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QUESITO N. 107:Se l'alienazione di un immobile dannegiato dal terremoto per il quale il proprietario abbia beneficiato dei contributi prervisti dalla legge 219/81, comporta la perdita dei benefici accordati.-
dalla data di ultimazione dei lavori la decadenza dalle provvidenze accordate e l’obbligo di rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.-
Occorre precisare che tale articolo è stato completamente modificato dalla legge n. 12 del 21/01/1988 che all’art. 1 ha stabilito:
"In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente”.-
Per effetto di questa modifica, quindi, l’alienazione dell’immobile danneggiato e per il quale l'alienante abbia diritto al contributo per prima unità immobiliare, non determina più la perdita dei benefici, né tantomeno l’obbligo di restituire quelli già conseguiti, ma comporta l’automatico trasferimento del diritto a percepirli in capo all'acquirente.-
Ciò è stato confermato anche dal T.A.R. Campania, che, con senten...

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