SE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO LEGITTIMI IL MEDIATORE AD OTTENERE LA PROVVIGIONE PATTUITA.
ato M.,difesa dall'avvocato F., giusta delega in atti; - ricorrente -contro B. L., elettivamente domiciliato in ROMA , pressolo studio dell'avvocato F. L, che lo difende unitamenteall'avvocato V. F., giusta delega in atti; - controricorrente -avverso la sentenza n. 682/00 del Tribunale di FIRENZE, sezione IIIcivile emessa il 25/1/2000, depositata il 20/03/00; RG. 230/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/05/04 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO; udito l'Avvocato F.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1998, l'immobiliare S. G. s.r.l. convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Firenze, L. B. chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 3.360.000, che assumeva esserle dovuta a titolo di provvigione per l'opera di mediazione svolta in relazione all'affare consistito nella stipula di una proposta irrevocabile di L. B. per l'acquisto di un immobile di proprietà del B.Si costituì il convenuto, contestando la domanda sul presupposto che nessun affare era stato concluso con l'intermediazione della S. G., non essendo mai stato sottoscritto alcun preliminare di vendita e non potendosi qualificare come conclusione di un affare la redazione della minuta della proposta di acquisto.La causa venne istruita con l'acquisizione di documenti, quindi il giudice adito, con sentenza depositata il 10 novembre 1998, in accoglimento della domanda, condannò L. B. a pagare in favore dell'attrice la somma di lire 2.800.000, oltre alle spese del giudizio.Gravata la sentenza ad opera del soccombente, il tribunale di Firenze, con sentenza in data 20 marzo 2000, accolse l'appello del B. e, per l'effetto, respinse la domanda attorea, osservando in parte motiva: - che la società appellata non aveva diritto alla provvigione, atteso che la trattativa tra le parti si era interrotta prima della stipula del preliminare, che costituiva il minimum perché potesse parlarsi di conclusione di un affare; - che, infatti, dall'esame del documento versato in atti risultava che L. B. sottoscrisse una proposta irrevocabile di acquisto, sottoscritta a sua volta da L. B. per accettazione; - che la proposta venne redatta su di un modulo predisposto dalla Immobiliare S. G. in cui la proponente, che consegnava un assegno di lire 5.000.000 a titolo di caparra, si impegnava al versamento della somma di lire 50.000.000 "sempre a titolo di caparra confirmatoria, alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita da effettuarsi presso notaio da stabilire"; - che veniva, inoltre, precisato che la proposta era irrevocabile e subordinata all'accettazione da parte del proprietario "da avvenire entro la data indicata per il contratto preliminare di acquisto"; - che il B. si limitava ad accettare la proposta di acquisto, impegnandosi a versare la provvigione all'Immobiliare S. G.Per la cassazione della suindicata sentenza la società S. G. s.r.l. ha proposto ricorso, sulla base di un solo articolato motivo, illustrato da memoria, cui L. B. ha resistito con controricorso.
Diritto
Con l'unico motivo del proposto gravame, la ricorrente, lamentando violazione o falsa applicazione di norme di legge, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce, in primo luogo che il giudice di appello, ponendo a fondamento del suo ragionamento la stessa giurisprudenza della Corte legittimità, aveva prima correttamente affermato che l'affare, al fine di accertare il diritto del mediatore alla provvigione, doveva ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si era costituito un vincolo giuridico che abilitava ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto o per il risarcimento del danno, ma non aveva poi accertato e motivato se tra le parti contraenti era sorto un "vincolo giuridico" di tal genere. Anzi, contraddittoriamente, aveva concluso che solo la stipula di un contratto preliminare costituiva il minimum perché potesse parlarsi di "affare". Si er...
... continua