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Nº 478 LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L' ATTIVITA' E' STATA SVOLTA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.

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  • Giurisprudenza interna

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SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi proposta dallo Studio d’Aragona, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione quando le parti che ha messo in relazione concludano l’affare da lui proposto, anche se l’attività è avvenuta dopo la scadenza dell’incarico.- In particolare il Giudice ha ribadito che: “non assume rilievo, che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo (Cassazione Civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), né può ritenersi vessatoria la clausola di cui all’art. 8 dell’incarico in cui si prevede che il diritto alla provvigione permane anche qualora la vendita sia conclusa in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al mediatore, ma comunque grazie all’attività svolta da quest’ultimo: la previsione in esame, infatti, non è altro che una specificazione della disciplina legislativa, e anzi- chiarisce ulteriormente, in modo intellegibile la portata dell’art. 1755 c.c..- TRIBUNALE DI BENEVENTO – II Sezione Civile - 26 OTTOBRE 2016

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Autore lLex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 05-12-2016
Data aggiornamento 05-12-2016
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