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Nº 549 PARERE N°753: SE UN VENDITORE NON RIESCE A CONSEGNARE UN DOCUMENTO PERCHE' IL COMUNE NON GLIELO FORNISCE E' COMUNQUE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE?

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  • Quesiti

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La risposta ai quesiti deve essere svolta in modo analitico.- In primo luogo è indiscutibile, come stabilito prevalentemente dalla Suprema Corte, che il promittente venditore sia da considerarsi inadempiente alle obbligazioni assunte, nell’ipotesi in cui non abbia consegnato la documentazione a cui era tenuto, anche se tanto sia da addebitarsi alla Pubblica Amministrazione.- In particolare la giurisprudenza precisa che, anche in questo caso, nonostante la mancata produzione della documentazione sia stata determinata da inerzia o ritardo della P.A, si tratta di inadempimento del venditore, a lui imputabile.- Infatti, rileverebbe anzitutto la violazione dell’obbligo anzidetto assunto nel contratto preliminare, indipendentemente dal fatto che il promittente venditore si sia attivato in tal senso.- Conseguenzialmente....parere integrale...cliccando su download

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Autore d'Aragona- Vitale
Data pubblicazione 02-08-2017
Data aggiornamento 02-08-2017
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