Nº 549 PARERE N°753: SE UN VENDITORE NON RIESCE A CONSEGNARE UN DOCUMENTO PERCHE' IL COMUNE NON GLIELO FORNISCE E' COMUNQUE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE?
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La risposta ai quesiti deve essere svolta in modo analitico.-
In primo luogo è indiscutibile, come stabilito prevalentemente dalla Suprema Corte, che il promittente venditore sia da considerarsi inadempiente alle obbligazioni assunte, nell’ipotesi in cui non abbia consegnato la documentazione a cui era tenuto, anche se tanto sia da addebitarsi alla Pubblica Amministrazione.-
In particolare la giurisprudenza precisa che, anche in questo caso, nonostante la mancata produzione della documentazione sia stata determinata da inerzia o ritardo della P.A, si tratta di inadempimento del venditore, a lui imputabile.-
Infatti, rileverebbe anzitutto la violazione dell’obbligo anzidetto assunto nel contratto preliminare, indipendentemente dal fatto che il promittente venditore si sia attivato in tal senso.-
Conseguenzialmente....parere integrale...cliccando su download
Autore | d'Aragona- Vitale |
Data pubblicazione | 02-08-2017 |
Data aggiornamento | 02-08-2017 |
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