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APE E PRELIMINARE DI VENDITA.
APE E PRELIMINARE DI VENDITA
Il D.L. 63/2013 stabilisce che il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica (APE) all'avvio delle trattative per la vendita.
Il D.L. 63/2013, convertito poi nella Legge 3 agosto 2013 n.90, ha apportato notevoli cambiamenti relativamente alle trattative divendita di immobili e di conseguenza anche al preliminare, in particolare per quanto concerne l’obbligo di dotazione e consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Ricordo a tal proposito che il medesimo decreto introduce l’APE in luogo dell’ACE(Attestato di Certificazione Energetica). L’APE è un documento che sostanzialmente non varia rispetto al precedente ACE e che, in parole semplici, fornisce sempre le medesime indicazioni sui consumi energetici dell’immobile. Normativa su APE e preliminare prima del D.L. 63/2013
In precedenza al D.L. 63/2013, in occasione del trasferimento a titolo oneroso di un immobile era fatto obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica entro il momento della stipula dell’atto traslativo (al momento del rogito finale quindi e non obbligatoriamente prima), a cui l’attestato andava e va tuttora allegato. Qualora l’offerta di vendita venisse riportata su annunci commerciali, l’obbligo subentrava precedentemente alla stipula dell’atto, poiché all’interno dell’annuncio stesso si doveva già fornire la classe energetica dell’immobile e il relativo indice di prestazione energetica invernale. Quest’ultimo obbligo valeva (e vale) per qualsiasi mezzo di diffusione dell’annuncio: giornali, internet, annunci presso agenzie immobiliari, radio, televisione, ecc.
Cambiamenti introdotti dal D.L. 63/2013
Con il D.L. 63/2013 è comparsa un’importante novità. Cito il decreto: il proprietario deve rendere disponibile l'Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
Da queste poche righe si deducono molte informazioni importanti. Innanzitutto si parla di rendere disponibile l’APE sin dall’inizio delle trattative. Ciò significa che l’APE deve essere disponibile molto prima della stipula del preliminare o molto prima della stipula dell’atto traslativo nel caso in cui le parti intendano rinunciare alla fase del contratto preliminare.
In secondo luogo si parla di rendere prima disponibile e poi di consegnare l’APE. Ne consegue che l’obbligo di consegna non è immediato, lo è invece l’azione di mettere a disposizione il documento permettendo quindi all’acquirente di conoscere le informazioni in esso p...

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