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Nº 5238 PARERE N. 881: SE I DIFETTI DELL'IMMOBILE POSSONO ESSERE DENUNCIATI CON MESSAGGI WHATSAPP

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Dal disposto combinato degli artt. 1476 e 1490 c.c. si ricava che il venditore è tenuto a garantire all’acquirente che la cosa da lui acquistata sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. - Pertanto laddove la cosa venduta dovesse essere affetta da un vizio redibitorio, che come chiarito dai Giudici di legittimità ricorre nell’ipotesi in cui la cosa consegnata al compratore “presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo 2007) il compratore, secondo quanto sancito dall’art. 1492 c.c comma 1, “può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.- Il legislatore, quindi, prevede, a tutela del compratore...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
Autore Dott.ssa Annalisa Bruno
Data pubblicazione 06-03-2020
Data aggiornamento 06-03-2020
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