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Nº 68 COMMETTE IL REATO DI TRUFFA CHI VENDE UN IMMOBILE FORNENDONE CONTRATTUALMENTE UNA DESCRIZIONE NON ATTENDIBILE.- Cass. Pen., Sez. II, 14 Luglio 2014, N. 30886

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  • Giurisprudenza

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Nell' potesi sottoposta all'esame della Corte, i Giudici hanno ritenuto integrata la c.d. truffa contrattuale, in quanto il venditore aveva posto in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.-
Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 12-09-2014
Data aggiornamento 12-09-2014
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