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Legge 14 maggio 1981, n. 219
MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI
COSTRUITI PER LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA DEI SENZA
TETTO GRAVANO SUL
FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGÈ;
'ART.1-QUATER. - AI PROPRIETARI,AI PROPRIETARI
COLTIVATORI DIRETTI,AI FITTAVOLI, AI MEZZADRI,AI COLONI
O COMPARTECIPANTI
SPETTANO LE INDENNITA PREVISTE DALLA LEGGE 29
LUGLIO 1980,N.385 .NON SI FA LUOGO AI CONGUAGLI DI CUI
AGLI ARTICOLI 1 E
2 DELLA LEGGE MEDESIMA,NEL CASO IN CUI I SOGGETTI
SUINDICATI ACCETTINO UNA MAGGIORAZIONE DEL
SETTANTA PER CENTO DELL'INDENNITA';
L'ARTICOLO 2 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
'ART.2. - LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI,ANCHE A MEZZO
DELLA SPECIALE DELEGAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15-TER
DEL DECRETO-LEGGE
26 NOVEMBRE 1980,N.776,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874,PROVVEDE ALTRESI'
AL FINANZIAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI COLPITI DAL TERREMOTO DEL
NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 ED ALLA RELATIVA
ASSISTENZA TECNICA:
a) PER L'ACQUISTO,NEI COMUNI NEI QUALI MAGGIORE È IL
NUMERO DEGLI ABITANTI RIMASTI PRIVI DI ALLOGGIO - PER
EFFETTO DEL TERREMOTO
-, DI UNITÀ IMMOBILIARI DA LOCARE AI SENSI DELLA
LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392 ,AD ABITANTI SENZA
TETTO,PER LA PERDITA DELLA
ABITAZIONE CONDOTTA IN LOCAZIONE O DI PROPRIETÀ
DEGLI STESSI,NONCHÉ PER LE RELATIVE EVENTUALI OPERE
DI COMPLETAMENTO E RIATTAMENTO,AI
SENSI DELL' ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 15
DICEMBRE 1979,N.629 , CONVERTITO,CON
MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO
1980,N.25.SUGLI INCREMENTI DI VALORE DI TALI
IMMOBILI,L'IMPOSTA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE
1972,N.643 ,ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI,È RIDOTTA AL 50
PER CENTO;
b) PER LA URGENTE REALIZZAZIONE,ANCHE CON
L'ADOZIONE DI PROCEDIMENTI DI PREFABBRICAZIONE,DI
ALLOGGI DA LOCARE AI SENSI DELLA
LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392,AGLI ABITANTI RIMASTI PRIVI DI
ABITAZIONE PER EFFETTO DEL SISMA,COMPRESE LE
OCCORRENTI AREE E OPERE
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA;
c) PER L'ACQUISTO E L'URBANIZZAZIONE DELLE AREE
DESTINATE AD INSEDIAMENTI ABITATIVI E PRODUTTIVI DAI
PIANI DI RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13
FEBBRAIO 1981,N.19
,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 APRILE
1981,N.128. L'ASSEGNATARIO DI UNO DEGLI IMMOBILI DI CUI
ALLE LETTERE A)
E B) DEL PRECEDENTE COMMA PUÒ CHIEDERE AL COMUNE
IL RISCATTO,IN PERMUTA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
DISTRUTTA O GRAVEMENTE DANNEGGIATA
DAL TERREMOTO,CON DIVIETO DI ALIENAZIONE O DI
LOCAZIONE PER UN DECENNIO.
PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI AL PRIMO
COMMA,LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SI AVVALE DELLA
SOMMA DI LIRE 1.000
MILIARDI,DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 9 DEL
DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1981,N.38 ,CONVERTITO,CON
MODIFICAZIONI,NELLA
LEGGE 23 APRILE 1981,N.153';
DOPO L'ARTICOLO 2 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
'ART.2-BIS. - I COMUNI,ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DEL
MUTUO,DOVRANNO INDICARE,CON DELIBERA CONSILIARE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,LE
AREE DA DESTINARE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE
ABITAZIONI DA COSTRUIRSI AI SENSI DEL PRECEDENTE
ARTICOLO 2,LETTERA B),SCEGLIENDOLE
NELL'AMBITO DELLE AREE PER LE QUALI E' PREVISTA,NELLO
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE O ADOTTATO,LA
DESTINAZIONE AD EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE AI SENSI DELLA LEGGE 18
APRILE 1962,N.167 .
NEI COMUNI CHE NON DISPONGONO DEI PIANI PREVISTI
DALLA LEGGE 18 APRILE 1962,N.167,O NEL CASO IN CUI LE
AREE INDIVIDUATE DAI
PIANI PREDETTI RISULTINO INSUFFICIENTI O INIDONEE,IL
COMUNE INDICA LE AREE NECESSARIE ALLO INTERVENTO
EDILIZIO NELL'AMBITO
DELLE ZONE RESIDENZIALI DEI PIANI REGOLATORI E DEI
PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE,SEMPRE CHE QUESTI
RISULTINO APPROVATI O ADOTTATI
E TRASMESSI PER LE APPROVAZIONI DI LEGGE.
NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE LA LOCALIZZAZIONE
DELLE AREE A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI,IL COMUNE
ADOTTA UN PIANO DI INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE NECESSARIE ALL'INTERVENTO ANCHE IN
DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.LA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
È IMMEDIATAMENTE DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA
COMUNALE E L'ESEGUITO DEPOSITO È RESO NOTO AL
PUBBLICO MEDIANTE AVVISO DA AFFIGGERE
NELL'ALBO DEL COMUNE.ENTRO DIECI GIORNI
DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'AVVISO DI DEPOSITO GLI
INTERESSATI POSSONO PRESENTARE
AL COMUNE LE PROPRIE OPPOSIZIONI.TRASCORSO IL
TERMINE PREDETTO LA DELIBERA VIENE TRASMESSA ALLA
REGIONE UNITAMENTE ALLE OPPOSIZIONI
PRESENTATE.LA REGIONE ADOTTA LE PROPRIE DEFINITIVE
DETERMINAZIONI SUL PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE NEL TERMINE DI DIECI
GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DELIBERA
COMUNALE.TRASCORSO TALE TERMINE IL PIANO SI INTENDE
APPROVATO E LE OPPOSIZIONI RESPINTE.
CON LE DELIBERAZIONI ADOTTATE A NORMA DEI
PRECEDENTI COMMI SONO PRECISATI, OVE NECESSARIO
ANCHE IN VARIANTE AI PIANI REGOLATORI
ED AI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE VIGENTI O ADOTTATI,I
LIMITI DI DENSITÀ DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I
FABBRICATI,NONCHE I
RAPPORTI MASSIMI FRA SPAZI DESTINATI AGLI
INSEDIAMENTI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA
COLLETTIVE,A VERDE PUBBLICO
ED A PARCHEGGIÒ;
ALL'ARTICOLO 6,NEL PRIMO COMMA,DOPO LE
PAROLE:'RIDUZIONE DELLÒ,È AGGIUNTA LA
SEGUENTE:'SPECIFICÒ;
AGLI ARTICOLI 9 E 10 LE PAROLE:'INDICATI NEGLI ALLEGATI A
E B DEL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19', SONO
SOSTITUITE DALLE
SEGUENTI:'COLPITI DAL SISMÀ;
DOPO L'ARTICOLO 10 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
-ART.10-BIS NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI E DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA AVENTI DOMICILIO FISCALE NEI
COMUNI DISASTRATI,INDIVIDUATI
CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DI CUI ALL' ARTICOLO 1,PRIMO COMMA,DEL
DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO
1981,N.19 CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE
15 APRILE 1981,N.128,I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI
DEI REDDITI E DEI CERTIFICATI DI CUI ALLO ARTICOLO
1,QUARTO COMMA,LETTERA D),DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 SETTEMBRE 1973,N.600 ,SCADUTI O AVENTI SCADENZA
TRA IL 23 NOVEMBRE 1980 E IL 29 NOVEMBRE 1981,SONO
FISSATI AL 30 NOVEMBRE
1981'.
PARTE II PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI
TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART2
(DICHIARAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE).

SONO DICHIARATI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
L'OPERA DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE DELLE
REGIONI BASILICATA
E CAMPANIA DISASTRATE PER EFFETTO DEL TERREMOTO
DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981,NONCHÉ OGNI
ULTERIORE INTERVENTO DIRETTO
ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLA RINASCITA DELLE ALTRE
AREE DELLE STESSE REGIONI E DI QUELLA DELLA REGIONE
PUGLIA COLPITE DALL'EVENTO
SISMICO.
AL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITÀ
CONCORRONO,CIASCUNO NELLO AMBITO DELLE
COMPETENZE DEFINITE AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,N.616
,ED IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE
LEGGE,LO STATO,LE
REGIONI,LE PROVINCIE,I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE.

ART3
(FONDO PER IL RISANAMENTO E LA RICOSTRUZIONE).

AL RISANAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI
COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL
FEBBRAIO 1981 È DESTINATA,NEL
TRIENNIO 1981-1983,LA COMPLESSIVA SOMMA DI LIRE 8.000
MILIARDI,COSTITUITA DA APPORTI DEL BILANCIO
STATALE,DAL RICAVATO DEI
PRESTITI ESTERI,NONCHÉ DA FONDI E FINANZIAMENTI
COMUNITARI.
IL PREDETTO COMPLESSIVO IMPORTO DI LIRE 8.000 MILIARDI
È DESTINATO,FINO AD UN MASSIMO DI LIRE 700
MILIARDI,AGLI INTERVENTI
DI CUI AL TITOLO II,CAPO II;FINO AD UN MASSIMO DI LIRE 900
MILIARDI,AGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 21 ,23,24,26
E 32;
PER LIRE 700 MILIARDI,ALLE REGIONI BASILICATA,CAMPANIA
E PUGLIA PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO III;E PER
LIRE 5.700 MILIARDI,
PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II,CAPO I ED AI TITOLI
IV E VII DELLA PRESENTE LEGGE.
NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA È ISTITUITO UN
APPOSITO CAPITOLO DENOMINATO
'FONDO PER IL RISANAMENTO E AL RICOSTRUZIONE DEI
TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980
E DEL FEBBRAIO 1981',AL
QUALE CONFLUISCONO LE RISORSE DI CUI AL PRECEDENTE
PRIMO COMMA AD ECCEZIONE DEI FINANZIAMENTI
COMUNITARI,CHE RESTANO ATTRIBUITI
ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI AI QUALI I
FINANZIAMENTI STESSI SONO CONCESSI IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE
26 NOVEMBRE 1980,N.776,CONVERTITO,CON
MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874.
CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO,DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,SONO STORNATE
DAL PREDETTO FONDO LE SOMME DESTINATE,SECONDO LE
PROCEDURE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 ,ALLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
ED ISCRITTE IN APPOSITOCAPITOLO DELLO STATO DI
PREVISIONE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE
INTERESSATA.CON ANALOGHI DECRETI SONO
VERSATE,IN APPOSITI CONTI CORRENTI INFRUTTIFERI
APERTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE A FAVORE DELLE
REGIONI CAMPANIA E BASILICATA
O IN APPOSITE CONTABILITÀ SPECIALI APERTE PRESSO LE
SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE A FAVORE DEI COMUNI
E DEGLI ALTRI ENTI
LOCALI DELLE PREDETTE REGIONI,LE SOMME DESTINATE
AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA.GLI ENTI INTERESSATI
EFFETTUERANNO PRELEVAMENTI
IN RELAZIONE AI FABBISOGNI DI PAGAMENTO CONNESSI
CON LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
STESSI. PRESSO LA TESORERIA
CENTRALE È ALTRESÌ APERTO UN CONTO CORRENTE
INFRUTTIFERO INTESTATO ALLA REGIONE PUGLIA PER GLI
INTERVENTI CONCERNENTI I COMUNI
DELLA PREDETTA REGIONE INDICATI CON IL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL
DECRETO- LEGGE 13 FEBBRAIO
1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE
15 APRILE 1981,N.128.
NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI,
REGIONALI,COMUNALI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI SI
APPLICA LO ARTICOLO 18,TERZO
COMMA,DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N.46 ,AI FINI DEGLI
IMPEGNI DA ASSUMERE A FRONTE DELLA AUTORIZZAZIONE
DI SPESA DI CUI AL PRECEDENTE
PRIMO COMMA.

ART4
(RIPARTIZIONE DEL FONDO).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4,11 E
81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24
LUGLIO 1977,N.616,INDIRIZZA
E COORDINA L'ATTUAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI DI CUI
ALLA PRESENTE LEGGE.
IL CIPE PROVVEDE A RIPARTIRE FRA LE REGIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO PRECEDENTE LE SOMME ALLE STESSE
SPETTANTI NEL TRIENNIO TENENDO
CONTO DELLE RISULTANZE DELL'ACCERTAMENTO DEI DANNI
CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI,DISPOSTO DALL'ARTICOLO
4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE
26 NOVEMBRE 1980, N.776,CONVERTITO,CON
MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N. 874,E
COMUNQUE ENTRO 90 GIORNI DALL'APPROVAZIONE
DELLA PRESENTE LEGGE.
IL CIPE,CON RIFERIMENTO AD UN TRIENNIO ED IN
COERENZA CON GLI INDIRIZZI,LE SCELTE ED I PROGRAMMI
DEL PIANO TRIENNALE,SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL
MEZZOGIORNO,NELL'AMBITO DELLE COMPLESSIVE
VALUTAZIONI DI SPESA DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO 3 E TENENDO CONTO DELLE
PREDETERMINATE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI
FINANZIAMENTI COMUNITARI RICHIAMATI
AL MEDESIMO ARTICOLO 3,INDICA LA RIPARTIZIONE DELLA
SPESA TRA LE AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI
COMPETENTI,CON SPECIFICAZIONE
DI QUANTO È RISERVATO ALLE ZONE DISASTRATE,NONCHÉ
LE OCCORRENTI RISORSE FINANZIARIE PER I SINGOLI
INTERVENTI,SULLA BASE DEI
PROGRAMMI PRESENTATI DALLE AMMINISTRAZIONI ED IN
RELAZIONE ALLE PRIORITÀ E ALLA ESECUTIVITA DEI
MEDESIMI INTERVENTI. ALLA
RISERVA PER LE ZONE DISASTRATE DI CUI AL COMMA
PRECEDENTE PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II,CAPO
I,NONCHÉ PER GLI INTERVENTI
DI CUI AI TITOLI IV E VII DELLA PRESENTE LEGGE,È
ATTRIBUITA UNA SOMMA NON INFERIORE AL 30 PER CENTO
DI QUANTO DESTINATO PER
I MEDESIMI INTERVENTI DAL SECONDO COMMA
DELL'ARTICOLO 3.
ALLE RIUNIONI DEL CIPE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA
PRESENTE LEGGE PARTECIPANO I PRESIDENTI DELLE
GIUNTE REGIONALI DELLA
BASILICATA E DELLA CAMPANIA.
PER GLI INTERVENTI URGENTI DA AVVIARE CON ASSOLUTA
PRIORITÀ E DA REALIZZARE NELL'ANNO 1981,ENTRO IL
TERMINE DI 30 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,LE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE INDICANO AL CIPE I PRIMI
PROGRAMMI CHE POTRANNO ESSERE INTEGRATI
NEL CORSO DELL'ANNO.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO LE
AMMINISTRAZIONI COMUNICANO IL PROGRAMMA
COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI INDICANDO LA
PARTE DA REALIZZARE NEL CORSO DEL SUCCESSIVO
ANNO.I PROGRAMMI REGIONALI SONO FORMULATI
SECONDO IL DISPOSTO DEL SUCCESSIVO
ARTICOLO 6 .
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE,D'INTESA CON IL MINISTRO PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI NEL
MEZZOGIORNO, COORDINA L'UTILIZZO INTEGRATO DA
PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI DEI FONDI E DEI
FINANZIAMENTI COMUNITARI NEI
COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E
DEL FEBBRAIO 1981.
TITOLO II RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE
CAPO I INTERVENTI REGIONALI.

ART5
(DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI).

GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
DISASTRATE E DELLE ALTRE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL
FEBBRAIO 1981 NEI SETTORI DELLA EDILIZIA E DELLE OPERE
PUBBLICHE,COMPRESI IL CONSOLIDAMENTO ED IL
TRASFERIMENTO DI ABITATI
INTERESSATI DA DISSESTI GEOLOGICI,SONO DEFINITI DALLA
REGIONE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI STABILITI DAL
PRESENTE CAPO E DAL
SUCCESSIVO TITOLO IV.
LA REGIONE,IN PARTICOLARE DEFINISCE LE MODALITÀ E LE
PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ AI
PROGETTI DELLE OPERE DI
INTERESSE PRIVATO REALIZZATE CON I BENEFICI DI CUI
ALLA PRESENTE LEGGE,NONCHÉ PER I CASI DI EVENTUALE
REVOCA DEI BENEFICI
MEDESIMI IN PRESENZA DI GRAVI DIFFORMITÀ.

ART6
(ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI).

I COMUNI,LE COMUNITÀ MONTANE,LE PROVINCE E GLI ALTRI
ENTI PUBBLICI,NEL TERMINE DEL 30 GIUGNO DI CIASCUN
ANNO,DEFINISCONO E
TRASMETTONO ALLA REGIONE I PROPRI PROGRAMMI DI
INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE
DELLE OPERE.
LA REGIONE,NEL TERMINE DEL 15 SETTEMBRE DI CIASCUN
ANNO, APPROVA E TRASMETTE AL CIPE UN PROGRAMMA DI
INTERVENTI CHE COMPRENDE
I PROGRAMMI DI CUI AL PRIMO COMMA E QUELLI DI PROPRIA
COMPETENZA.
IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE STABILITO AL
PRIMO COMMA LA REGIONE SI SOSTITUISCE AD OGNI
EFFETTO.
IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI AL
SECONDO COMMA,IL GOVERNO,ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI
CIASCUN ANNO,SI SOSTITUISCE
ALLA REGIONE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
DI INTERVENTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

ART7
(COMPITI REGIONALI).

LE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA SVOLGONO IN
PARTICOLARE I SEGUENTI COMPITI:
a) COORDINAMENTO DEI PIANI DI ASSETTO TERRITORIALE
ED EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER I PIANI COMUNALI;
b) ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI,ALLE COMUNITA
MONTANE ED AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE
DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE;C)
COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI COSTRUTTIVI DI CUI AL
SUCCESSIVO ARTICOLO 16 ,E,IN TALE AMBITO,EVENTUALE
REALIZZAZIONE DI
OPERE CHE I COMUNI,LE COMUNITÀ MONTANE O ALTRI ENTI
PUBBLICI SOVRACOMUNALI DECIDANO DI AFFIDARE ALLA
REGIONE;
d) PROMOZIONE DI APPOSITI ACCORDI FRA GLI ENTI
LOCALI,NONCHÉ DI ASSOCIAZIONI ANCHE OBBLIGATORIE DI
COMUNI,AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,N.616 ;
e) FORMAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA G)
DEL SUCCESSIVO ARTICOLO
8 ;
f) COORDINAMENTO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI
PROPRIA COMPETENZA CON QUELLI DEI COMUNI,DELLE
COMUNITÀ MONTANE O DI ALTRI ENTI
PUBBLICI SOVRACOMUNALI E DI QUESTI CON QUELLI DI
COMPETENZA STATALE IN COERENZA CON I PIANI E GLI
INDIRIZZI DI CUI ALLA PRECEDENTE
LETTERA A).

Art. 8
L'OPERA DI RICOSTRUZIONE, E RIPARAZIONE NEI SETTORI
DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE SI ARTICOLA
ATTRAVERSO:

a) L'ASSEGNAZIONE,CON LE MODALITA DI CUI AI
SUCCESSIVI ARTICOLI 9 E 10,DI CONTRIBUTI PER LA
RIPARAZIONE O LA RICOSTRUZIONE
DI UNITÀ IMMOBILIARI ALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE
CHE,ALLA DATA DEL SISMA,RISULTAVANO TITOLARI DI UN
DIRITTO DI PROPRIETÀ
O DI UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO RELATIVO A
FABBRICATI URBANI E RURALI DESTINATI AD ABITAZIONE;
b) LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO E
POPOLARE AI SOGGETTI
NON PROPRIETARI DI IMMOBILI,SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI
IN COOPERATIVA, CON PRIORITÀ AI SOGGETTI RIMASTI
SENZA TETTO IN CONSEGUENZA
DEL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO
1981;
c) L'ACQUISTO DA PARTE DEI COMUNI DI ABITAZIONI ED
EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONE;
d) LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE O
DI RIPARAZIONE DI IMMOBILI DISTRUTTI O DANNEGGIATI PER
EFFETTO DEL SISMA,NEL
CASO DI RINUNCIA AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA PRECEDENTE
LETTERA A) DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO O DI
DELEGA,AI COMUNI O AD
ALTRI ENTI PUBBLICI,DELLA PROGETTAZIONE,ESECUZIONE E
GESTIONE DEI LAVORI;
e) L' ESECUZIONE,AI FINI DELLA CESSIONE IN LOCAZIONE,DI
INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ED
AGEVOLATA NONCHÉ
DI INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ABITAZIONI MALSANE E
DEGRADATE;
f) IL RIPRISTINO,LA RICOSTRUZIONE E LA COSTRUZIONE DI
OPERE ED IMPIANTI DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI,QUALI
EDIFICI DEMANIALI
E PATRIMONIALI, STRUTTURE SANITARIE E
CIMITERIALI,NONCHÉ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
E SECONDARIA E,PIÙ IN GENERALE,INFRASTRUTTURALI;
g) INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DI ABITATI
ED OPERE PUBBLICHE DA FRANE,SMOTTAMENTI E
BRADISISMI;
h) LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI COMUNI D'INTESA
CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,DI PIANI DI
RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DISTRUTTI O
DANNEGGIATI,TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI
RIEQUILIBRIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NELLE
ZONE TERREMOTATE.

ART9
(CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE).

PER LA RICOSTRUZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI,DISTRUTTE O
DA DEMOLIRE PER EFFETTO DEL TERREMOTO DEL
NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO
1981, DESTINATE AD USO DI ABITAZIONE,IVI COMPRESE
QUELLE RURALI,AI SOGGETTI CHE RISULTAVANO TITOLARI
DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ
ALLA DATA DEL SISMA È ASSEGNATO:
a) LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE,UN
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI ALL'INTERA SPESA
NECESSARIA PER LA RICOSTRUZIONE,DA
DETERMINARSI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAI
SUCCESSIVI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO;
b) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO
PROPRIETARIO, OLTRE QUELLA DI CUI ALLA PRECEDENTE
LETTERA A),UN CONTRIBUTO
IN CONTO CAPITALE PARI AL 30 PER CENTO DELLA SPESA
NECESSARIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE STESSE UNITÀ
IMMOBILIARI DA DETERMINARSI
SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAI SUCCESSIVI COMMI
DEL PRESENTE ARTICOLO E,SUL 45 PER CENTO DELLA
RESIDUA SPESA,COSÌ DETERMINATA,UN
CONTRIBUTO PLURIENNALE COSTANTE DELL'8 PER CENTO
ANNUO PER LA DURATA DEL MUTUO A TAL FINE CONTRATTO
FINO AD UN MASSIMO DI
VENTI ANNI.IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE È ELEVATO
AL 50 PER CENTO QUALORA LA UNITÀ IMMOBILIARE SIA
COMPRESA IN EDIFICI
VINCOLATI AL RISPETTO DELLA TIPOLOGIA ED ALLA
RIPETIZIONE DEI CARATTERI AMBIENTALI.
LA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO È DETERMINATA IN
BASE AI LIMITI MASSIMI DI COSTO VIGENTI ALLA DATA DEL
PROVVEDIMENTO DI
ASSEGNAZIONE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3,LETTERA N),DELLA LEGGE 5 AGOSTO
1978,N.457,E CON RIFERIMENTO
AD UN ALLOGGIO DI DIMENSIONE PARI:
a) PER IL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,LETTERA
A),ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE DELL'UNITÀ
IMMOBILIARE DISTRUTTA O DA DEMOLIRE
E FINO AD UN MASSIMO DI 110 METRI QUADRATI UTILI
ABITABILI,OVVERO,QUALORA LA SUPERFICIE DISTRUTTA O
DA DEMOLIRE RISULTI INADEGUATA
ALLE ESIGENZE ABITATIVE DEL PROPRIETARIO E DEL SUO
NUCLEO FAMILIARE - CHE OCCUPAVA STABILMENTE O
ABITUALMENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE
ALLA DATA DEL SISMA - ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE
OCCORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN ALLOGGIO
ADEGUATO A DETTE ESIGENZE
ABITATIVE;
b) PER IL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,LETTERA
B),ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE DELL'UNITÀ
IMMOBILIARE DISTRUTTA O DA DEMOLIRE
FINO AD UN MASSIMO DI 95 METRI QUADRATI UTILI ABITABILI.
LA SUPERFICIE UTILE ABITABILE OCCORRENTE PER
ADEGUARE L'ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE È STABILITA
IN 18 METRI QUADRATI UTILI
ABITABILI PER OGNI COMPONENTE DEL MEDESIMO
NUCLEO,CON UN MINIMO DI 45 METRI QUADRATI UTILI
ABITABILI PER ALLOGGIO.
SONO ALTRESÌ AMMESSE A CONTRIBUTO,FINO AL 25 PER
CENTO DEL COSTO DELL'ALLOGGIO,DETERMINATO AI SENSI
DEI PRECEDENTI COMMI
SECONDO E TERZO,LE SPESE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLE PERTINENZE E DELLE SUPERFICI UTILI - PER IL
RICOVERO DEGLI ANIMALI E DEGLI
ATTREZZI,NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI -
ANDATE DISTRUTTE O DEMOLITE
PER EFFETTO DEL SISMA;PER LE PERTINENZE AGRICOLE,IL
CONTRIBUTO È ELEVATO SINO AL 50 PER CENTO QUALORA
IL PROPRIETARIO SIA
DIRETTO COLTIVATORE A TITOLO PRINCIPALE.
OVE L'IMMOBILE DISTRUTTO ABBIA AVUTO UNA SUPERFICIE
SUPERIORE A QUELLA DI CUI ALLA LETTERA A)DEL
PRECEDENTE SECONDO COMMA,AL
PROPRIETARIO È ASSEGNATO PER LA RICOSTRUZIONE DI
TUTTA O DI PARTE DELLA PRIMITIVA SUPERFICIE,NEL LIMITE
MASSIMO DI 200 METRI
QUADRATI,UN ULTERIORE CONTRIBUTO PLURIENNALE
COSTANTE DELL'8 PER CENTO ANNUO PER LA DURATA DEL
MUTUO A TAL FINE CONTRATTO,PER
UN MASSIMO DI 20 ANNI,NEL RISPETTO DI QUANTO
STABILITO DAL PRECEDENTE SECONDO COMMA E NEL
LIMITE MASSIMO DEL 50 PER CENTO
DELLA SPESA NECESSARIA.
NESSUN ULTERIORE CONTRIBUTO È DOVUTO PER
COSTRUZIONI DI SUPERFICIE SUPERIORE A QUELLA
DETERMINATA AI SENSI DEL PRECEDENTE
COMMA.
GLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LETTERA
A)DEL PRECEDENTE PRIMO COMMA POSSONO
RINUNCIARVI,DELEGANDO AL COMUNE
O AD ALTRI ENTI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE,ESECUZIONE
E GESTIONE DEI LAVORI.IN TAL CASO IL COMUNE SUBENTRA
NEI RELATIVI DIRITTI
DEL RINUNCIANTE.
GLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PRESENTE
ARTICOLO,LIMITATAMENTE ALLA PRIMA UNITÀ IMMOBILIARE
UTILIZZATA AD USO
DI ABITAZIONE PER LA PROPRIA FAMIGLIA,POSSONO, ENTRO
SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE, RINUNCIARE AL DIRITTO
AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLO ALLOGGIO
DISTRUTTO O DA DEMOLIRE,UTILIZZANDO UNA SOMMA DI
PARI IMPORTO PER L'ACQUISTO
DI UN ALLOGGIO NELL'AMBITO DELLA STESSA PROVINCIA.IL
RELATIVO IMPORTO SARÀ DEPOSITATO PRESSO UN
ISTITUTO BANCARIO INDICATO
DAL RINUNCIANTE E SARÀ VINCOLATO A FAVORE DEL
VENDITORE DELL'ALLOGGIO.GLI INTERESSI BANCARI SONO
DISCIPLINATI SULLA BASE DI
QUANTO PREVISTO DAL TERZO E QUARTO COMMA DEL
SUCCESSIVO ARTICOLO 15 .LE AREE DI SEDIME DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL
RINUNCIANTE SONO ACQUISITE AL PATRIMONIO DEL
COMUNE.
AI PROPRIETARI DI EDIFICI DISTRUTTI O DA DEMOLIRE,CHE
NON POSSONO RICOSTRUIRE IN SITO,IL COMUNE IN
PROPRIETÀ L'AREA OCCORRENTE,NELLO
AMBITO DEI PIANI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 7 .IN
TAL CASO,IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È
AUMENTATO DELLA
SOMMA CORRISPONDENTE AL PREZZO DI CESSIONE
DELL'AREA DA PARTE DEL COMUNE E LE AREE DI SEDIME
DEGLI EDIFICI NON RICOSTRUIBILI
SONO ACQUISITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI LE IPOTECHE
ISCRITTE SUGLI IMMOBILI DISTRUTTI O DA DEMOLIRE SONO
TRASFERITE DI DIRITTO
SUGLI IMMOBILI COSTRUITI O ACQUISTATI IN ALTRO SITO.

ART10
(CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
PER LA RIPARAZIONE).

PER LA RIPARAZIONE DI IMMOBILI NON IRRIMEDIABILMENTE
DANNEGGIATI DAL SISMA E DESTINATI AD USO DI
ABITAZIONE,IVI COMPRESI QUELLI
RURALI,È ASSEGNATO AI SOGGETTI CHE RISULTAVANO
TITOLARI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ ALLA DATA DEL SISMA:
a) LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE,UN
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI ALL'INTERA SPESA
NECESSARIA PER LE OPERE
DI RIPARAZIONE,QUALE RISULTANTE DA PROGETTI
ESECUTIVI APPROVATI E COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO
DISPOSTO DAI SUCCESSIVI COMMI:
b) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO
PROPRIETARIO,OLTRE QUELLA DI CUI ALLA PRECEDENTE
LETTERA A), UN CONTRIBUTO
IN CONTO CAPITALE PARI AL 30 PER CENTO DELLA SPESA
NECESSARIA PER LE RELATIVE OPERE,QUALE RISULTANTE
DAI PROGETTI ESECUTIVI
APPROVATI E COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO
DAI SUCCESSIVI COMMI,NONCHÉ,SUL 45 PER CENTO DELLA
RESIDUA SPESA,UN CONTRIBUTO
PLURIENNALE COSTANTE PARI ALL'8 PER CENTO ANNUO
PER LA DURATA DEL MUTUO A TAL FINE CONTRATTO FINO
AD UN MASSIMO DI 20 ANNI.
I CONTRIBUTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO
ASSEGNATI NEI LIMITI MASSIMI DI SPESA DI LIRE 80 MILA AL
METRO CUBO E DI LIRE
40 MILIONI PER TUTTE LE OPERE NECESSARIE ALLA
RIPARAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE,COMPRESI I LAVORI
DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
OVVERO INDISPENSABILI PER CONSEGUIRE LIVELLI DI
FUNZIONALITÀ ADEGUATI.
I CONTRIBUTI DI CUI SOPRA SONO AGGIORNATI CON LA
PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,SECONDO COMMA
N.1),DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N.
457,E ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE
1979,N. 629 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE
15 FEBBRAIO 1980,N.25.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEFINISCE CON PROPRIO
DECRETO LA NORMATIVA TECNICA PER LE RIPARAZIONI E IL
RAFFORZAMENTO DEGLI
EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA.SULLA BASE DELLA
STESSA NORMATIVA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DEFINIRÀ IL LIMITE DI CONVENIENZA
PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E
CONSEGUENTEMENTE POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE
AGLI AVENTI DIRITTO ANCHE LE SPESE NECESSARIE
ALLA DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO.
GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO DI CUI AL PRECEDENTE
PRIMO COMMA,LETTERA A),POSSONO RINUNCIARVI,
DELEGANDO AL COMUNE O AD
ALTRI ENTI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
GESTIONE DEI LAVORI.

ART11
(ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
A SOGGETTI DIVERSI DAL PROPRIETARIO).

I CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE,
PREVISTI A FAVORE DEL PROPRIETARIO,POSSONO ESSERE
ASSEGNATI ALLO AFFITTUARIO
COLTIVATORE DIRETTO,AL MEZZADRO O AL COLONO
OVVERO AL CONDUTTORE,ARTIGIANO,COMMERCIANTE O
OPERATORE TURISTICO,QUALORA IL FABBRICATO
OGGETTO DEL CONTRATTO O IN ESSO COMPRESO SIA
STATO DISTRUTTO O DANNEGGIATO DAL SISMA,A
CONDIZIONE CHE SIA DECORSO IL TERMINE
DI 90 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE,MEDIANTE LETTERA
RACCOMANDATA,CHE I PREDETTI SOGGETTI SONO TENUTI A
INVIARE AL PROPRIETARIO,DI
VOLER ESEGUIRE DIRETTAMENTE LE OPERE NECESSARIE,
SENZA CHE IL PROPRIETARIO ABBIA PRESENTATO AL
SINDACO LA DOMANDA CORREDATA
DA PERIZIA GIURATA E,OVE OCCORRA,DA PROGETTO
ESECUTIVO, OVVERO,NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA
STATA PRESENTATA,SENZA CHE IL
PROPRIETARIO ABBIA DATO INIZIO AI LAVORI PREVISTI NEL
TERMINE DI 90 GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE O DALLA
CONCESSIONE DEL SINDACO.

ART12
(COMPROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI).

QUALORA L'IMMOBILE APPARTENGA IN COMPROPRIETÀ A
PIÙ TITOLARI,I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI
ARTICOLO 9 E 10 VENGONO
ASSEGNATI AL TITOLARE IL CUI NUCLEO FAMILIARE,ALLA
DATA DEL SISMA,OCCUPAVA L'ABITAZIONE,SALVO IL DIRITTO
DEGLI ALTRI PROPRIETARI
SUL BENE.
I TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO CHE
OCCUPAVANO L'IMMOBILE ALLA DATA ANZIDETTA POSSONO
RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10 E
PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DEL
MEDESIMO IMMOBILE,FATTO COMUNQUE
SALVO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ,OVE IL PROPRIETARIO NON
VI ABBIA,PER QUALSIASI MOTIVO, PROVVEDUTO NEL
TERMINE STABILITO DAL
SUCCESSIVO ARTICOLO 14 .I TITOLARI DEI PREDETTI
DIRITTI REALI DI GODIMENTO POSSONO PRESENTARE LE
DOMANDE ENTRO I SUCCESSIVI
90 GIORNI.
LE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI RELATIVE ALL'OPERA DI
RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE SONO VALIDE SE
APPROVATE CON LA MAGGIORANZA
DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 1136 DEL
CODICE CIVILE .

ART13
(ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI).

IL PROPRIETARIO O IL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI
GODIMENTO CHE,AVENDO BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI DI
CUI AI PRECEDENTI
ARTICOLI 9 E 10,ALIENA IL SUO DIRITTO SULL'IMMOBILE
RICOSTRUITO O RIPARATO O ACQUISTATO PRIMA DI CINQUE
ANNI DALLA DATA
DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DALL'ATTO DI ACQUISTO È
DICHIARATO DECADUTO DALLE PROVVIDENZE ACCORDATE
ED È TENUTO AL RIMBORSO
DEI CONTRIBUTI RISCOSSI MAGGIORATI DEGLI INTERESSI
LEGALI.
SONO CONSENTITE DONAZIONI FRA PARENTI ENTRO IL
QUARTO GRADO E FRA AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.
IL CONDUTTORE DELL'ALLOGGIO CEDUTO IN LOCAZIONE
PRIMA DEL TERREMOTO HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE NEL
CASO DI VENDITA DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI RICOSTRUITE O RIPARATE E PUÒ ESERCITARE
TALE DIRITTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
GLI AUMENTI DEI CANONI DI AFFITTO IN ATTO ALLA DATA
DEL SISMA E DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392
,SARANNO CORRISPOSTI DAI LOCATARI IN MISURA
COSTANTE ANNUA DEL 50 PER CENTO,A PARTIRE DALLA
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

ART14
(CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE E DI
RIPARAZIONE).

I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10
SONO CONCESSI,UNITAMENTE ALLA AUTORIZZAZIONE O
ALLA CONCESSIONE A EDIFICARE,CON
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO,SU DOMANDA
DELL'INTERESSATO PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE
DI CUI AL SUCCESSIVO TERZO COMMA. LO
STESSO SINDACO IN DEROGA ALL' ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 ,RILASCIA LA PRESCRITTA
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
DI CUI ALLO STESSO ARTICOLO SU PARERE CONFORME DEL
RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO TECNICO REGIONALE CHE
DOVRÀ VERIFICARE ANCHE
L'OSSERVANZA DELLE NORME RECATE DAL PRIMO
COMMA,LETTERE A) E B),DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2
FEBBRAIO 1974,N.64 .
LA DOMANDA,DA PRODURSI NEL TERMINE PERENTORIO DEL
30 GIUGNO 1982,DEVE ESSERE CORREDATA DA PERIZIA
GIURATA E,NEI CASI INDICATI
DALLA LEGGE, DA PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA
PROFESSIONISTA ABILITATO E DALLA INDICAZIONE
DELL'AZIENDA DI CREDITO PRESSO
LA QUALE L'AVENTE DIRITTO INTENDE RISCUOTERE IL
CONTRIBUTO.
I COMUNI TERREMOTATI,AI FINI DELL'ESPRESSIONE DEL
PARERE DI CUI AL PRIMO COMMA,POSSONO COSTITUIRE PIÙ
COMMISSIONI,IN RELAZIONE
PRESENTATE AL NUMERO DELLE DOMANDE CHE SARANNO
PRESENTATE PER I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI
ARTICOLI 9 E 10.
LE PREDETTE COMMISSIONI,ELETTE DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON VOTO LIMITATO,SONO COMPOSTE DA
QUATTRO MEMBRI,DI CUI ALMENO DUE
TECNICI,E SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO
DELEGATO.UNO DEI TECNICI,CON I REQUISITI DI CUI AL
SECONDO COMMA,È INDICATO DALL'UFFICIO
TECNICO REGIONALE,COMPETENTE PER TERRITORIO.
LE PREDETTE COMMISSIONI SOSTITUISCONO A TUTTI GLI
EFFETTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE LA COMMISSIONE
EDILIZIA.
LA DOMANDA,DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE
ARTICOLO,SI INTENDE ACCOLTA QUALORA IL SINDACO NON
SI PRONUNCI NEL TERMINE
DI 15 GIORNI DAL PARERE DELLA COMMISSIONE.IN TAL
CASO IL RICHIEDENTE PUÒ DAR CORSO AI LAVORI DANDONE
COMUNICAZIONE AL SINDACO,FERME
RIMANENDO LE RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA,DEL
DIRETTORE DEI LAVORI E DELL'APPALTATORE IN ORDINE AL
RISPETTO DELLE NORME
DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 E FATTA SALVA LA
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.
LA EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE HA LUOGO IN
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEI SUCCESSIVI ARTICOLI.
HANNO PRECEDENZA SUGLI ALTRI I PROVVEDIMENTI
CONCESSIVI RIGUARDANTI GLI AVENTI DIRITTO COSTRETTI
IN ALLOGGI PROVVISORI.
I PROVVEDIMENTI CONCESSIVI DI CUI AL PRIMO E AL
PRECEDENTE COMMA SONO FORMATI IN DUPLICE
ESEMPLARE DI CUI UNO VIENE CONSERVATO
DAL SEGRETARIO COMUNALE,RUBRICATO IN ORDINE
ALFABETICO DOPO L'AFFISSIONE AL PUBBLICO PER 10
GIORNI.
CONTROLLI PERIODICI VENGONO EFFETTUATI PER
SORTEGGIO DAGLI UFFICI TECNICI DELLA REGIONE.
PER IL TECNICO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO
REGIONALE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SONO
AUTORIZZATE A STIPULARE CONVENZIONI,SULLA
BASE DELLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALIPER UNA
DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI.L'ONERE DELLA
CONVENZIONE È A CARICO DEL FONDO
DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE
LEGGE.
LE COMMISSIONI,DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,
ESAMINANO CON PRIORITÀ LE PERIZIE RELATIVE ALLA
RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI
EDIFICI UBICATI ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO ED
UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRICOLE.ENTRO DIECI GIORNI
DALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE,IL CIPE,A VALERE SUI FONDI A CIÒ
DESTINATI DALLA PRESENTE LEGGE,PROVVEDE AD UNA
PRIMA RIPARTIZIONE FRA
I COMUNI DI FONDI DESTINATI A TALI INTERVENTI.GLI
INTERVENTI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI
DA RENDERE AGIBILI
AI SENSI DELL' ARTICOLO 3,PRIMO COMMA,LETTERE D) ED
E), DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980,N.776
,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874,SARANNO EFFETTUATI
SECONDO L'APPOSITA PROCEDURA COMMISSARIALE,CON
PRIORITÀ PER LE ABITAZIONI
PER LE QUALI SIA STATA EMESSA ORDINANZA DI
SGOMBERO, PURCHÈ LE RELATIVE PROCEDURE SIANO
STATE AVVIATE ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE ED I
LAVORI,AUTORIZZATI,IVI COMPRESI QUELLI DA ESEGUIRSI
D'UFFICIO DA PARTE DEI SINDACI,SIANO
INIZIATI ENTRO IL PRIMO LUGLIO 1981 E SIANO COMPLETATI
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1981.
È IN FACOLTÀ DEI SOGGETTI DI RITIRARE LE DOMANDE DI
CUI AL PRECEDENTE COMMA,RISERVANDOSI LA
PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA
A NORMA DELLA PRESENTE LEGGE.
LA FACOLTÀ DI RITIRARE LE DOMANDE DI CUI AL COMMA
CHE PRECEDE DEVE ESSERE ESERCITATA NEL TERMINE
PERENTORIO DI GIORNI SESSANTA
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE.
LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PERIZIE
INTEGRATIVE O SOSTITUTIVE AVVERRÀ CON LE MODALITÀ
DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO
15 .
IL COMMISSARIO INDICHERÀ ANALITICAMENTE AL CIPE,ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE,L'EVENTUALE
FABBISOGNO DI FONDI,ECCEDENTE
LE DOTAZIONI A LUI ATTRIBUITE,CUI SI FARÀ FRONTE SULLE
DISPONIBILITÀ DELLA PRESENTE LEGGE ENTRO IL LIMITE DI
200 MILIARDI.

ART15
(EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI).
PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE).
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA
RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI DI CUI AL PRESENTE
TITOLO HA LUOGO:
a) IN RAGIONE DEL 25 PER CENTO DELLO IMPORTO
CONCESSO ALL'INIZIO DEI LAVORI CERTIFICATO DAL
SINDACO;
b) IN RAGIONE DELL'ULTERIORE 60 PER CENTO
DELL'IMPORTO CONCESSO,IN BASE A STATI DI
AVANZAMENTO SOTTOSCRITTI,CON RESPONSABILITÀ
SOLIDALE, DAL PROPRIETARIO,DAL DIRETTORE DEI LAVORI
E DALL'IMPRESA,DA PRESENTARSI ALL'AZIENDA DI CREDITO;
c) IN RAGIONE DEL RESIDUO 15 PER CENTO DELL'IMPORTO
CONCESSO,DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E LO
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE DEGLI STESSI A CURA DEL COMUNE.
CON IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE VIENE
DISPOSTO LO ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO PRESSO
L'AZIENDA DI CREDITO INDICATA
DALL'AVENTE DIRITTO,IL QUALE EFFETTUERÀ I
PRELEVAMENTI IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL
COMMA PRECEDENTE.
GLI INTERESSI BANCARI MATURATI SULLE SOMME COME
SOPRA ACCREDITATE SPETTANO ALLA AMMINISTRAZIONE
DEPOSITANTE,PREVIA DETRAZIONE
DEL COMPENSO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA.
GLI INTERESSI BANCARI ED IL COMPENSO SPETTANTE ALLE
AZIENDE DI CREDITO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E
DEI MUTUI AGEVOLATI
SONO FISSATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO AI
SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
9 NOVEMBRE 1976,N.902 .
I MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE SONO CONCESSI,ANCHE
IN DEROGA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E STATUARIE,DALLE AZIENDE E DALLE SEZIONI
DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO,CON ASSOLUTA
PRIORITÀ RISPETTO A QUELLI
ORDINARI,SECONDO LE DIRETTIVE DA EMANARSI,IN SEDE DI
PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,ENTRO 30
GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA,DAL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO.
OGNI TRE MESI LE AZIENDE E LE SEZIONI DI CREDITO
FONDIARIO SONO TENUTE A COMUNICARE AL MINISTERO
DEL TESORO L'ENTITÀ DEI MUTUI
DELIBERATI E DI QUELLI IN CORSO DI ISTRUTTORIA.
I CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI DI CUI AI PRECEDENTI

ART16
(ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI).

GLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 8
,LETTERE D),E),F) E G),POSSONO ESSERE REALIZZATI IN
MODO UNITARIO,CON PROGRAMMI
COSTRUTTIVI ORGANICI,A CARATTERE SETTORIALE OD
INTERSETTORIALE,ED ESSERE DIMENSIONATI ANCHE SU
BASE SOVRACOMUNALE.
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI,COMPRESE LA
PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI COMPLESSI ORGANICI
DI OPERE E DI LAVORI,NONCHÉ L'ACQUISIZIONE
DEI SUOLI NECESSARI PER L'ESECUZIONE, ANCHE
MEDIANTE ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ,PUÒ ESSERE
AFFIDATA IN CONCESSIONE A SOCIETÀ,IMPRESE
DI COSTRUZIONE ANCHE COOPERATIVE,O LORO
CONSORZI,ANCHE DI ALTRI PAESI DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA OD IN COMPARTECIPAZIONE
CON ESSI,IDONEE SOTTO IL PROFILO TECNICO ED
IMPRENDITORIALE,SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI COMMI
SEGUENTI,CON PREFERENZA,A
PARITÀ DI CONDIZIONI,PER I CONSORZI E LE
ASSOCIAZIONI,ANCHE TEMPORANEE,COSTITUITI,CON UNA
PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL
40 PER CENTO,DA IMPRESE UBICATE NEL MEZZOGIORNO.
IL SOGGETTO CONCESSIONARIO È SCELTO SULLA BASE DI
GARE ESPLORATIVE VOLTE AD INDIVIDUARE L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE E TECNICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA DETERMINATA IN BASE AD UNA
PLURALITÀ DI ELEMENTI PREFISSATI
DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE,SECONDO SCHEMI
TIPO APPROVATI DAL CIPE,SU PROPOSTA DEI MINISTRI
COMPETENTI.
LA ESECUZIONE DELLE OPERE AFFIDATE IN CONCESSIONE
È DISCIPLINATA DA APPOSITE CONVENZIONI,CHE
PREVEDONO TRA L'ALTRO:
a) LE MODALITÀ ED I TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI,PER LE VERIFICAZIONI E PER LA COLLAUDAZIONE
DEFINITIVA;
b) I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL COMPENSO;
c) LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI,PARI AL 50 PER
CENTO DEL COMPENSO,ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE DI UNA ULTERIORE
ANTICIPAZIONE,PARI AL 25 PER CENTO DEL COMPENSO,AL
MOMENTO IN CUI I LAVORI ESEGUITI ABBIANO RAGGIUNTO IL
50 PER CENTO DELL'IMPORTO
CONVENZIONALE.NON SI APPLICA LA REVISIONE DEI PREZZI
AD IMPORTI CORRISPONDENTI ALLE SOMME ANTICIPATE;
d) LE MODALITÀ E I TEMPI PER I PAGAMENTI RESIDUALI DEL
COMPENSO;
e) LE PENALITÀ PER I RITARDI E LE INCENTIVAZIONI PER
L'ANTICIPATA ESECUZIONE;
f) LA EVENTUALE ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA
GESTIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DA REALIZZARE;
g) LE IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE;
h) I CASI IN CUI,SU INTESA DELLE PARTI,POSSONO ESSERE
APPORTATE VARIAZIONI AI PROGETTI ED ALLA
CONVENZIONE;
i) LO INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA;
l) LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E DI COMMESSE PER
IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI COMPONENTI PREFABBRICATI
NELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA.
CAPO II INTERVENTI STATALI.

ART17.
(RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE).

GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE,DI RICOSTRUZIONE E DI
MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEI
MINISTERI PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI,DI GRAZIA E GIUSTIZIA,DEI TRASPORTI,DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE,DEI LAVORI PUBBLICI,DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI,DELLE
FINANZE,DELLA DIFESA E DELL'AGRICOLTURA E DELLE
FORESTE,REALIZZATI SULLA BASE DI PROGRAMMI ANNUALI
PREDISPOSTI DA CIASCUNA
AMMINISTRAZIONE,FINALIZZATI ALL'EQUILIBRATO SVILUPPO
DELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA,SONO APPROVATI
E FINANZIATI AI SENSI
DEI PRECEDENTI ARTICOLI 3 E 4 E SONO ESEGUITI IN
CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE
ARTICOLO 16 .
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPETENZA
DELL'ANAS,RELATIVI AL RIPRISTINO E ALLO SVILUPPO DELLA
RETE DELLE STRADE STATALI
NELLE ZONE TERREMOTATE,I CAPI COMPARTIMENTO DELLA
VIABILITÀ SONO AUTORIZZATI,IN DEROGA AI LIMITI STABILITI
DALL'
DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 25
MAGGIO 1895,N.350,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,E DALL'
ARTICOLO 25,LETTERA
E),DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1961,N.59 ,A DISPORRE
L'ESECUZIONE CON IL SISTEMA DELL'ECONOMIA.
PER I LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 17 E 18 DELLA
LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64.
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PUÒ,CON
PROPRIO DECRETO,DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL
TESORO,AFFIDARE,PER
LE OPERE DI SUA COMPETENZA, INCARICHI A SINGOLI
STUDIOSI,ISTITUTI UNIVERSITARI O DI ALTA
CULTURA,MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,NEL FORMULARE
I PROGRAMMI DI COMPETENZA,TERRÀ CONTO ANCHE DELLE
ESIGENZE DI RICOSTRUZIONE
E RIPARAZIONE DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI NONCHÉ
DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLA ISTITUZIONE DELLA
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA.
PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI CONNESSI CON
L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,I PROVVEDITORATI
ALLE OPERE PUBBLICHE DELLE
REGIONI BASILICATA E CAMPANIA POSSONO AVVALERSI,PER
UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI,DELL'OPERA DI
LIBERI PROFESSIONISTI,STIPULANDO
APPOSITE CONVENZIONI.
TITOLO III ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I AGRICOLTURA

ART18
(INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO).

LE REGIONI PROVVEDONO,A MEZZO DI DELEGA AGLI ENTI
LOCALI ED ALLE COMUNITÀ MONTANE,CON PROCEDURE
SEMPLIFICATE DA DEFINIRE CON
PROPRIA LEGGE,AGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970,N.364 ,E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI,IVI
COMPRESE LE OPERE DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ AGLI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE,AVVALENDOSI
DELLE RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE DAL CIPE AI SENSI DEL PRECEDENTE
ARTICOLO 4 .
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE
COMMA LE REGIONI POSSONO PREVEDERE,PER IL
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
E DEGLI IMPIANTI COLLETTIVI DI RACCOLTA,
CONSERVAZIONE,TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
ZOOTECNICI,LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA MISURA MASSIMA PARI
ALL'INTERA SPESA RICONOSCIUTA.

ART19
(PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA).

A FAVORE DI TITOLARI DI AZIENDE AGRICOLE,COSTITUITE
CON FINANZIAMENTI DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE
DELLA PICCOLA PROPRIETÀ
CONTADINA,ANCHE PER IL TRAMITE DEGLI ENTI REGIONALI
DI SVILUPPO AGRICOLO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13
DELLA LEGGE 26 MAGGIO
1965,N.590,ED ASSEGNATE CON PAGAMENTO RATEIZZATO
DEL PREZZO,CHE ABBIANO SUBITO DANNI NELLE
STRUTTURE AZIENDALI TALI DA COMPORTARE
INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RIATTAMENTO DELLE
STRUTTURE STESSE,LE RATE CORRISPONDENTI POSSONO
ESSERE SOSPESE SINO A 5 ANNI
E LA RELATIVA SCADENZA POTRÀ ESSERE DIFFERITA PER IL
CORRISPONDENTE NUMERO DI RATE,A DECORRERE DALLA
SCADENZA DELL'ULTIMA
RATA PREVISTA,SENZA MAGGIORAZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE.
LA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ
CONTADINA È AUTORIZZATA A COMPIERE OPERAZIONI DI
ACQUISTO E DI RIVENDITA,CON
TASSO DI INTERESSE RIDOTTO AL 2 PER CENTO,IN FAVORE
DI COLTIVATORI
DIRETTI,AFFITTUARI,MEZZADRI,COMPARTECIPANTI E
BRACCIANTI,SINGOLI
OD ASSOCIATI IN COOPERATIVE AGRICOLE REGOLARMENTE
COSTITUITE,CHE RISULTAVANO RESIDENTI NELLE ZONE
TERREMOTATE ED IVI ESERCITAVANO
LA LORO ATTIVITÀ LAVORATIVA AL MOMENTO DEL SISMA,I
QUALI INTENDANO AMPLIARE OVVERO COSTITUIRE IMPRESE
COLTIVATRICI NELLE ZONE
COLPITE DAL TERREMOTO O IN ZONE CONTERMINI.
PER GLI STESSI ACQUIRENTI LE SPESE INERENTI AL
RIPRISTINO O ALLA REALIZZAZIONE DELLE INDISPENSABILI
OPERE DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO A SERVIZIO DEI TERRENI ACQUISTATI
POTRANNO ESSERE DALLA CASSA STESSA CONGLOBATE
NEL DEBITO CONTRATTO PER LA ACQUISIZIONE
DEI TERRENI.
NEL CASO IN CUI GLI ASSEGNATARI INTENDANO AVVALERSI
PER L'ESECUZIONE DELLE STESSE OPERE DI MUTUI A
TASSO AGEVOLATO,LA CASSA
È AUTORIZZATA A PRESTARE FIDEJUSSIONI AGLI ISTITUTI DI
CREDITO CONCEDENTI IL MUTUO FINO ALLA CONCORRENZA
DEL RELATIVO IMPORTO
DI SPESA RITENUTA AMMISSIBILE DAGLI ORGANI TECNICI
REGIONALI.

ART20
(GARANZIA PER LE OPERAZIONI
DI CREDITO AGRARIO).

TUTTE LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO PREVISTE
DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI SULLA
RICOSTRUZIONE,EFFETTUATE A FAVORE
DI COLTIVATORI DIRETTI,AFFITTUARI,MEZZADRI,COLONI O
COMPARTECIPANTI,LAVORATORI DELLDELLA
TERRA,SINGOLI O ASSOCIATI,COOPERATIVE
AGRICOLE,ENTI COOPERATIVI E LORO
CONSORZI,ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI,SONO ASSISTITE
DALLA GARANZIA SUSSIDIARIA DEL FONDO
INTERBANCARIO DI GARANZIA DI CUI ALL' ,ESCLUSO
L'ULTIMO COMMA,DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961,N.454 ,E
SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
CAPO II
INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIANATO,TURISMO,SPETTACOL
O E COOPERAZIONE.

ART21
(RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE
DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI).

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI CHE HANNO IMPIANTI NELLE
REGIONI BASILICATA E CAMPANIA E NEI COMUNI DELLA
REGIONE PUGLIA INDICATI
NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO
1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA
LEGGE 15 APRILE 1981,N.128,È CONCESSO UN CONTRIBUTO
PARI AL 75 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA ALLA
RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE
DEGLI STABILIMENTI E DI TUTTE LE ATTREZZATURE E DEGLI
INSEDIAMENTI STRUMENTALI,NECESSARI ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA,DISTRUTTI
O DANNEGGIATI A A SEGUITO DEI TERREMOTI DEL
NOVEMBRE 1980 DEL FEBBRAIO 1981.
IL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE È ESTESO
ALLE SPESE NECESSARIE PER IL MIGLIORAMENTO E
L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI
STABILIMENTI,NONCHÉ A QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO
DEL TERRENO QUALORA PER RAGIONI SISMICHE SIA STATA
DICHIARATA LA INAGIBILITÀ
DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL COMPLESSO PRODUTTIVO
DA RIPRISTINARE.
LE DOMANDE PER FRUIRE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL
PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE PRESENTATE
ALL'AZIENDA O ALL'ISTITUTO DI
CREDITO DI CUI AL SUCCESSIVO SESTO COMMA ENTRO
NOVE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE,CORREDATE DALL'AUTORIZZAZIONE
O CONCESSIONE AD EDIFICARE RILASCIATA DAL
SINDACO,DALL'AUTORIZZAZIONE DEI COMPETENTI UFFICI
REGIONALI,IN APPLICAZIONE DI QUANTO
DISPOSTO DALLO ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO
1974,N.64 ,E DA UNA SPECIFICA PERIZIA GIURATA
APPROVATA DALLA COMMISSIONE
DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA DA CUI RISULTI IL
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE
PREESISTENTI ALLA DATA DEL SISMA.
IL MINISTRO DELLA INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO EROGA IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO
COMMA PREVIO PARERE DI UNA
COMMISSIONE,ISTITUITA PRESSO OGNI PROVINCIA ENTRO
30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE,COMPOSTA DA UN DELEGATO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,CHE LA
PRESIEDE,DA TRE MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO
REGIONALE CON VOTO LIMITATO,DA
DUE MEMBRI DESIGNATI DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
NONCHNONCHÉ DALL'INTENDENTE
DI FINANZA.
SE LA COMMISSIONE NON SI PRONUNCIA ENTRO 90 GIORNI
DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA PERIZIA, QUESTA SI
INTENDE APPROVATA.
CON IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
VIENE DISPOSTO L'ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO
PRESSO L'AZIENDA O L'ISTITUTO
DI CREDITO INDICATO DALL'AVENTE DIRITTO.
IL CONTRIBUTO È EROGATO SULLA BASE DELLA SOLA
PERIZIA COMUNQUE APPROVATA,TRAMITE L'AZIENDA O
L'ISTITUTO DI CREDITO DI CUI
AL COMMA PRECEDENTE IN RAGIONE DEL:
a) 50 PER CENTO DEL CONTRIBUTO ALLO INIZIO DEI LAVORI
CERTIFICATO DAL SINDACO;
b) RESTANTE 50 PER CENTO DEL CONTRIBUTO DOPO
L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,PREVIO COLLAUDO DEGLI
STESSI DA PARTE DI UN TECNICO NOMINATO
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL
PRECEDENTE QUARTO COMMA.
LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI
CUI AL PRECEDENTE QUARTO COMMA E PER IL COMPENSO
DEI COLLAUDATORI SONO
A CARICO DEL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3
.
GLI INTERESSI BANCARI MATURATI SULLE SOMME COME
SOPRA ACCREDITATE SPETTANO ALLA AMMINISTRAZIONE
DEPOSITANTE.GLI INTERESSI
BANCARI SONO FISSATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL
TESORO AI SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 NOVEMBRE 1976,N.902 .
IL CIPE ASSEGNA,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4
,LE DISPONIBILITÀ DA DESTINARE A TALI INTERVENTI.
L'AMMONTARE ANNUO DELLA PROVVIDENZA SARÀ
STABILITO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA
INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE
ARTICOLO4.

ART22
(RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMMOBILI E
ATTREZZATURE DEL COMMERCIO,ARTIGIANATO,
TURISMO E SPETTACOLO).

A FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI
DELL'ARTIGIANATO,DEL TURISMO,DEL COMMERCIO ALLO
INGROSSO E AL MINUTO,DELLA SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE ATTIVITÀ
AUSILIARIE DE COMMERCIO E DELLE FORME ASSOCIATE
TRA OPERATORI COMMERCIALI
E TURISTICI,NONCHÉ DELLO ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
E TEATRALE UBICATE NELLE REGIONI BASILICATA E
CAMPANIA E NEI COMUNI DELLA
REGIONE PUGLIA INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13
FEBBRAIO 1981,N.19
,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15...

... continua
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