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Agenzia delle Entrate: chiarimenti in tema di cedolare secca.

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate due importanti chiarimenti in tema di cedolare secca sugli affitti.

La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (10 per cento fino alla fine del 2017) si applica - oltre che ai contratti di locazione agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari - anche ai contratti transitori di cui alla legge n. 431 del 1998. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito sulla cedolare secca, confermando l’interpretazione della normativa già fornita da Confedilizia.

Da un lato l’Agenzia ha confermato l’interpretazione di Confedilizia sull’applicabilità dell’aliquota del 10% ai contratti transitori. Secondo l’Agenzia, l’aliquota ridotta si applica non solo ai contratti di locazione agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari, ma anche ai contratti transitori di cui alla legge n. 431/1998.

Dall’altro, l’Agenzia ha chiarito che la disposizione del decreto fiscale - secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione “non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi” - si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016(data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016).
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