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ACCORDI TERRITORIALI PER IL COMUNE DI SALERNO
n Salerno, alla via De Luca 6, in persona del segretario provinciale sig. Carmine Mignone nato il 13.5.1949, da una parte
e
b) L’APE Salerno (associazione  della proprietà edilizia della provincia di Salerno – CONFEDILIZIA) con sede in Salerno piazza della Concordia 38, in persona del presidente avv. Bruno Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954; l’ASPPI (Associazione  piccoli proprietari immobiliari) con sede in Salerno, alla via G. Lanzalone 64, in persona dal Presidente avv. Graziella Guida, nato a Colobraro (Mt) il 11.7.1947; l’APPC (Associazione piccoli proprietari Case) con sede in Salerno, via Diaz 69, in persona del presidente avv. Carmine Napoli, nato a Mercato S. Severino l’11.7.1949, dall’altra.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il seguente accordo territoriale:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, legge 9.12.98 n. 431 e art. 1 D.M. 5.3.99)
Art. 1
L’ambito di applicazione del presente accordo territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno.
Art. 2
Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso – acquisitesi anche le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali – in undici aree omogenee (oltre quattro subzone di particolare pregio, ed una di particolare degrado) come indicate nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi e massimi facente parte dell’allegato A) che, costituito da detta scheda di individuazione, dalla planimetria aerofotogrammetrica del Comune di Salerno scala 1:10.000 (piantina 1) e dalla piantina di rappresentazione dell’area di particolare degrado sub 1 (piantina n. 2), costituisce parte integrante del presente Accordo.
Agli immobili compresi nella zona di particolare degrado nei quali sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, restauro conservativo, e comunque a quelli di costruzione non anteriore al 1960, si applicheranno i canoni previsti per l’area omogenea n. 1.
I “valori di riferimento” , minimo e massimo dei canoni di locazione, per le aree omogenee – come’ individuate all’art. 2, allegato A) – in cui è diviso il territorio ammiistrativo del Comune di Salerno, sono definiti nelle misure riportate nella scheda facente parte dell’allegato A) ed espressi in £/mq annue.
Art. 4
Per la determinazione del “valore effettivo” del canone di locazione, sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti  ogni singola fascia, come indicati nell’allegato B), parte prima.
Le parti contrattuali, individuata l’area urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione, in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell’unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell’allegato B), parte seconda.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell’art. 1 del DM 5.3.99 n. 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti privatizzati, il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli allegato A) e B) del presente accordo territoriale, potrà essere ridotto, d’intesa tra le parti sottoscrittrici dell’accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato.
Art. 6
Il “contratto tipo locale” (allegato C) – da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe – è definito sulla base del modello allegato al DM 5.3.99 n. 67, con l’inserimento della seguente clausola:
“ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente Accordo Territoriale anche a riguardo del canone, una Commissione  di Conciliazione Stragiudiziale  composta da tre componenti,due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà ,eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno  dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, al quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione”.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORIO ORDINARI
(art.5, comma 1°, legge n°431/98 ed art. 2 D.M. 5/3/99 n°67)
Art. 7
L’ambito di applicazione  del presente accordo territoriale,per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del comune di Salerno.
Art. 8
Con riferimento all’art.2, comma 4°, D.M. 5/3/99 N. 67, il canone dei contratti di locazione “transitori ordinari” sarà concordato dai contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2,3 e 4 dagli allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale.
Art. 9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
c)      per il locatore
d)      se persona fisica, dell’esigenza di destinare l’immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:
1)       trasferimento
2)       rilascio di immobile detenuto in locazione
3)       esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile  già posseduto o “detenuto”
4)       trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale
5)       divorzio e cause equiparate;
a)      se persona giuridica, società ente pubblico o con finalità pubblica, sociale , di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale  e culturale, dall’esigenza di destinare l’immobile all’esercizio delle attività a perseguire le proprie finalità.
b) per il conduttore
dall’esigenza di abitare l’immobile per uno dei seguenti motivi:
1)      studio, inteso come necessità di frequenza di corsi, temporanei, di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
2)      salute e famiglia;
3)      separazione personale (anche di fatto) ovvero divorzio e cause equiparate;
4)      servizio civile;
5)      sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell’ambito temporale di diciotto mesi;
6)      provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell’uso dell’alloggio di abituale residenza.
Per la stipula di un contratto “transitorio ordinario” dovrà essere sufficiente l’individuare di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore, sempreché siano certificate da idonea documentazione.
Art. 10
Il contratto di locazione “transitorio ordinario” odvrà essere stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito sulla base del modello allegato al DM 5.3.99 n. 67 che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’allegato D) del presente accordo territoriale.
Il co,tratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all’art. 6 del presente accordo territoriale.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2, legge 9.12.98 n. 431 e art. 3 DM 5.3.99 n 677
ART. 11
L’ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno, sede di Università.
Art. 12
Con riferimento all’art. 3, comma 4 del DM 5.3.99 n. 67, il canone dei contratti di locazione “transitori per studenti universitari” sarà definito dai contraenti, nell’ambito dei valori e dei criteri, stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli allegati A) e B) del presente accordo territoriale, per quanto concerne il Comune di Salerno.
Art. 13
Il contratto individuale di locazione transitorio per studenti universitari dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito sulla base del modello allegato al DM 5.3.99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’allegato E) del presente accordo territoriale.
Il contratto tipo prevede anche la modalità di designazione dei componenti la commissione di conciliazione stragiudiziale ed in esso dovrà essere inserita, a cura dei contraenti, la seguente ulteriore clausola:
“in caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziati titolari, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata  con avviso di ricevimento, al locatore da parte del conduttore (o conduttori) iniziale e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente  dai gravi motivi, è concesso al conduttore di recedere dal contratto, dandosene comunicazione con preavviso scritto di almeno un mese al locatore, quando si verifichi l’interruzione degli studi prima della scadenza  contrattuale”.
Art. 14
Per tutti i contratti previsti dal presente accordo territoriale, gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella – da richiamarsi nel contratto di locazione – che costituisce l’allegato F) del presente accordo territoriale.
Il canone su richiesta del locatore potrà essere aggiornato, all’inizio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale, in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente, sempreché ciascuna variazione annuale superi il 2,5%.
A decorrere dall’inizio  del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in conseguenza di disdetta del locatore ovvero di rinnovazione tacita, l’aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura del 75%.
Art. 15
Il presente accordo territoriale che avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il comune di Salerno, potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
a)      siano deliberate dal comune di Salerno specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente accordo territoriale;
b)      siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 431/98;
c)      intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione nel territorio del comune di Salerno;
d)      si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell’accordo stesso.
Il presente accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8.2.99.
Art. 16
Il presente accordo territoriale è composto di 5 pagine, suddiviso in 16 articoli con 6 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), E), F), che formano parti integranti dell’accordo stesso.
Salerno, 4 agosto 1999
Per le associazioni della                                                                 per le Associazioni
Proprietà edilizia                                                                          sindacali dei conduttori
APE Salerno                                                                            SUNIA
CONFEDILIZIA                                                                                Il segretario provinciale
Il presidente                                                                             Liborio De Simone
Avv. Bruno Amendola
ASPPI                                                                                     SICET – Il segr. Prov.
Avv. Graziella Guida                                                               Francesco Fiocco
UPPI                                                                                                   UNIAT
Il presidente                                                                                         Il segret. Provinc.
Avv. Nicola Lomonaco                                                                   Carmine Mignone
APPC                                                                                      CONIA
Il presidente                                                                                        
Avv. Carmine Napoli
 
ALLEGATO A
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE E VALORI MINIMI E MASSIMI (espressi in mq/anno) PER LA CITTA’ DI SALERNO
AREE
VALORI
ZONE





1
min. 72.000
3


mas. 144.000






sub 1 degrado
min. 48.000



mas. 72.000






2
min. 96.000
1/2/19


mas. 168.00






sub 2 particolare pregio
min. 120.000



mas. 228.000






3
min. 84.000
4


mas. 156..000






4
min. 72.000
5


mas. 120.000






5
min. 84.000 
6


mas. 132.000






6
min. 72.000
7


mas. 108.000






7
min. 84.000
8


mas. 132.000






sub 7 particolare pregio
min. 120.000



mas. 168.000






sub 7 particolare pregio
min. 96.000



mas. 144.000






8
min. 84.000
9 – 10


mas. 144.000






sub 8 particolare pregio
min. 120.000



mas. 168.000






9
min. 72.000
11


mas. 120.000






10
min. 60.000
12


mas. 120.000






11
min. 60.000



mas. 108.000
13/14/15/16/17/18

a) per sub 2 si intende la zona compresa tra il lungomare Trieste, via Roma, corso Garibaldi fino al fiume IRNO;
b) per sub 7 si intende il parco Arbostella;
c) per sub 7 a si intende la zona compresa tra il fiume Irno fino a piazza Mons. Grasso e prosegue per via Trento e via Posidonia e via Torrione fino al fiume Irno;
d) per sub 8 si intende Sala Abbagnano compreso via Bottiglieri;
e) per sub 1 si intende la parte del centro storico delimitata dalla piantina n. 2.
 
 
Allegato b
Parte prima
Valori di oscillazione  dei canoni all’interno delle fasce
 
1^ fascia
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 1% al 25% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento  dell’unità immobiliare nella fascia
a)      unità immobiliare sita in fabbricato di tipo popolare;
b)      unità immobiliare in fabbricato privo di impianto di ascensore;
c)      unità immobiliare priva di riscaldamento
 
2^ fascia
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 26% al 50% della banda di oscillazione minimo/massimo.
a)      unità immobiliare sita in fabbricato di tipo economico.
b)      Unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore)
c)      Unità immobiliare munita di riscaldamento
d)      Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo
L’unità immobiliare deve presentare almeno due delle predette caratteristiche, di cui la prima è elemento determinante, mentre le altre sono alternative.
 
3^ Fascia
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 51% al 75% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell’unità immobiliare nella fascia
a)      unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile;
b)      unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore)
c)      unità immobiliare munita di riscaldamento
d)      unità immobiliare munita di doppi servizi
e)      unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune
f)        unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo
L’unità immobiliare deve presentare almeno quattro delle predette caratteristiche, di cui la prima e la seconda sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative.
 
4^ fascia
VALORI DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 76% al 100% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento  dell’unità immobiliare  nella fascia
a)      unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile;
b)      unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore)
c)      unità immobiliare munita di riscaldamento
d)      unità immobiliare munita di doppi servizi
e)      unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune
f)        unità immobiliare dotata di posto auto di uso esclusivo o box auto
g)      unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo.
 
L’unità immobiliare deve presentare almeno cinque delle predett...

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