporne senza ordine del giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale (luogo di residenza del terzo).
Il contenuto dell'atto di citazione a comparire all'udienza ex art. 547 c.p.c. varia a seconda del caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto crediti derivanti da rapporti da lavoro (somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario, o altre indennità) ovvero da altro rapporto.
Solo per i primi, infatti, la citazione si accompagna alla formulazione obbligatoria dell'invito rivolto al terzo a comparire all'udienza all'uopo indicata al fine di rendere la dichiarazione di debito, mentre in tutti gli altri casi la citazione dovrà contenere l'invito, sempre rivolto al terzo, di comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo di lettera raccomandata.

L’articolo 546 comma 1, cod. proc. civ. prevede che dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Secondo la dottrina il terzo proprio perché divenuto custode di quanto egli deve, da una parte è legittimato senza cadere in mora ad astenersi da un comportamento al...

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