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Legge Regionale 29 novembre 2001 n 19 e commento. Norme per lo snellimento di procedure per il rilascio di concessioni edilizie. Parcheggi pertinenziali
rio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile
del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una
dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria
valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data
di presentazione della documentazione integrativa. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
scadenza dei sessanta giorni, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’organo
comunale competente all’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’articolo 107, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al
comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto ed ove tale collegio sia costituito, e quello
della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. Qualora queste
non si esprimono entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 ed a redigere una relazione scritta al dirigente competente per
materia, indicando le risultanze dell’istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie,
nonché i motivi per i quali il termine di cui al comma 2) non è stato rispettato.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
5. Il rilascio della concessione edilizia è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo,
da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al
comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest’ultimo, dalla relazione del responsabile del
procedimento, nella fattispecie prevista dal precedente comma 3.
6. Nei Comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai
sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al
responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
7. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la concessione
edilizia è altresì preceduta dal rilascio delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli stessi, se prescritte. Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2
del presente articolo.
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Articolo 2
Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività
1. Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività:
a) gli interventi edilizi, di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, lettere a), b), c), d), e), f);
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso
ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazione
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi
che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
e) le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non
violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione;
f) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di
trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere
compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali
omogenee;
g) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8.
2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490, la realizzazione
degli interventi previsti dal comma 1) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta.
3. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio comunale competente
all’esame della stessa comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
4. Resta fermo l’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo
di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto.
5. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole
zone territoriali omogenee, è libero.
6. Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o che
determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per
le singole zone omogenee è soggetto a concessione edilizia.
7. Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle
superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è
soggetto a concessione edilizia.
8. Il mutamento di destinazione d’uso nelle zone agricole – zona E – è sempre soggetto a concessione
edilizia.
Articolo 3
Aree ricadenti nel demanio marittimo
1. Nelle aree ricadenti nel demanio marittimo ed attribuite in concessione ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito il legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed ai
sensi dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, gli
interventi edilizi sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, secondo il rispettivo ambito di
applicazione.
2. Alla scadenza della concessione demaniale, le aree di cui al comma 1 dovranno essere sgomberate,
a spese del concessionario, dalle opere realizzate, e riconsegnate all’autorità competente.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, in caso di rinnovo della concessione demaniale,
qualora non siano state eseguite opere in difformità della concessione o da quanto indicato nella denuncia
di inizio attività.
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Articolo 4
Interventi sostitutivi
1. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione edilizia, l’interessato può, con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo
comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l’interessato può inoltrare istanza al
Presidente dell’Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana per i Comuni il cui territorio è
interamente montano, il quale, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio
decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta.
3. Il Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento
conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di concessione edilizia.
4. Il Commissario ad acta, nei cinque giorni dalla nomina, richiede il parere della commissione
edilizia, ove prescritto dal regolamento edilizio comunale e qualore tale Collegio sia costituito, e la
relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. Gli organi interpellati trasmettono gli atti di rispettiva
competenza entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il Commissario ad acta può
acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all’Amministrazione Comunale.
6. Il Commissario ad acta richiede, altresì, nello stesso termine previsto al comma 4, il parere della
Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale; in tal caso, la
Commissione Edilizia integrata provvede nel termine di dieci giorni.
7. Gli oneri finanziari relativi all’attività del Commissario di cui al presente articolo cadono
direttamente a carico del Comune interessato.
Articolo 5
Piani attuativi dello strumento urbanistico generale in Comuni
obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione
1. Nei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione di cui all’articolo 13 della
Legge 28 febbraio 1997, n. 10, ed all’articolo 6 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con
modificazioni dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94, fino alla adozione del Programma medesimo e fatte salve
le norme e procedure previste da strumenti territoriali sovracomunali, è consentita l’approvazione di piani
attuativi, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione primaria, previste negli stessi,
siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.
Articolo 6
Norme in materia di parcheggi pertinenziali
1. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel
sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a
semplice denuncia di inizio attività.
2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli
edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta ad autorizzazione gratuita,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nelle zone sottoposte a vincoli dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’inizio delle opere
è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela
dei vincoli stessi.
4. Dall’inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi intererrati deve, in ogni caso, essere
informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici
competente per territorio.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi anche imprese e
cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell’articolo 4 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
che, a mezzo di atto d’obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di
pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliare.
7. L’autorizzazione gratuita di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata
vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 36 mesi dalla data di
scadenza del procedimento autorizzatorio, costituirà, per la relativa parte dell’opera, difformità totale
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dal titolo autorizzatorio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
8. La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi
comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente
all’entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di 36 mesi previsto dal comma 7
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Articolo 7
Modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15
1. All’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 28 novembre 2000, n, 15, le parole “alla data del 17
ottobre 2000” sono sostituite con le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15, alle parole
“preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte le parole “e della
Legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
Articolo 8
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8
1. Alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il testo dell’articolo 9 è eliminato e sostituito dal seguente:
1. la realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio
attività.
2. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio abilitato a riceverla
comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
3. ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del
precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da
parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
b) L’articolo 11 è abrogato.
c) All’articolo 12, comma 1, le parole “l’autorizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, è
subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco” sono sostituite dalle parole “la denuncia di inizio
attività di cui all’articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11
dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493,
anche da”.
d) Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
e) L’articolo 13 è abrogato.
f) All’articolo 14, comma 1, le parole “senza la prescritta autorizzazione sindacale, o in assenza della
comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 9” sono sostituite dalle parole “senza la
denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 9”.
g) L’articolo 15 è abrogato.
Articolo 9
Area Sorrentino – Amalfitana
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla
disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle
disposizioni di quest’ultima.
Articolo 10
Abrogazione normative e disposizione transitoria
1. Sono abrogati il secondo comma dell’articolo 8 della Legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39 e la
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 11.
2. Le istanze di intervento sostitutivo inoltrate al Presidente della Giunta regionale e per le quali non
è stato nominato il Commissario ad acta alla data di entrata in vigore della presente Legge sono trasmesse
ai Presidenti della Amministrazioni Provinciali e delle Comunità Montane competenti.
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Articolo 11
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
28 novembre 2001
Bassolino
NOTE
Avvertenza:
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Nel titolo della Legge:
La L.R. 28 novembre 2000, n.15 detta “Norme per il recupero di sottotetti esistenti”
La L.R. 24 marzo 1995, n.8 detta: “Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo
sviluppo delle attività agricole”.
Art.1
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto 1990, n. 192).
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè
dell’adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba
acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti (1).
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del
termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (2) (3).
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2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente (4).
3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia
partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il
proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente
diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data
al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione
della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a nuova decisione che
tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine,
la conferenza è sciolta (3) (5).
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (3) (6).
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o
risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta (7).
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(2) Comma aggiunto dall’art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e così sostituito dall’art. 17, comma 1, l.
15 maggio 1997, n. 127.
(3) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 17, comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127).
(4) Comma aggiunto dall’art. 3-bis, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273.
(5) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 2, l. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo così modificato
dall’art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.
(6) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(7) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 4, l. 15 maggio 1997, n. 127.
Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, all’art.3, terzo comma, così recita:” Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente:
la presidenza di commissioni di gare e concorsi;
la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
la stipulazione dei contratti;
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
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i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 detta: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 è il seguente: “Testo unico disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art.1 legge 8 ottobre 1997, n.352”
Art. 2
EDILIZIA E URBANISTICA
OCCUPAZIONE
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (in Gazz. Uff., 5 ottobre 1993, n. 234), conv. in l. 4 dicembre
1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre 1993, n. 285). - Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1)
(1) Vedi d.m. 10 gennaio 1996, n. 283
All’art.4, così recita:
“Procedure per il rilascio della concessione edilizia.
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla
comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla
conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola
volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione
della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione
della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento
conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine
di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non...

... continua
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