111 1111 à zf /1T01r:r11&rW1ù))(((((($$H`Quesito 198: Se la vendita dell’ immobile, il cui proprietario è stato condannato precedentemente per un reato con sentenza passata in giudicato, è opponibile all’acquirente in buona fede dal danneggiato parte in un procedimento civile.- Il condannato con sentenza passata in giudicato ha l’obbligo di risarcire, secondo le norme e le modalità previste dalle leggi civili, il danno patrimoniale e non patrimoniale, alle persone danneggiate dal reato che si siano costituite parte civile nel medesimo procedimento penale o che siano riconosciute in tale situazione soggettiva in un procedimento civile intentato contro il condannato stesso, anche successivamente alla conclusione del procedimento penale.- Numerose, infatti, sono le disposizioni di legge del codice penale che rinviano, per le modalità del risarcimento alle leggi civile, tendenti ad assicurare il soddisfacimento delle pretese creditizie di chi si dichiari danneggiato dal reato.- In questo senso l’art. 185 c.p. -Risarcimento e restituzioni del danno: Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.- Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.- Inoltre, sempre a tal fine la legge prevede la possibilità di disporre sequestro conservativo, quale misura cautelare, sui beni dell’imputato qualora questi non sia proprietario di beni immobili o mobili idonei a soddisfare le pretese di chi si dichiara danneggiato dal reato e, in ogni caso per le spese e per i crediti vantati nei suoi confronti dai soggetti indicati nell’art. 316 c.p.p., può, a norma dello stesso articolo, essere ordinato il sequestro dei beni dell’imputato: attualmente, l’art. 189 c.p. che prevedeva l’ipoteca legale e il sequestro sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento, tra le altre, per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali, è stato abrogato e sostituito dalle norme del codice di procedura penale che regolamentano il sequestro conservativo ovvero gli artt. 316 e ss.- Proprio l’art. 316 c.p.p. prevede che Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile gli effetti del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. E per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.- Qualora il colpevole del reato alieni, con atti a titolo oneroso eccedenti l’ordinaria amministrazione, i suoi beni a terzi questi si presumono conclusi in frode rispetto ai crediti di cui all’art. 189 c.p. con conseguente revoca degli atti in questione.- L’art. 193 c.p.: Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’art. 316 c.p.p. - Per quanto attiene ad eventuali beni che il colpevole erediterà e che al momento in cui inizò il procedimento civile non facevano parte del suo patrimonio possono essere aggrediti dai creditori, o da chi sarà dichiarato danneggiato dal reato da questi commesso già accertato in sede penale, anche in caso di rinuncia dell’eredità da parte di costui ma con alcune precisazioni: infatti Qualora il debitore rinunci all'eredità l'azione esercitabile dal creditore è l'impugnazione della rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c. (Tribunale Cuneo, 30 giugno 2004).- E dall’altro lato è da tener presente che ai sensi dell’articolo 2830 c.c. se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente.- P.Q.M. In conclusione, all’acquirente che abbia intenzione di acquistare un immobile di proprietà di un soggetto condannato in un procedimento penale nei cui confronti sia pendente un procedimento civile per risarcimento del danno derivante proprio dal reato di cui è stato dichiarato colpevole dovrà prestare attenzione relativamente a due aspetti che potrebbero comportare un’azione revocatoria nei suoi confronti: 1) verificare se sussistono delle iscrizioni giudiziali sui beni oggetto dell’affare, ricordando che anche i beni che erediterà e che al momento in cui inizò il procedimento civile non facevano parte del patrimonio del condannato (colpevole del reato) possono essere aggrediti dai creditori, o da chi sarà considerato danneggiato dal reato da questi commesso già accertato in sede penale, anche in caso di rinuncia dell’eredità da parte di costui; 2) tener presente che gli articoli 316 c.p.p. e s.s. prevedono la possibilità di un sequestro conservativo a garanzia di certi crediti, che si diverranno successivamente privilegiati, con conseguente azione revocatoria secondo le norme del codice civile.- Si rende noto alla gentile clientela che il presente parere legale ha valore esclusivamente orientativo e non vincolante, in quanto redatto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per cui ci si riserva ogni definitiva valutazione all’esito dell’esame della documentazione che venga in ipotesi fornita. Si invitano, pertanto, gli utenti a valutare con attenzione l’effettiva sussistenza di analogie con il caso concreto di proprio interesse, declinando ogni responsabilità al riguardo. STUDIO LEGALE ASSOCIATO d’ARAGONA" />
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Nº 3170 QUESITO N. 198: Se la vendita dell’ immobile, il cui proprietario è stato condannato precedentemente per un reato con sentenza passata in giudicato, è opponibile all’acquirente in buona fede dal danneggiato parte in un procedimento civile.-

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Autore Studio d'Aragona Legali Associati
Data pubblicazione 05-05-2007
Data aggiornamento 02-07-2014
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