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APE: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI DELL'AGENTE IMMOBILIARE E DELLE PARTI DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA!!!!
ATTESTATO ENERGETICO,
OBBLIGHI (E SANZIONI) IN CASO DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)

In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente

In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore

In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità

Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici

In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazion...

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