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QUESITO N. 526: Se è possibile rinunciare a proporre atto di opposizione alla donazione e rinunciare a esperire l’azione di restituzione, quando il donante sia ancora in vita?
Quesito n. 526: è possibile rinunciare a proporre atto di opposizione alla donazione? Inoltre è possibile rinunciare a esperire l’azione di restituzione, quando il donante sia ancora in vita?
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RISPOSTA
La legge di conversione del decreto legge 35/2005, ha introdotto un nuovo comma nell’articolo 563 del codice civile, il quale, a sua volta, dà ingresso nel nostro ordinamento all’inedita figura dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Per quanto riguarda, la possibilità, che l’atto di opposizione alla donazione sia o meno rinunciabile, è la stessa legge citata, a prevedere che si tratta di un atto rinunciabile. Infatti, quando si parla di rinuncia all’atto di opposizione, si può, trattare: a) del caso della rinuncia a proporre l’atto di opposizione, oppure b) del caso della rinuncia a (o meglio revoca di) un atto di opposizione già perfezionato.
La rinuncia alla opposizione, ha come conseguenza, quella di impedire l’effetto che per legge dalla opposizione stessa promana, e cioè la sospensione dei termini di cui al primo comma dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile; pertanto, in caso di rinuncia alla opposizione, quei termini scorrono liberamente non subendo alcun effetto sospensivo.
Di conseguenza: a) se la rinuncia alla opposizione si concreti in una rinuncia preventiva a proporre l’atto di opposizione, con la rinuncia stessa il rinunciante elimina definitivamente dalla propria sfera giuridica il potere di sospendere i termini di cui al primo comma dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile, i quali quindi decorrono normalmente dal loro dies a quo senza subire dilazioni;
b) se la rinuncia alla opposizione si concreti invece in una rinuncia successiva alla opposizione già proposta (e, quindi, revocandola), con tale attività il rinunciante dismette quella posizione di vantaggio (la sospensione dei termini) che egli si era procurato con la formazione dell’atto di opposizione.
La rinuncia, si ha per perfezionata qualsiasi sia la forma in cui essa venga dichiarata; quanto al momento di produzione degli effetti della rinuncia (e cioè, nel caso della rinuncia preventiva, l’impedimento a formulare l’atto di opposizione, e, nel caso della rinuncia successiva, la rinuncia alla sospensione dei termini nel frattempo verificatasi) la stessa, produrrà effetti per il solo fatto del suo compimento.

Per quanto riguarda, l’azione di restituzione, autorevole dottrina rileva, la differenza dell’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario rispetto all’azione di riduzione, ritenendo che la rinuncia all’azione di restituzione non contrasterebbe con il divieto dei patti successori di cui all’art. 557 c.c. .
A giudizio di quest’orientamento dottrinale, non esiste un diritto assoluto del legittimario a soddisfarsi su quei beni oggetto della disposizione ridotta, come risulta dal fatto che la quota di legittima può essere soddisfatta, per espressa disposizione di legge, da valori corrispondenti a tali beni nel caso di escussione fruttuosa del patrimonio del donante o di esercizio della facoltà di riscatto da parte del terzo acquirente.
A sostegno di tale orientamento, si evidenzia come, con la rinuncia all’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente i) il legittimario non rinuncia all’azione di riduzione che potrà esercitare nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva; ii) non viene alterato il quid debendum spettante al legittimario.
L’effetto della riforma del 2005, è in sostanza che, il legittimario ai sensi dell’art. 563 c.c. se non fa opposizione e sono trascorsi 20 anni perde il diritto ad agire in restituzione anche se il donante è ancora in vita. Pertanto, la perdita dell’azione di restituzione è sganciata dall’evento morte.
Con la riforma del 2005, il legislatore anticipa la rilevanza della tutela del legittimario ad un momento antecedente l’apertura della successione: il legittimario dovrà valutare, fin dal momento della donazione, se accettare la nuova disciplina di legge o se riservarsi le prerogative riconosciutegli ante riforma.
Alla luce del divario tra le due azioni (natura  effetti  legittimazione) il divieto del 557 c.c. dettato per l¼azione di riduzione non può applicarsi anche all azione di restituzione.
L azione di restituzione contro il donatario è effetto immediato della riduzione, mentre l’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario presuppone il passaggio in giudicato dell’azione di riduzione e l’infruttuosa escussione del patrimonio del donatario.
Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza, il diritto potestativo dell’avente causa dal donatario di corrispondere all’attore l’equivalente in denaro, di cui all’art. 563, comma 3 c.c., deve essere commisurato al valore dei beni al momento della sentenza che accoglie la domanda di restituzione.
La determinazione della somma va fatta, dunque, con riferimento a tale momento e non a quello di apertura della successione, proprio in considerazione del fatto che l’azione di restituzione contro il terzo acquirente dal donatario nulla ha a che fare con la definizione dei rapporti successori.
In definitiva, si possono trarre le seguenti conclusioni:
- l’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario è un’azione autonoma dall’azione di riduzione e, dopo la riforma del 2005, sembra essere ancora più sganciata dall’azione di riduzione, tanto che la legge stessa esclude il suo esercizio trascorso il ventennio dalla trascrizione della donazione (salvo opposizione);
- non sembra che la rinuncia all’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario, prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, comporti violazione dell’art. 557, comma 2 c.c. né di principi generali in tema di tutela dei legittimari.

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MOTIVI DI DIRITTO
La legge n. 80 del 2005, che convertito in legge il d.l. n. 35/2005, ha introdotto all’articolo 563 del codice civile, un nuovo comma e precisamente il quarto, il quale, dà ingresso nel nostro ordinamento all’inedita figura dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Questo atto di opposizione ha l’effetto di sospendere: a) il decorso del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo 563: si tratta del termine di vent’anni dalla data della donazione, decorso il quale (e sempre che il donante ovviamente sia defunto) il legittimario, leso nella legittima ed escusso inutilmente il patrimonio del donatario, non può più agire con l’azione di restituzione (dei beni immobili e dei beni mobili donati, a meno che, per questi ultimi, l’attuale proprietario possa eccepire gli effetti del possesso di buona fede) contro gli aventi causa dal donatario o dall’erede (o loro aventi causa);
b) il decorso del termine di cui al comma 1 dell’articolo 561 del codice civile: si tratta del termine di vent’anni dalla data della trascrizione della donazione decorso il quale (e sempre che, anche qui, sia defunto il donante) i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri restituiti al legittimario in conseguenza della azione di riduzione non vengono ipso iure liberati da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia nel frattempo gravati.
L’atto di opposizione alla donazione, secondo la novella: a) è un atto stragiudiziale; b) può essere compiuto (solo) dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante; c) va notificato al donatario e pure trascritto; d) è un atto personale e rinunziabile; e) perde effetto se non è rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Ciò che dall’atto di opposizione deriva è, che l’opponente non consente, con l’atto di opposizione, il decorso del termine dopo la cui scadenza, da un lato, non si renderebbe più esperibile l’azione di restituzione contro gli aventi causa del beneficiario delle disposizioni lesive (o loro successivi aventi causa) e, d’altro lato, i beni restituiti in dipendenza dell’azione di riduzione verrebbero da essa azione “ripuliti” dai pesi e dalle ipoteche dai quali siano stati nel frattempo gravati. In sostanza, dall’opponente non promana alcun dissenso alla donazione: egli solo non permette che decorra il termine trascorso il quale le sue ragioni potrebbero non trovare soddisfazione ove pur fosse dimostrata la lesione della sua quota di legittima; impedendo il decorso del termine egli infatti si riserva di agire in restituzione contro gli aventi causa dal beneficiario delle disposizioni lesive, se mai ne ricorrano i presupposti (e cioè: la lesione della legittima e l’ infruttuosa escussione del patrimonio del beneficiario delle disposizioni lesive).
La nuova legge qualifica l’atto di opposizione alla donazione come atto rinunciabile.
Quando si parla di rinuncia all’atto di opposizione, si può, vertere in una pluralità di fattispecie, e più precisamente si tratta di verificare: a) il caso della rinuncia (“vera e propria”) a proporre l’atto di opposizione; b) il caso della rinuncia a (o meglio revoca di) un atto di opposizione già perfezionato.
Ancor prima di rinunciare, il legittimato all’opposizione può tenere un atteggiamento silente (ottenendo lo stesso effetto che si consegue con l’atto di rinuncia all’opposizione, e cioè quello di lasciar scorrere i termini di cui al primo comma dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile), conservando invero, in tal caso, la possibilità di compiere, nei termini, l’atto di opposizione.
La rinuncia alla opposizione, ovviamente, ha come conseguenza, quella di impedire l’effetto che per legge dalla opposizione stessa promana, e cioè la sospensione dei termini di cui al primo comma dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile; pertanto, in caso di rinuncia alla opposizione, quei termini scorrono liberamente non subendo alcun effetto sospensivo.
Di conseguenza: a) se la rinuncia alla opposizione si concreti in una rinuncia preventiva a proporre l’atto di opposizione, con la rinuncia stessa il rinunciante elimina definitivamente dalla propria sfera giuridica il potere di sospendere i termini di cui al primo comma dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice civile, i quali quindi decorrono normalmente dal loro dies a quo senza subire dilazioni;
b) se la rinuncia alla opposizione si concreti invece in una rinuncia successiva al...

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